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venerdì 28 novembre 2014

la tracciabilità nelle associazioni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 102/E, ha esteso l’obbligo di effettuazione delle movimentazioni finanziarie con sistemi di pagamento tracciabili, per importi eccedenti il limite di 516,47 Euro, a tutti i soggetti che applicano il Regime speciale della Legge 398/91.
            Tale regime speciale è applicabile alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alle Pro-Loco e alle Associazioni senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono godere di questo regime altre figure tipiche del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi.
            In presenza delle condizioni necessarie, l'opzione deve essere comunicata all'Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale prima dell'inizio dell'anno solare per il quale l'associazione intende usufruire del regime forfetario. Successivamente occorre comunicarlo all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. L'opzione è vincolante per 5 anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.
            La Legge 398/91 prevede una serie di agevolazioni come:
·         l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili,  di redazione dell’inventario e del bilancio;
·         l'esonero dall'obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati e dall'obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità);
·         l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e la determinazione forfettaria dell'IVA:
·         la determinazione forfettaria del reddito imponibile: il reddito imponibile è determinato forfettariamente, applicando cioè un coefficiente di redditività all'ammontare dei proventi commerciali (al netto d'IVA) conseguiti nel periodo di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
            L’art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha fissato, limitatamente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, un limite pari a Euro 516,47 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a favore dell'Associazione, o pagamento da essa effettuato, dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.
L’agenzia delle Entrate ora sembra interpretare tale limite per il pagamento tracciato a tutte le associazioni possono optare per il regime ora descritto indipendentemente dal fatto che lo abbiano optato o meno.

Il ricorso ai mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro è volto a garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria e tale obbligo è strettamente correlato con la possibilità di applicare le disposizioni agevolative della legge 398/91 tanto che il mancato adempimento del suddetto vincolo comporta la decadenza dal regime forfettario. 

mercoledì 19 novembre 2014

nuovo modello ISEE da gennaio

Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo sistema di calcolo del cosiddetto riccometro, improntato verso una definizione più realistica della condizione economica dei contribuenti. Il modello in oggetto è L’ISEE, o meglio  l’indicatore della Situazione Economica Equivalente, che permette di definire la condizione economica delle famiglie italiane. Si tratta di uno strumento che viene utilizzato come parametro sia ai fini del calcolo di tasse ed imposte sia per la determinazione dell’ammontare delle bollette, tra cui ad esempio quelle del gas. Tale sistema è di rilevante importanza anche per il fatto che esso incide sulla valutazione dei presupposti ed eventualmente dell’ammontare delle erogazioni di servizi sociali (borse di studio, accesso agli asili nidi, ecc.).
            La normativa su tale indicatore è stata soggetta a modifiche nel corso del tempo. Il Legislatore è intervenuto sull’ISEE anche di recente varando la nuova formula per la sua determinazione. Di seguito vengono illustrate le principali novità che dovranno essere applicate a partire dall’anno prossimo.
            Innanzitutto, cambieranno le regole del calcolo del peso del patrimonio immobiliare. Il passaggio da Ici a Imu comporterà una sostituzione della base imponibile come  il parametro di riferimento da inserire nella dichiarazione. Dal 2015, infatti, sarà il valore fiscale dell’immobile  ai fini IMU a gravare nel calcolo del componente patrimoniale dell’ISEE. Dovrà essere anche dichiarata la prima casa anche se esente dall’imposta, ma solo se il valore è inferiore a 52.500 euro. Tale soglia di 52.500 euro viene aumentata ulteriormente per i nuclei familiari con figli conviventi se successivi al secondo per un importo pari a  2.500 euro ciascuno. La cancellazione della franchigia sugli immobili di importo inferiore ai vecchi cento milioni di lire (51.646 Euro), con la sostituzione di un abbattimento forfettario di un terzo, porterà verosimilmente un rilevante aumento del valore fiscale da dichiarare nell’ISEE.
            Le sostanziali modifiche si rilevano anche nell’ambito delle componenti mobiliari da includere nella dichiarazione. Infatti, anche le franchigie sui conti correnti  saranno ridotte e si terrà conto non solo del saldo di fine anno ma anche della media dei depositi effettuati durante l’arco dell’anno. All’inizio tali dati potranno essere autocertificati; successivamente sarà l’Anagrafe tributaria ad effettuare le comunicazioni all’Amministrazione. Sarà così, ad esempio, per i redditi IRPEF e per i conti correnti, in quanto, per entrambe le relative informazioni, i dati verranno acquisiti direttamente tramite il sistema automatizzato.
            Alcuni redditi esenti da IRPEF e ogni tipo di bonus o erogazione pubblica dovranno essere incluse nella dichiarazione ISEE. Dal prossimo anno dovranno essere dichiarati anche: borse di studio, pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, assegni per il nucleo familiare, cedolare secca, carte acquisti, indennità e ogni altra forma di reddito percepito a titolo di trattamento assistenziale, previdenziale o di sostegno erogato dalle amministrazioni pubbliche.
            L’obiettivo dell’intervento legislativo sull’ISEE è quello di elaborare un quadro della situazione economica degli italiani che si avvicini il più possibile alla situazione reale e, di riflesso, far smascherare i “finti poveri”. Con lo scopo di ridurre il numero delle truffe in quest’ambito è stato previsto anche un potenziamento dei controlli, grazie innanzitutto a controlli incrociati ed automatici. Tali controlli sono previsti non solo nel caso dei dati recuperabili dall’Anagrafe tributaria ma anche da quelli dei Comuni ed enti erogatori di prestazioni, finanziamenti, e quant’altro. Nel caso in cui non venga dichiarata la titolarità di nemmeno un conto corrente, i controlli dovrebbero partire in automatico.

