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venerdì 31 ottobre 2014

Annotazione al PRA dell'effettivo utilizzatore dell'auto aziendale

A seguito degli ultimi chiarimenti della Motorizzazione in merito alla registrazione degli effettivi utilizzatori delle auto aziendali (norma in vigore dal prossimo lunedì per chi effettivamente utilizza un’auto aziendale per un periodo superiore a 30 giorni) è emerso che non vi deve, ad esempio, essere alcuna annotazione se l’auto aziendale è stata attribuita come fringe benefit o come mezzo solo parzialmente “di servizio”.
Si noti che, nel caso esista l’obbligo di annotazione, lo stesso coinvolge: i soci, gli amministratori e i collaboratori dell’azienda e, incredibilmente, anche l’imprenditore individuale se il veicolo è un bene strumentale dell’impresa.
La novità normativa è legata ai rapporti che inizieranno dal prossimo 3 novembre mentre per quelli già in essere l’annotazione è solo una facoltà.
L’obbligo di registrazione di fatto esiste solo nel caso di comodato intendendo per comodato “l’utilizzo esclusivo e personale ed a titolo gratuito” dell’auto aziendale. Il caso non si verifica né nell’ipotesi di fringe benefit né nell’ipotesi di mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti oppure nell’ipotesi di utilizzo ad uso promiscuo. Quindi sembra si possa concludere che l’unico caso di annotazione del nome del dipendente si abbia nell’ipotesi in cui egli riceva l’auto aziendale esclusivamente per usarla nel suo tempo libero.

Caso diverso esiste per il c.d. noleggio a lungo termine dove il nome dell’azienda che poi affitta il mezzo al dipendente deve essere annotato.

giovedì 30 ottobre 2014

comunicazione indirizzo PEC all'Agenzia delle entrate

I commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti e tutte le altre categorie interessate dovranno comunicare la propria PEC all’Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel o Fisconline entro il 31 ottobre 2014. Tale nuovo adempimento è stato previsto dalle disposizioni sul antiriciclaggio che dispongono la possibilità di richiedere, da parte delle autorità preposte, delle informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Le modalità di presentazione di tali dati è stato delineato dal provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza n. 105953/2014 dell’8 agosto 2014 che reca nuove norme relative alla rilevazione, ai fini fiscali, di trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
            In forza delle regole del suddetto provvedimento, sia le richieste di informazioni, sia le risposte dovranno necessariamente essere effettuate mediante la posta elettronica certificata, la cosiddetta PEC. L’unica eccezione da tale norma sono le richieste trasmesse nel periodo fino il 31 ottobre, per le quali è ammessa la forma cartacea, ovvio con le misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni. Così, entro il prossimo 31 ottobre, i soggetti tenuti alle disposizioni in commento dovranno comunicare al Fisco le proprie PEC.

            Secondo gli ordini professionali ed alcune associazioni di categorie tale adempimento sarebbe superfluo in considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate dispone già degli indirizzi della posta certificata. Di recente, al riguardo, si è esposto anche il Fisco, con la Risoluzione N.88/E del 14 ottobre 2014, chiarendo alcune questioni. Quest’ultimo documento prevede, limitatamente ai contribuenti che hanno già comunicato la Pec al registro delle imprese, ai rispettivi ordini professionali oppure al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, l’esonero del sopra menzionato adempimento, obbligando all’invio degli indirizzi Pec soltanto i contribuenti che non hanno mai trasmesso tali dati agli albi o agli elenchi di amministrazioni cui le Entrate possono accedere direttamente. 

