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mercoledì 8 novembre 2017

DAL 1 GENNAIO 2019 SOLO FATTURE ELETTRONICHE, BISOGNA ORGANIZZARSI


Dal 1 gennaio 2019 le fatture, verso persone fisiche e giuridiche residenti in Italia, dovranno essere emesse solo in formato elettronico (quindi: formato hml, invio con canale di interscambio e conservazione decennale in appositi server). Solo ed esclusivamente le persone che hanno abbracciato il regime fiscale dei forfettari e dei minimi non dovranno emettere fatture in formato elettronico.

Per quanto riguarda gli acquisti e le vendite con persone fisiche o giuridiche  non fiscalmente residenti in Italia le fatture non saranno elettroniche ma i contribuenti dovranno trasmettere telematicamente i relativi dati entro il 5 del mese successivo alla data di emissione o ricezione del documento (escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale).

Nel caso di fatture per cessione di benzina e gasolio per motori e le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti, l’obbligo di fattura elettronica scatta dal 1 luglio 2018.

Questo cambiamento, che porta come unico lato veramente positivo la riduzione di due anni (così sembra) dei termini di decadenza per l’accertamento di iva ed imposte, significa che fin da subito si deve pensare a riorganizzare le proprie strutture professionali ed aziendali.

Da oggi ci stiamo quindi strutturando per poter agevolare la nostra clientela nella gestione di questo ennesimo nuovo impegno fiscale.

FROM 1ST JANUARY 2019 ONLY ELECTRONIC INVOICES. WE HAVE TO ORGANIZE


In Italy, from 1st January 2019, the invoices, to natural and legal persons that are fiscal resident in Italy, will only be issued electronically (hml format, issued via interchange channel and storage for 10 years on special servers). Only people who have minimum or forfait tax regimes will not have to issue  electronic invoices.

For purchases and sales with natural or legal non-resident taxpayers, the invoices will not be electronic but VAT owners will have to transmit, telematically, their data by 5th of the month following the date of issue or receiving of the document (excluding transactions for which a customs bill was issued).

In the case of invoices for the sale of petrol and diesel for engines and the services provided by subcontractors, the electronic invoice obligation shall be triggered on 1st July 2018.

This change has just a truly positive consequence: two-year reduction (as it seems) of the tax assessment. In other words, now every VAT owners should think about reorganizing their professional and corporate structures .


From now on We are structuring to help our customers to manage this new fiscal commitment.

giovedì 13 luglio 2017

LA C.D. TASSA SU AIRBNB


Il 17 luglio è il primo giorno dal quale si verserà l’imposta “sulle locazioni con Airbnb” … e non solo con Airbnb ...

L’art. 4 del DL 50/2017 prevede che alle locazioni immobiliari non superiori a 30 giorni sia possibile, in luogo della tassazione ordinaria, applicare una cedolare secca del 21% (e non del 19% come si era a volte detto).

Se la locazione viene attraverso intermediari immobiliari che agiscono attraverso portali online, l’imposta del 21% viene trattenuta dal canone e pagata dagli stessi intermediari.

Gli intermediari, che devono anche comunicare gli estremi del contratto di locazione all’agenzia delle entrate, pagheranno l’imposta trattenuta attraverso la delega di pagamento F24.

L’imposta del 21%, trattenuta dall’intermediario immobiliare, deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello nel quale il proprietario ha ricevuto il canone di locazione. Questo signifca che se l’intermediario riceve direttamente il canone di locazione nel mese di giugno ma lo versa al proprietario nel mese di luglio, l’imposta trattenuta del 21% deve essere pagata ad agosto.

Si deve evidenziare che se l’inquilino paga il canone di locazione direttamente al proprietario, l’intermediario, non deve trattenere e poi versare alcuna imposta.

THE TAX FOR AIRBNB


Next Monday, July 17th, is the first day to pay the "Airbnb" tax (... and not only with Airbnb ...)

According to the article 4 of D.L. 50/2017, It’s possible to opt in a flat tax of 21% (and not 19%, as it’s been said sometimes), instead of ordinary taxation, for the real estate lease of not more than 30 days.

If the lease comes through real estate brokers acting with online portals, the 21% tax is deducted from the real estate owner rent and paid by the same brokers.

