Visualizzazioni totali

domenica 4 settembre 2016

SCOMPORRE IL CONTRATTO DI APPALTO


Per poter applicare in modo corretto il meccanismo del reverse charge nel settore edile, in alcuni casi, può essere utile scomporre il singolo contratto per superare alcuni problemi legati alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.
Secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con le circolari 14/E e 37/E del 2015, per applicare correttamente il meccanismo del reverse charge in edilizia si deve verificare:
·        L’eventuale scomposizione dell’intervento realizzato dal prestatore
·        La corretta individuazione delle singole prestazioni coinvolte attraverso i codici Ateco 2007 (individuati nella circolare 14/E del 2015)
In riferimento ai codici Ateco individuati si posso citare ad esempio:
·        Il codice 43.21.01: Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
·        Il codice 43.21.02: Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Si deve precisare che le prestazioni ex art 17 co 6 lettera a-ter del DPR 633/72 soggiaciono al regime dell’inversione contabile indipendentemente dal rapporto contrattuale stipulato e dalla tipoligia di attività esercitata. Per queste fattispecie si deve verificare la singola prestazione rientrante nel contratto.
Siccome, ad esempio, in un contratto di manutenzione straordinaria di un edificio non si ha un’unica attività Ateco di “manutenzione straordinaria” ma si hanno diverse attività che assieme vanno a costituire la manutenzione straordinaria (es. manutenzione di impianto elettrico, sostituzione di infissi ecc..) si deve scomporre il contratto in tutta una serie di “sotto contratti” in modo da definire i diversi tipi di attività che lo vanno a comporre. Per ogni tipo di “sotto attività” si deve quindi verificare se esistono o meno i presupposti per l’inversione contabile o per il regime normale.
Se la scomposizione, sempre secondo le circolari citate, dovesse risultare difficoltosa per la presenza di un unico contratto di appalto, in questo caso si dovrebbe applicare a tutte le operazioni solo ed esclusivamente il regime iva ordinario e quindi anche a quelle che teoricamente avrebbero (se si fosse potuto definirle correttamente)  dovuto soggiacere al regime dell’inversione contabile.
La complessità del contratto è riconosciuta nei casi di:
1.     Contratto unico di appalto avente per oggetto:
a.      la costruzione di un edificio
b.     interventi di restauro e di risanamento conservativo

2.     prestazioni soggette a reverse charge per interventi edilizi di frazionamento o accorpamento dell’unità immobiliare di cui all’art 3 co. 1 lettera b) del DPR 380/2001 (interventi che ora ricadono tra le manutenzioni straordinarie)

Nessun commento:

Posta un commento