mercoledì 15 ottobre 2014

indagini bancarie professionisti

Con la sentenza 228/2014 depositata il 6 ottobre 2014, la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittima, limitatamente per la categoria dei lavoratori autonomi, la norma secondo cui i prelevamenti non giustificati sul conto corrente si presumono ricavi occulti. La norma che è stata messa in discussione, prevedeva infatti, tra le varie, che i prelevamenti, non giustificati dal professionista, dovessero essere considerati ricavi o compensi in capo al professionista titolare del conto corrente.
            La questione era stata sollevata già in precedenza, dalla Commissione tributaria per il Lazio per violazione degli articoli 53 e 3 della Costituzione, in merito ad un ricorso proposto da un avvocato avverso un avviso di accertamento fondato su indagini finanziarie effettuate sui conti correnti del professionista. Si era posto il problema della possibilità di estendere ai redditi da lavoro autonomo la presunzione costi - ricavi in essere per il reddito di impresa. In particolare la presunzione di maggiori ricavi si affermava essere del tutto giustificabile per il reddito delle società in quanto i prelevamenti non documentati potevano essere sintomatici di acquisti in nero; per i lavoratori autonomi la stessa presunzione non poteva però operare dato che, all’eventuale acquisto di un bene non fatturato non conseguiva una prestazione in evasione di imposta, mancando una correlazione tra costi e compensi.

            La Corte Costituzionale, con la sentenza sopramenzionata, ha condiviso le tesi dei giudici del Lazio, disponendo che,  nonostante la somiglianza di figure dell’imprenditore e del professionista, esistono le peculiarità di quell’ultimo che rendono non applicabile le disposizioni previste in materia di indagini finanziarie. Per i lavoratori autonomi, quindi, i costi non sono strettamente correlati alla produzione di compensi, come avviene invece nella produzione del reddito d’impresa, e, pertanto, i prelevamenti dal conto corrente identificano un elemento di capacità contributiva estraneo alla tipologia del reddito in esame.

giovedì 9 ottobre 2014

Accertamento tributi locali: IMU, TASI e TARI

Imu, Tasi e Tares, il cui insieme viene denominato IUC, costituiscono una importante parte delle entrate Comunali.
Le Amministrazioni Locali, quindi, pongono sempre più maggior attenzione alla loro riscossione, inviando ai contribuenti delle notifiche relative ai presunti errori commessi nelle dichiarazioni o nei versamenti effettuati.
            Allo scopo di accertare e riscuotere gli importi dovuti i Comuni hanno a disposizione una serie di istituti. L'ufficio tributi locale solitamente inizia un'attività di accertamento invitando i contribuenti a fornire chiarimenti, a esibire documenti o a trasmetterli; a tale scopo inoltre, può accadere che il Comune prepari dei questionari dove si invitato i cittadini a compilarli e quindi a restituirli debitamente firmati.
            La partecipazione dei contribuenti ai procedimenti di accertamento può condurre ad annullamenti o rettifiche di atti già emessi, alla conferma degli stessi, oppure all'accertamento con adesione e definizione agevolata delle sanzioni.
            L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile ogniqualvolta la giunta comunale introduce un apposito regolamento oppure una delibera che lo preveda. In tal caso il Comune può mandare al contribuente un invito nel quale motiva e quantifica la pretesa; il contribuente, sempre se ritenesse fondato tale richiesta, ha la possibilità di pagare entro i 15 giorni prima dalla scadenza indicata beneficiando della riduzione ad un sesto delle sanzioni. Esso, in caso contrario, può altresì presentarsi nella data indicata per dare i necessari chiarimenti, fornendo anche i documenti che dimostrino l’erroneità del provvedimento.
            Nel caso in cui non ci sia la possibilità di sfruttare l’accertamento con adesione oppure il cittadino giudichi completamente infondata la pretesa del Comune, senza che quest’ultimo ammetta in autotutela l’errore, l’unica strada percorribile è quella del ricorso (il termine in questo caso è quello di 60 giorni)
            Il termine che ha a disposizione il Comune per l'invio degli accertamenti è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti. 