Le Pubbliche Amministrazioni potranno consultare in tempo reale i dati dell’Anagrafe tributaria e dell’Anagrafe dei conti correnti. Inoltre, in caso di rilevamento di qualche difformità tra quanto dichiarato e quanto risulta nelle banche dati, verrà inoltrata la segnalazione alla Guardia di Finanza.

giovedì 13 novembre 2014

cedolare secca - il secondo acconto si avvicina

La cedolare secca è un regime facoltativo di tassazione delle locazioni che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sul reddito così prodotto. Tale regime è disponibile per le persone fisiche  titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari che appartengono alle categorie  catastali da A1 a A11 e che sono locate a uso abitativo e per le relative pertinenze. L’applicazione della cedolare secca viene preclusa per la categoria A10- uffici o studi privati; tale regime non può essere utilizzato per i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo uso dell’immobile.

La scelta della cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone del locazione, anche se previsto nel contratto; in compenso non sono dovute nè l’imposta di registro nè l’imposta di bollo.

L’opzione comporta adozione delle regole della cedolare per l’intero periodo di durata del contratto, o della proroga oppure, qualora l’opzione sia esercitata  nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. Il locatore, comunque, in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione può revocare l’opzione.

L’opzione della cedolare secca comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva calcolata utilizzando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito  nel contratto dalle parti. Le disposizioni sulla cedolare secca prevedono anche un’aliquota ridotta, limitatamente per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. Dal 2013 l’aliquota applicabile per questi contratti, pari al 15%, viene ulteriormente ridotta al 10% (per il quadriennio 2014-2017). La stessa aliquota è utilizzabile per i contratti stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato  di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Resta pertanto invariata l’aliquota del 21% per la cedolare secca per i  contratti a canone libero.

Per i contribuenti che hanno scelto la cedolare secca si avvicina ora la scadenza per il versamento del secondo acconto dell’imposta in esame; infatti il pagamento degli acconti va effettuato a giugno (o luglio) e entro il 1 dicembre (il 30 novembre è una domenica).

Coloro che ricadessero nei casi di riduzione delle aliquote per il periodo 2014 possono ora pagare il secondo acconto considerando la nuova aliquota. Va detto che tale alternativa è solo una possibilità. 

