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giovedì 5 maggio 2016

IL REVERSE CHARGE ALLARGA LA SUA ALA

Dal 2 maggio (2016) fino al 31 dicembre 2018 le vendite di:
·        Console da gioco
·        Tablet
·        Tablet PC e
·        Laptop (computer portatili)
saranno soggette all’inversione contabile (reverse charge) se effettuate verso i soggetti passivi IVA (in pratica i titolari di partita iva), anche se essi rivestono la qualifica di utilizzatori finali.
La fattura quindi dovrà essere emessa senza IVA con la dicitura reverse charge (o se si preferisce “inversione contabile”) e con l’indicazione dell’articolo di riferimento del reverse charge che in questo caso è l’articolo 17, comma 6, lettera c) del DPR 633/72. Per le altre tipologie di computer si dovrà, invece, continuare ad applicare il normale regime iva.
In base al decreto legislativo 24/2016 si estende quindi a questi beni il reverse charge che era già previsto per le «cessioni di dispositivi a circuito integrato» effettuata prima della loro installazione nei prodotti destinati ai consumatori finali.

Per completezza espositiva si aggiunge che i Tablet PC si differenziano dai PC (per i quali l’Unione Europea ha negato l’applicabilità del reverse charge con la decisione n. 2010/710/UE) per il fatto che sono dei Tablet (e quindi non dei computer) che però hanno dei sistemi operativi che li fanno funzionare come dei PC.

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