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mercoledì 27 maggio 2015

Agevolazioni ICI ed IMU - particolare attenzione alla residenza dei coniugi

Il Legislatore italiano, a decorrere dall'anno 2008, ha introdotto l’esenzione ICI a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale agevolazione spettava ai contribuenti che possedevano un fabbricato a titolo di proprietà (o altro diritto reale) dove i loro familiari dimoravano abitualmente. La dimora abituale della famiglia era equiparata, salvo prova contraria, con quella della residenza anagrafica. La prova doveva essere fornita dallo stesso contribuente, il quale per poter usufruire dell’esenzione doveva dimostrare la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello della residenza anagrafica.
            Alla luce di ciò sopra esposto si sono verificati numerosi casi in cui i coniugi avevano separato le loro residenze in due immobili diversi al fine di usufruire per entrambi delle agevolazioni prima casa. Tale comportamento ha generato un notevole contenzioso, a seguito degli accertamenti effettuati dai Comuni ai fini ICI poi proseguiti con accertamenti sulla attuale IMU.
            In merito dell’agevolazione dell’Ici sulla prima casa si è pronunciata anche la giurisprudenza tanto che di recente, con la sentenza 746/66/15 del 3 marzo 2015 della CTR Lombardia, sezione staccata Brescia, i giudici hanno disconosciuto il beneficio dell’ICI a una contribuente tedesca che aveva acquistato un fabbricato in Italia, nel quale per ragioni di lavoro risiedeva e  dimorava. Il marito della interessata, tuttavia, continuava a stare in Germania.
            La Ctr bresciana ha indicato che la nozione dell’abitazione principale ai fini Ici richiede che il contribuente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente nella stessa unità immobiliare. I giudici hanno ritenuto opportuno raffrontare la nozione dell’abitazione principale ai fini dell’ICI con la omologa definizione ai fini delle imposte dei redditi. Da tale confronto emerge che per poter usufruire dell’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili, occorre la convivenza nella medesima abitazione del proprietario e del suo nucleo (mentre ai fini delle imposte sui redditi è sufficiente che l’uno o l’arto dimori nell’unità interessata).  In considerazione di ciò la Ctr ha rigettato l’appello del contribuente e confermato il diniego delle agevolazioni opposto precedentemente dal Comune.
            La pronuncia della Commissione di Brescia fa nascere comunque alcuni dubbi che vanno inevitabilmente considerati anche ai fini IMU. Viene spontaneo infatti domandarsi su quali criteri sia stata individuata la residenza della famiglia a Berlino anziché in Italia. Ai sensi dell’art. 104 CC, i contribuenti hanno il diritto di fissare la loro residenza dietro un comune accordo e considerando le proprie necessità. In considerazione di ciò non si dovrebbe impedire di individuare l’abitazione principale in Italia e non come nel caso specifico in Germania. Infatti, in presenza di coppie senza figli, anche in considerazione dell’interpretazione rigorosa adottata dalla Cassazione ai fini Ici, dovrebbe essere lasciata libertà ai contribuenti di individuare la residenza della famiglia senza imporre le soluzione apodittiche, dettate solo dal pregiudizio.

giovedì 14 maggio 2015

equitalia - come pagare con i propri crediti verso lo stato

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 febbraio 2011 ha sancito, a partire dal 1 gennaio 2011, la possibilità di estinguere, totalmente o parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione) mediante la compensazione con i crediti relativi alle imposte erariali.
            I crediti utilizzabili sono quelli di tipo erariale, quali crediti Irpef o Ires, Iva, Irap, crediti per addizionali comunali e regionali e ogni altro credito collocabile nella sezione Erario del modello F24, ad eccezione dei crediti Inps ed Inail che sono esclusi dalla compensazione.
            Il pagamento in compensazione deve essere effettuato tramite modello F24 Accise. Nella Sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza del campo codice tributo, va inserito il termine RUOL, nel campo “ente” va indicata la lettera “R”, e nel campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta a carico.
            Nel caso di F24 a saldo zero, e quindi nel caso in cui l’intero l’importo della cartella venga coperto dalla compensazione, non si rende necessaria l’effettuazione di altre operazioni. Qualora, invece, il pagamento sia parziale, il contribuente dovrà presentare ad Equitalia un modulo specifico, con cui dichiarare l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise ed indicare la parte del debito erariale da imputare a pagamento. In quest’ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata:
-        entro 3 giorni dalla consegna della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel;
-        contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.
            Occorre ricordare che, a decorrere dal 2011, esiste un divieto di utilizzo di crediti erariali in compensazione con altri debiti da pagare con F24 (es: Irpef, Irap, IMU) in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed oneri accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Dopo di che, si potranno utilizzare i crediti disponibili per compensare le imposte da versare con il modello F24. Il divieto riguarda esclusivamente la “compensazione orizzontale”; resta, quindi, esclusa dal divieto la compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo. L’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. 

martedì 5 maggio 2015

ristrutturazione edilizia e successioni

            La nuova Legge di Stabilità ha prorogato per tutto il 2015 la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e del bonus ristrutturazioni e mobili del 50%. Le Entrate hanno pubblicato le relative guide per le agevolazioni fiscali che riguardano la casa, chiarendo nel contempo alcuni quesiti problematici. In particolare con la Circolare n.17/E del 24 aprile scorso vengono forniti importanti chiarimenti su numerose questioni interpretative, poste da Caf ed operatori del settore, relative ad esempio alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo.
            In relazione al bonus casa, L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che se su un immobile, già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, vengono effettuati nuovi lavori - a patto che non consistano nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati – il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento del pagamento dei bonifici. L’agevolazione è fruibile solamente nel caso in cui il nuovo intervento sia autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa in vigore.
            La Circolare delle Entrate affronta anche la questione della possibilità di successione delle agevolazioni nel caso di decesso del contribuente che usufruiva dei bonus sulla casa (o comunque lo avrebbe fatto). In primo luogo, Il Fisco nega la possibilità di trasferimento agli eredi dell’agevolazione sui mobili e grandi elettrodomestici, finalizzata all’arredo dell’immobile oggetto di interventi.
            La detrazione sulle ristrutturazioni non viene invece preclusa agli eredi ma la successione viene subordinata alla cosiddetta detenzione materiale e diretta del bene. L’erede assegnatario potrà fruire dell’agevolazione solamente se detiene materialmente e in modo diretto l’immobile ed a prescindere dalla circostanza che egli abbia adibito l’immobile ad abitazione principale. La detenzione così intesa deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si intenda fruire delle rate residue di detrazione. Qualora tale immobile venga concesso in comodato o locazione, il bonus in questione non potrà essere beneficiato fino a che la detenzione materiale e diretta del bene non sia riottenuta.  
            Sempre in tema di ristrutturazioni, la Circolare affronta anche il caso in cui il bonifico sia disposto da un soggetto diverso dal contribuente al quale spetta la detrazione. Le Entrate ritengono che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione debba essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle leggi in vigore, ridendosi in tal modo soddisfatto il requisito della norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.

            Un’unica questione sollevata dalle Entrate nella circolare in questione è il credito d’imposta spettante per il riacquisto della prima casa entro un anno dalla  vendita dell’abitazione, acquistata con i benefici prima casa. Tale credito può essere utilizzato, anche in parte, per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per il secondo acquisto e la parte restante potrà essere utilizzata per compensare l’Irpef o gli altri debiti tributari e contributivi, mediante F24.