giovedì 6 novembre 2014

Lettere di intento - le novità dal 2015

Gli esportatori abituali,  ossia i soggetti che nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato esportazioni, od altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni o forniture dei servizi in esenzione IVA, a patto che emettano le c.d. Lettere di intento. Tali documenti devono essere predisposti in duplice esemplare, numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in un apposito registro e consegnate al fornitore prima dell’effettuazione dell’operazione.
            I soggetti che, a loro volta, effettuano le cessioni di beni o che forniscono i servizi ai contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta sono tenuti a comunicare, all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi ricevute.
            L’art. 20 della D.Lgs sulle semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri, riporta un’importante novità nella disciplina delle dichiarazioni d’intento. Infatti, per le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate a decorrere dal 2015, sarà cura dell’esportatore abituale effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni all’agenzia delle Entrate, con successiva consegna del modello di invio e ricevuta di presentazione al fornitore o prestatore ovvero in dogana.
            Il fornitore non sarà più tenuto ad effettuare l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione con i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. Tuttavia il fornitore dovrà attendere la consegna dei relativi documenti dall’esportatore, in quanto solo dopo aver ricevuto e controllato tale documentazione, potrà emettere fattura senza l’addebito dell’Iva e con la dicitura “operazione non imponibile”.

            L’unico onere in capo del fornitore o prestatore, a parte la verifica dei documenti ricevuti, sarà, dal 2015, quello di riepilogare, nella dichiarazione annuale dell’Iva, i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute nonché i dati delle operazioni effettuate senza addebito dell’Iva nei confronto dei singoli esportatori. A tale scopo il modello Iva relativo  al 2015 dovrà essere opportunamente integrato ed entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di semplificazioni dovrà essere emanato un provvedimento che illustrerà le modalità applicative della nuove disposizioni.

venerdì 31 ottobre 2014

Annotazione al PRA dell'effettivo utilizzatore dell'auto aziendale

A seguito degli ultimi chiarimenti della Motorizzazione in merito alla registrazione degli effettivi utilizzatori delle auto aziendali (norma in vigore dal prossimo lunedì per chi effettivamente utilizza un’auto aziendale per un periodo superiore a 30 giorni) è emerso che non vi deve, ad esempio, essere alcuna annotazione se l’auto aziendale è stata attribuita come fringe benefit o come mezzo solo parzialmente “di servizio”.
Si noti che, nel caso esista l’obbligo di annotazione, lo stesso coinvolge: i soci, gli amministratori e i collaboratori dell’azienda e, incredibilmente, anche l’imprenditore individuale se il veicolo è un bene strumentale dell’impresa.
La novità normativa è legata ai rapporti che inizieranno dal prossimo 3 novembre mentre per quelli già in essere l’annotazione è solo una facoltà.
L’obbligo di registrazione di fatto esiste solo nel caso di comodato intendendo per comodato “l’utilizzo esclusivo e personale ed a titolo gratuito” dell’auto aziendale. Il caso non si verifica né nell’ipotesi di fringe benefit né nell’ipotesi di mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti oppure nell’ipotesi di utilizzo ad uso promiscuo. Quindi sembra si possa concludere che l’unico caso di annotazione del nome del dipendente si abbia nell’ipotesi in cui egli riceva l’auto aziendale esclusivamente per usarla nel suo tempo libero.

Caso diverso esiste per il c.d. noleggio a lungo termine dove il nome dell’azienda che poi affitta il mezzo al dipendente deve essere annotato.

giovedì 30 ottobre 2014

comunicazione indirizzo PEC all'Agenzia delle entrate

I commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti e tutte le altre categorie interessate dovranno comunicare la propria PEC all’Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel o Fisconline entro il 31 ottobre 2014. Tale nuovo adempimento è stato previsto dalle disposizioni sul antiriciclaggio che dispongono la possibilità di richiedere, da parte delle autorità preposte, delle informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Le modalità di presentazione di tali dati è stato delineato dal provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza n. 105953/2014 dell’8 agosto 2014 che reca nuove norme relative alla rilevazione, ai fini fiscali, di trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
            In forza delle regole del suddetto provvedimento, sia le richieste di informazioni, sia le risposte dovranno necessariamente essere effettuate mediante la posta elettronica certificata, la cosiddetta PEC. L’unica eccezione da tale norma sono le richieste trasmesse nel periodo fino il 31 ottobre, per le quali è ammessa la forma cartacea, ovvio con le misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni. Così, entro il prossimo 31 ottobre, i soggetti tenuti alle disposizioni in commento dovranno comunicare al Fisco le proprie PEC.