            A decorrere dal 1° luglio 2012 se l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera i 30 Euro per singolo credito (comunale) e per singolo periodo d'imposta, il comune non emette atti di accertamento. 

mercoledì 8 ottobre 2014

TFR in busta paga oppure no?

ecco un interessante articolo del sole 24 ore dove si suggerisce cosa decidere in merito al scelta del TFR in busta paga.

i passaggi per decidere - da Il solo 24 ore

lunedì 6 ottobre 2014

Tasi - la scadenza si avvicina

LA TASI è il tributo comunale destinato a coprire i costi  per i servizi indivisibili (manutenzione del verde, illuminazione pubblica, polizia municipale etc.) dovuto dal proprietario (o titolare di diritti reali)  e dal detentore di fabbricati ed aree edificabili.
Il legislatore ha lasciato alle amministrazioni comunali un’ampia autonomia decisionale per quanto riguarda la scelta della base imponibile di tale tassa portando a creare una moltitudine di varabili del tributo in commento. Si assiste, infatti, ad una proliferazione di parametri della Tasi, in quanto fino ad ora sono state pubblicate più di 197 mila delibere comunali contenenti aliquote, detrazioni ed esenzioni, spesso diverse fra loro.
Di seguito si esaminano alcuni punti generali della normativa nazionale sulla service tax.
            Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione di fabbricati o di aree edificabili, comprese le abitazioni principali.
            Le disposizioni statali in relazione alle aliquote applicabili per la Tasi contengono un vincolo di soglia massima del tributo. La TASI, sommata all’Imu, non deve superare l’aliquota massima di quest’ultima prevista per ogni categoria di immobile. Le aliquote Tasi utilizzabili per i fabbricati diversi da quelli destinati all’abitazione principale dovranno essere, di conseguenza, minime o azzerate considerando il fatto che i Comuni hanno già previsto, per le seconde case, aliquote che si avvicinano o addirittura raggiungono quelle massime per Imu (10,6%).
             Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario o titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante saranno titolari di un’autonoma obbligazione tributaria (il comune pone a carico dell’occupante una percentuale dal 10 al 30 percento del totale dovuto), a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore.
            Il versamento dell’acconto per il gruppo di Comuni, che non aveva deliberato e pubblicato le aliquote entro la fine di maggio è stato fissato per il 16 ottobre prossimo.

Nel caso in cui il Comune non avesse comunque deliberato, entro il corrente mese, le aliquote TASI l’acconto dovrà essere pagato entro il 16 dicembre data che si ricorda essere la stessa del saldo TASI e IMU. 

novità da ottobre 2014 per gli F24

Dal 1 ottobre 2014 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di pagamento mediante Modello F24. Infatti, in forza dell’art.11, comma 2 del DL 66/2014 (c.d. Decreto Irpef), viene esteso l’obbligo della presentazione telematica, con alcune limitazioni, per i suddetti modelli anche alle persone fisiche non titolari di partita Iva (per i titolari di p. Iva non è possibile presentare F24 cartacei già dal 2007).
            Le novità riguardano una platea ampia di contribuenti, in particolare i privati. D’ora in poi, nei casi dopo elencati, ai contribuenti viene preclusa la possibilità di recarsi in banca o in posta per versare gli importi dovuti e si dovrà procedere alla trasmissione via Internet del relativo modello, appoggiandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) oppure ai servizi di pagamenti telematici offerti da altri intermediari (es. commercialista).
            L’invio telematico viene richiesto per i modelli F24: con saldo pari a zero, con saldo a debito ma con uso, a parziale compensazione, di uno o più crediti ed infine con saldo a debito senza la compensazione di crediti ma con importo finale superiore a mille euro.

            L’unica eccezione ai nuovi obblighi viene concessa ai contribuenti non titolari di partita Iva solo per effettuare i pagamenti rateali in corso fino al 31 dicembre 2014, e sempre a condizione che le relative rate non superino l’importo di 1000 Euro. Questa deroga riguarda tutti gli F24 dei privati.