The real estate brokers, who must also report the terms of the contract to the Revenue and Custom Agency, will pay this flat tax via F24.

This kind of flat tax, deducted by the real estate broker, must be paid by the 16th of the month following the one in which the owner has received the rent. This means that if the broker receives the rental fee in June but he pays it to the owner in July, the 21% retained tax has to be paid in August.

I have to point out that if the tenant pays the rental fee directly to the owner, the real estate broker must not hold back and then pay any tax.

lunedì 15 maggio 2017

NUOVO LIMITE TEMPORALE PER LA DETRAIBILITA’ IVA


In base all’art 2, comma 1 del DL 50/2017, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione  relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Questo limite temporale alla detrazione IVA è in vigore dal 24 aprile (di quest’anno) perché fino al 23 aprile l’IVA poteva essere detratta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo quello in cui il diritto era nato.
In pratica, ora, l’IVA sui beni ricevuti nel mese di dicembre deve essere detratta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA anche se la fattura si riceve dopo dicembre.
Nel caso in cui si riceva una fattura entro il 16 marzo (termine per il pagamento del saldo IVA) si riuscirà a detrarre correttamente l’IVA; nel caso in cui la fattura arrivi dopo il 16 marzo ma entro il 30 aprile (scadenza per l’invio della dichiarazione IVA) si potrà comunque detrarre l’IVA che in dichiarazione annuale risulterà essere indicata come un credito (differenza tra saldo iva con fattura ricevuta dopo il 16 marzo e importo effettivamente pagato il 16 marzo)
Potrebbe sembrare tutto chiaro non fosse che con l’articolo 2 del DL 50/2017 si dispone che la fattura deve essere registrata anteriormente alla liquidazione periodica e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ma all’articolo 1 del DPR 100/98 si sostiene che un principio base dell’IVA è che l’imposta è detraibile se la fattura viene registrata nel periodo in cui si esercita la detrazione.

Speriamo che queste contraddizioni normative vengano risolte velocemente

NEW TIME LIMIT FOR THE VAT DEDUCTIBILITY


Under the Article 2, paragraph 1 of DL 50/2017, It’s possible to deduct the VAT on purchases when the tax becomes due and the right to deduct is exercised by the VAT return of the year in which the tax Right to deduction is born.
This time limit to deduct the VAT is in force since April 24th  (of this year) because until April 23rd, VAT could be deducted within the VAT return relating to the second year following the date in which the right was born.
In practice, VAT on goods received in December must be deducted within the deadline of submitting the annual VAT return even if the invoice is received after December.
If an invoice is received  by March 16th  (deadline for payment of the VAT balance) people will be able to deduct VAT correctly; If the invoice arrives after March 16th but by April 30  (deadline for submitting the VAT return) people can still deduct the VAT  in the annual VAT return and It will be indicated as a credit (difference between the balance with invoice received after March 16th and the amount actually paid on March 16th )
It may seem quite clear but the Article 2 of DL 50/2017 stipulates that the invoice must be registered before the periodic payment and in any case within the time limit for submission of the VAT return and the Article 1 of DPR 100/98 argues that a basic principle of VAT is that the VAT is deductible if the invoice is recorded during the period in which the deduction is made.