            Secondo gli ordini professionali ed alcune associazioni di categorie tale adempimento sarebbe superfluo in considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate dispone già degli indirizzi della posta certificata. Di recente, al riguardo, si è esposto anche il Fisco, con la Risoluzione N.88/E del 14 ottobre 2014, chiarendo alcune questioni. Quest’ultimo documento prevede, limitatamente ai contribuenti che hanno già comunicato la Pec al registro delle imprese, ai rispettivi ordini professionali oppure al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, l’esonero del sopra menzionato adempimento, obbligando all’invio degli indirizzi Pec soltanto i contribuenti che non hanno mai trasmesso tali dati agli albi o agli elenchi di amministrazioni cui le Entrate possono accedere direttamente. 

mercoledì 15 ottobre 2014

indagini bancarie professionisti

Con la sentenza 228/2014 depositata il 6 ottobre 2014, la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittima, limitatamente per la categoria dei lavoratori autonomi, la norma secondo cui i prelevamenti non giustificati sul conto corrente si presumono ricavi occulti. La norma che è stata messa in discussione, prevedeva infatti, tra le varie, che i prelevamenti, non giustificati dal professionista, dovessero essere considerati ricavi o compensi in capo al professionista titolare del conto corrente.
            La questione era stata sollevata già in precedenza, dalla Commissione tributaria per il Lazio per violazione degli articoli 53 e 3 della Costituzione, in merito ad un ricorso proposto da un avvocato avverso un avviso di accertamento fondato su indagini finanziarie effettuate sui conti correnti del professionista. Si era posto il problema della possibilità di estendere ai redditi da lavoro autonomo la presunzione costi - ricavi in essere per il reddito di impresa. In particolare la presunzione di maggiori ricavi si affermava essere del tutto giustificabile per il reddito delle società in quanto i prelevamenti non documentati potevano essere sintomatici di acquisti in nero; per i lavoratori autonomi la stessa presunzione non poteva però operare dato che, all’eventuale acquisto di un bene non fatturato non conseguiva una prestazione in evasione di imposta, mancando una correlazione tra costi e compensi.

            La Corte Costituzionale, con la sentenza sopramenzionata, ha condiviso le tesi dei giudici del Lazio, disponendo che,  nonostante la somiglianza di figure dell’imprenditore e del professionista, esistono le peculiarità di quell’ultimo che rendono non applicabile le disposizioni previste in materia di indagini finanziarie. Per i lavoratori autonomi, quindi, i costi non sono strettamente correlati alla produzione di compensi, come avviene invece nella produzione del reddito d’impresa, e, pertanto, i prelevamenti dal conto corrente identificano un elemento di capacità contributiva estraneo alla tipologia del reddito in esame.

giovedì 9 ottobre 2014

Accertamento tributi locali: IMU, TASI e TARI

Imu, Tasi e Tares, il cui insieme viene denominato IUC, costituiscono una importante parte delle entrate Comunali.
Le Amministrazioni Locali, quindi, pongono sempre più maggior attenzione alla loro riscossione, inviando ai contribuenti delle notifiche relative ai presunti errori commessi nelle dichiarazioni o nei versamenti effettuati.
            Allo scopo di accertare e riscuotere gli importi dovuti i Comuni hanno a disposizione una serie di istituti. L'ufficio tributi locale solitamente inizia un'attività di accertamento invitando i contribuenti a fornire chiarimenti, a esibire documenti o a trasmetterli; a tale scopo inoltre, può accadere che il Comune prepari dei questionari dove si invitato i cittadini a compilarli e quindi a restituirli debitamente firmati.
            La partecipazione dei contribuenti ai procedimenti di accertamento può condurre ad annullamenti o rettifiche di atti già emessi, alla conferma degli stessi, oppure all'accertamento con adesione e definizione agevolata delle sanzioni.
            L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile ogniqualvolta la giunta comunale introduce un apposito regolamento oppure una delibera che lo preveda. In tal caso il Comune può mandare al contribuente un invito nel quale motiva e quantifica la pretesa; il contribuente, sempre se ritenesse fondato tale richiesta, ha la possibilità di pagare entro i 15 giorni prima dalla scadenza indicata beneficiando della riduzione ad un sesto delle sanzioni. Esso, in caso contrario, può altresì presentarsi nella data indicata per dare i necessari chiarimenti, fornendo anche i documenti che dimostrino l’erroneità del provvedimento.
            Nel caso in cui non ci sia la possibilità di sfruttare l’accertamento con adesione oppure il cittadino giudichi completamente infondata la pretesa del Comune, senza che quest’ultimo ammetta in autotutela l’errore, l’unica strada percorribile è quella del ricorso (il termine in questo caso è quello di 60 giorni)
            Il termine che ha a disposizione il Comune per l'invio degli accertamenti è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti. 