We hope that these law contradictions will be resolved quickly

mercoledì 5 aprile 2017

FLAT TAX PER I NUOVI RESIDENTI IN ITALIA



In base al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 8 marzo 2017, per poter accedere al regime fiscale dell’art. 24 bis del TUIR, non è necessario un interpello ma è sufficiente una opzione nella dichiarazione dei redditi.
Il regime fiscale oggetto di questo articolo è opzionabile dalle persone che si trasferiscono in Italia a condizione che non fossero già residenti in Italia nei 9 anni precedenti. 
Il regime fiscale, già presente in altri stati come ad esempio il Regno Unito, prevede il pagamento, in Italia, di una imposta sostitutiva annuale di 100.000 euro (più 25.000 euro per ogni familiare se si vuole) sui redditi prodotti all’estero; i redditi prodotti in Italia saranno soggetti all’ordinaria tassazione.
L’opzione, tacitamente rinnovata ogni anno, può durare al massimo 15 anni. Se si ritiene che l’opzione non sia più conveniente, è possibile dichiararne l’uscita in qualsiasi momento (ovviamente prima dello scadere dei 15 anni).
L’istanza di interpello, che mette comunque al riparo da possibili contestazioni del fisco, può essere inviata anche prima della ricorrenza dei requisiti richiesti in base al TUIR.
L’istanza di interpello può essere utile, ad esempio, ad evitare che, qualche anno dopo l’opzione, l’Agenzia delle Entrate sostenga che la persona che ha preso la residenza in Italia, nei 9 anni precedenti, avesse qui il centro dei sui interessi (affettivi, personali e/o economici) disconoscendo quindi l’opzione per la c.d. flat tax per i redditi esteri.
Per quanto riguarda la convenienza si deve considerare principalmente che:
·        i redditi prodotti in Italia sono comunque tassati ordinariamente e quindi se il  principale reddito è quello prodotto in Italia la convenienza si “attenua”
·        in base alle convenzioni contro le doppie imposizione è possibile che i redditi prodotti all’estero sia oggetto di imposizione fiscale solo nello stato estero. Optando per la flat tax, le imposte pagate all’estero non possono essere portate in detrazione dalla flat tax pagata in Italia sui redditi esteri; a meno che lo stato estero (o alcuni degli stati esteri) non sia escluso dal perimetro dell’imposizione sostitutiva.
In conclusione, questo regime fiscale, ripeto presente anche in altri stati, è di fatto conveniente quando:
·        si hanno alti(ssimi) redditi all’estero

·        le imposte pagate all’estero sono molto basse o meglio nulle

FLAT TAX FOR NEW RESIDENTS IN ITALY



According to the ruling issued by the Revenue Agency Director, dated March 8, 2017, to gain access to the taxation ruled by the article 24 bis of TUIR, an option application has not needed, but it’s enough an option in the tax return.
This tax regime is an option for people who move to Italy if they were not already resident in Italy in the last 9 years.
This tax regime, already existing in other states such as the United Kingdom, provides for the payment, in Italy, of an annual substitute and flat tax of EUR 100,000 (EUR 25,000 more for each family member if he/she wishes) on foreign earnings; the income produced in Italy is subject to ordinary taxation.
The option, automatically renewed each year, can last up to 15 years. If you think the option is not convenient, you can opt out at any time (obviously before the expiry time of 15 years).
The option application, that lets you to be protected from possible notifications by the tax authorities, can be sent even before the occurrence of the requirements needed under the TUIR.
The ruling (i.e. flat tax application) can be useful, for example, to avoid that, a few years after the switch, the Revenue Agency claims that the person, who has taken up residence in Italy, in the last 9 years has had the center of his/her interests (emotional, personal and / or economic) so disregarding the option to flat tax for foreign income.
As for convenience it should be considered mainly that:
• income produced in Italy are taxed ordinarily so if the main income is the one produced in Italy convenience is "attenuated"
• according to the conventions against double taxation foreign income could be subject to taxation only in the foreign state. Opting in the flat tax regime, foreign taxes can not be deducted from the flat tax paid in Italy on foreign income; unless the foreign state (or some of the foreign states) is not excluded from ‘replacement’ imposition perimeter.
So, this tax regime, I repeat It’s already used in other states, is actually cheaper when:
• abroad income is (very) high

• Taxes paid abroad are very low (or they equal zero)

giovedì 23 marzo 2017

COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA


Il primo invio dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA scade il 31 maggio.
In generale la scadenza è la fine del secondo mese seguente il trimestre di riferimento. Fa eccezione il secondo trimestre in quanto la scandenza non è il 31 agosto ma il 16 settembre.
Tutti i soggetti passivi IVA sono obbligati all’invio dei dati ad eccezione dei contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale iva.
In base alla bozza presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate emerge che i dati devono essere comunicati (trimestralmente sia che le liquidazioni siano mensili o trimestrali) non solo nel caso in cui la liquidazioni porti ad un debito iva ma anche nel caso in cui il risultato della liquidazione faccia emergere un credito.
I dati da comunicare sono:
·        L’ammontare delle operazioni attive e passive,
·        L’Iva esigibile,
·        L’Iva detratta,
·        L’Iva dovuta o a credito,
·        I debiti o crediti del periodo precedente,
·        i versamenti auto Ue,
·        i crediti di imposta,
·        gli interessi trimestrali,
·        gli acconti e
·        l’Iva da versare

considerando il fatto che tutto questo deve essere compilato per ogni liquidazione periodica e che la comunicazione deve avvenire trimestralmente, i contribuenti:
·        con liquidazioni iva mensili devono compilare un modulo per ogni mese del trimestre inviando un file con tre moduli