            A decorrere dal 1° luglio 2012 se l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera i 30 Euro per singolo credito (comunale) e per singolo periodo d'imposta, il comune non emette atti di accertamento. 

mercoledì 8 ottobre 2014

TFR in busta paga oppure no?

ecco un interessante articolo del sole 24 ore dove si suggerisce cosa decidere in merito al scelta del TFR in busta paga.

i passaggi per decidere - da Il solo 24 ore

lunedì 6 ottobre 2014

Tasi - la scadenza si avvicina

LA TASI è il tributo comunale destinato a coprire i costi  per i servizi indivisibili (manutenzione del verde, illuminazione pubblica, polizia municipale etc.) dovuto dal proprietario (o titolare di diritti reali)  e dal detentore di fabbricati ed aree edificabili.
Il legislatore ha lasciato alle amministrazioni comunali un’ampia autonomia decisionale per quanto riguarda la scelta della base imponibile di tale tassa portando a creare una moltitudine di varabili del tributo in commento. Si assiste, infatti, ad una proliferazione di parametri della Tasi, in quanto fino ad ora sono state pubblicate più di 197 mila delibere comunali contenenti aliquote, detrazioni ed esenzioni, spesso diverse fra loro.
Di seguito si esaminano alcuni punti generali della normativa nazionale sulla service tax.
            Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione di fabbricati o di aree edificabili, comprese le abitazioni principali.
            Le disposizioni statali in relazione alle aliquote applicabili per la Tasi contengono un vincolo di soglia massima del tributo. La TASI, sommata all’Imu, non deve superare l’aliquota massima di quest’ultima prevista per ogni categoria di immobile. Le aliquote Tasi utilizzabili per i fabbricati diversi da quelli destinati all’abitazione principale dovranno essere, di conseguenza, minime o azzerate considerando il fatto che i Comuni hanno già previsto, per le seconde case, aliquote che si avvicinano o addirittura raggiungono quelle massime per Imu (10,6%).
             Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario o titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante saranno titolari di un’autonoma obbligazione tributaria (il comune pone a carico dell’occupante una percentuale dal 10 al 30 percento del totale dovuto), a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore.
            Il versamento dell’acconto per il gruppo di Comuni, che non aveva deliberato e pubblicato le aliquote entro la fine di maggio è stato fissato per il 16 ottobre prossimo.

Nel caso in cui il Comune non avesse comunque deliberato, entro il corrente mese, le aliquote TASI l’acconto dovrà essere pagato entro il 16 dicembre data che si ricorda essere la stessa del saldo TASI e IMU. 

novità da ottobre 2014 per gli F24

Dal 1 ottobre 2014 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di pagamento mediante Modello F24. Infatti, in forza dell’art.11, comma 2 del DL 66/2014 (c.d. Decreto Irpef), viene esteso l’obbligo della presentazione telematica, con alcune limitazioni, per i suddetti modelli anche alle persone fisiche non titolari di partita Iva (per i titolari di p. Iva non è possibile presentare F24 cartacei già dal 2007).
            Le novità riguardano una platea ampia di contribuenti, in particolare i privati. D’ora in poi, nei casi dopo elencati, ai contribuenti viene preclusa la possibilità di recarsi in banca o in posta per versare gli importi dovuti e si dovrà procedere alla trasmissione via Internet del relativo modello, appoggiandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) oppure ai servizi di pagamenti telematici offerti da altri intermediari (es. commercialista).
            L’invio telematico viene richiesto per i modelli F24: con saldo pari a zero, con saldo a debito ma con uso, a parziale compensazione, di uno o più crediti ed infine con saldo a debito senza la compensazione di crediti ma con importo finale superiore a mille euro.

            L’unica eccezione ai nuovi obblighi viene concessa ai contribuenti non titolari di partita Iva solo per effettuare i pagamenti rateali in corso fino al 31 dicembre 2014, e sempre a condizione che le relative rate non superino l’importo di 1000 Euro. Questa deroga riguarda tutti gli F24 dei privati.