·        con liquidazioni iva trimestrali devono compilare un solo modulo e quindi invieranno  un file con un modulo per l’intero trimestre

REPORTING OF PERIODIC VAT CLEARANCE


The deadline of the first report of data relating to the periodic VAT is on 31st May.
Generally the deadline is the end of the second month following the quarter. The exception is for the second quarter as the deadline isn’t on 31st  August but on 16th September.
All VAT taxpayers are obliged to deliver data except the ones not required to file their annual VAT return.
The draft, available on the Revenue Agency website, shows that the data must be communicated (on a quarterly basis whether the payments are monthly or quarterly) not only in the event that the clearance leads to a VAT debt but also in case of a VAT credit.
The data to be reported are the:
• amount of active and passive operations,
• VAT payable,
• VAT deducted,
• VAT payable or receivable,
• payables or receivables of the previous period,
• EU car payments
• VAT credits,
• quarterly interests,
• advances and
• VAT to be paid
considering that this must be completed for each periodic clearance and that communication must take place every three months, VAT taxpayers:
• with monthly VAT clearance must complete a form for each month of the quarter and send a file with three modules
•  with quarterly VAT clearance must fill in one form and send a file with a module for the whole quarter


www.studio-alessio.it

martedì 14 marzo 2017

LE SCADENZE PER LA STAMPA DEI REGISTRI CAMBIANO


L’aver anticipato l’invio della dichiarazione annuale iva al 28 febbraio (l’anno prossimo la scadenza, se nulla cambia, dovrebbe essere invece la fine di aprile) ha portato con sé anche l’anticipo della stampa dei registri iva legati all’esercizio 2016.
Da notare che, quest’anno, il termine per l’invio delle dichiarazioni delle società di capitali è stato prorogato di 15 giorni (dal 30 settembre al 15 ottobre), a causa del cambiamento intervenuto nella predisposizione dei bilanci d’esercizio. Per questo motivo la stampa di tutti i registri, eccezion fatta per i registri iva, delle società di capitali è posticipata rispetto alle ditte individuali e alla società di persone.
Considerando quindi che:
·        La stampa dei registri deve avvenire entro tre mesi dal termine ultimo per l’invio delle relative dichiarazioni annuali
·        Quest’anno ci saranno tre scadenze diverse per l’invio delle dichiarazioni e precisamente:
o   28 febbraio per l’invio della dichiarazione annuale IVA
o   30 settembre per l’invio delle dichiarazioni Irpef ed Irap delle ditte individuali e delle società di persone
o   15 ottobre per l’invio delle dichiarazioni Ires ed Irap delle società di capitali
dovremo stampare:
·        I registri iva entro il 28 maggio 2017
·        Il libro giornale, inventari ecc.. delle persone fisiche e delle società di persone entro il 30 dicembre 2017
·        Il libro giornale, inventari ecc.. delle società di capitali entro il 15 gennaio 2018
Ad onor del vero si deve aggiungere che spesso le ditte individuali e le società di persone sono in contabilità semplificata e quindi non hanno il libro giornale, inventari ecc… purtroppo però spesso non significa sempre …

Siccome dal prossimo anno il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi delle società di capitali tornerà ad essere lo stesso delle ditte individuali e delle società di persone, queste differenti scadenze si ridurranno a due sole: una per i registri iva (30 luglio) ed una per tutti gli altri registri (30 dicembre).

DEADLINES FOR PRINTING THE COMPANY BOOKS CHANGE


To have anticipated the annual-VAT-return delivery to 28 February (next year the deadline, if nothing changes, it should instead be the end of April) brought with it also the printing in advance of VAT books relating to 2016.
Notice that, this year, the deadline for the submission of the tax return of limited liability companies has been extended to 15 days (from 30 September to 15 October), because of the change intervened in the preparation of financial statements. That’s why, printing of all ltd books, except for VAT books, is delayed with respect to sole traders and unlimited companies.
So considering that:
• The printing of the company books must be done within three months from the deadline for its annual tax/vat returns submission
• This year there will be three different deadlines for submission of ‘tax’ return, namely:
·        on 28th February for submitting the annual VAT return
·        on 30th September for submitting the Irpef and Irap tax returns of sole traders and of unlimited companies
·        on 15th October for submitting the IRES and IRAP tax return of limited liability companies
we will have to print:
• The VAT books by 28th May 2017
• The journals, the general ledgers, the inventories etc .. of sole traders and unlimited companies by 30th December 2017
• The journals, the general ledgers, the inventories etc .. of limited liability companies by 15th January 2018
It has to be told that often sole traders and unlimited companies has a simplified fiscal regime and therefore they do not have the journal, the general ledger, the inventories, etc .. Unfortunately, often does not mean always...

As next year the deadline for submission of the tax return of limited companies will be again the same of sole traders and unlimited companies, these different deadlines will be reduced to just two: one for the VAT books (30th July) and one for all other companies books (30th  December).

mercoledì 8 marzo 2017

NUOVI BILANCI E, IN QUALCHE CASO, VECCHIE REGOLE


Con il D. Lgs. 139/2015 sono state introdotte nuove regole per la redazione dei bilanci di esercizio; l’OIC ha poi, di conseguenza, aggiornato i principi contabili nazionali.
I nuovi bilanci saranno diversi sia nella “forma” che nella “sostanza” infatti, oltre ad avere una diversa riclassificazione avranno anche, in alcune sue parti, un diverso criterio valutativo da seguire.
Per alcune società, però, esistono delle eccezioni e quindi, ad esempio, le PMI possono evitare i (complessi) calcoli del costo ammortizzato con l’attualizzazione dei  crediti e debiti. Le società che predispongono i bilanci in forma abbreviata possono, infatti, continuare a valutare i loro crediti e debiti con le regole in essere nel 2015.
Senza entrare troppo nel dettaglio, operazione che porterebbe un articolo di diverse pagine, vediamo che:
le società con bilancio abbreviato, come anche le micro imprese ex art. 2435 ter del C.C., possono ad esempio:
·        continuare a valutare i crediti ed i debiti al valore nominale
·        non attualizzare i costi di transazione per i mutui (perizie, imposte sostitutive ..) continuando ad ammortizzarli per la durata del mutuo di riferimento
·        evitare la redazione del rendiconto finanziario che da quest’anno, non essendo più parte della nota integrativa, diventa autonomo elemento costitutivo del bilancio
Più in generale, le imprese possono evitare alcune novità normative quando la loro adozione sia irrilevante.
Questo può capitare ad esempio quando la valutazione al costo ammortizzato non si discosti di molto dalla “vecchia” valutazione. Un esempio sono i crediti ed i debiti con scadenza contrattuale inferiore ai 12 mesi

per quanto riguarda, invece, lo storno delle spese residue di pubblicità e ricerca capitalizzate fino al 2015, nel bilancio d’esercizio 2016, non si potranno avere semplificazioni e si dovrà quindi procedere ad una riclassificazione delle partite straordinarie.

NEW FINANCIAL STATEMENTS AND, IN SOME CASE, OLD RULES


New rules for the preparation of the financial statements are introduced  Under Legislative Decree no. 139/2015; the O.I.C., consequently, has updated the national accounting standards.
The new financial statements will be different in the "form" and in the "substance" as well, in fact, in addition to have a different reclassification they will also have , in some of its parts, a different valuation criterion.
For some companies, however, there are exceptions and therefore, for example, SMEs can avoid the (complex) calculations of the depreciated cost with the discounting of receivables and payables. The companies that prepare their financial statements in abbreviated format can continue to assess their assets and liabilities with the rules in force in 2015.
Without going very deeply into the detail, an operation that would bring an article of several pages, we see that:
the companies with an abbreviated financial statements, as well as micro enterprises ex art. 2435-ter of the Civil Code, may, for example:
• Continue to assess receivables and payables with their nominal value
• do not discount the transaction costs for mortgages (appraisals, substitute taxes ..) continuing to depreciate them for the duration of the reference mortgage
• avoid the presentation of the cash flow statement that, from this year, being no longer part of the notes, becomes an independent constitutive element of the financial statements
More generally, firms can avoid some rule changes if their adoption is irrelevant.
This can happen for example when the depreciated cost evaluation does not differ much from the "old" evaluation. The receivables and payables due in less than 12 months are an example of this.

With reference to the reversal of the remaining costs of advertising and capitalized research until 2015, in the financial statements 2016, It’s not possible to have simplifications and It’s due to proceed to a reclassification of extraordinary items of the balance sheet.

giovedì 2 febbraio 2017

LE NUOVE REGOLE PER LE CONTABILITA’ SEMPLIFICATE


Dal 1 gennaio 2017, le regole per la determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata cambiano.
Gli imprenditori individuali, gli enti non commerciali e le società di persone che hanno:
·        come oggetto dell’attività la vendita di servizi e ricavi non superiori a 400.000 euro oppure
·        come oggetto dell’attività la cessione di merci (o meglio “altre attività”) e ricavi superiori a 700.000 euro
passano dal criterio di competenza al criterio di cassa.
Le imprese in semplificata se non optano per la contabilità ordinaria, che continua ad avere il regime fiscale per competenza, oppure per il nuovo criterio della “registrazione”, dovranno annotare in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ogni incasso:
a)     il relativo importo;
b)     le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c)     gli estremi della fattura o altro documento emesso.
Dovranno poi annotare in un altro registro i pagamenti e quindi le spese sostenute nell’esercizio avendo cura di fornire le stesse informazioni indicate prima nei punti b) e c).
Come si diceva, le imprese che non vogliono passare alla contabilità ordinaria ma non vogliono gestire il nuovo criterio di cassa e i relativi libri contabili, posso passare al cosiddetto “criterio delle registrazioni”. In base a questo nuovo regime fiscale (limitato alle aziende in contabilità semplificata) il reddito viene determinato in base alle registrazioni (quindi alle fatture registrate) ai fini iva durante l’anno. Questa opzione ha un vincolo triennale.
Si deve evidenziare però che il regime di cassa delle imprese in semplificata è in realtà un regime di cassa “ibrido”.
I ricavi delle imprese in contabilità semplifcata che rimangono nel regime di cassa (da gennaio 2017 è questo il regime naturale delle imprese in semplificata) sono costituiti da:
·        incassi,
·        valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa,
·        dividendi,
·        interessi percepiti nel periodo d’imposta e
·        proventi immobiliari (alcuni per cassa altri per competenza a seconda del tipo di immobile).
Il reddito sarà dato dalla differenza tra questi ricavi percepiti nell’anno e le spese sostenute durante lo stesso anno ed annotate nei registri contabili ma non solo …
Parteciperanno alla formazione del reddito infatti anche:
·        le plusvalenze,
·        le sopravvenienze attive,
·        le sopravvenienze passive,
·        gli ammortamenti,
·        gli accantonamenti di quiescenza e previdenza per i dipendenti,
·        le perdite di beni strumentali,
·        le perdite su crediti e
·        le deduzioni forfettarie previste per particolari categorie di attività, come ad esempio, benzinai e agenti di commercio.
Il criterio di cassa è utile per poter pagare le imposte solo su utili realmente conseguiti (quindi per fatture realmente incassate e/o pagate) ha però come deterrente la contabilità più dettagliata e quindi il bisogno di avere più informazioni.
Il tempo dirà quanti rimarranno nella contabilità semplificata per cassa.
Una caratteristica bizzarra del regime di cassa per le imprese in semplificata è dato dal fatto che le rimanenze finali del 2016 (ultimo anno del regime per competenza) saranno le rimanenze iniziali del 2017 (primo anno del regime per cassa oggetto di questo articolo) ma le rimanenze finali del 2017, essendo ricavi e costi per cassa, non verranno valorizzate nella dichiarazione dei redditi.

Questo significa che il 2017 si chiuderà con le rimanenze inziali (di fatto un costo) e nessuna rimanenza finale (di fatto un ricavo) e quindi le società con magazzini alti, quasi certamente, presenteranno dichiarazioni dei redditi in perdita. Cosa da alcuni vista con favore (non si pagano imposte) ma da altri con sfavore (la banca capirà che la perdita è data solo da questo passaggio fiscale?).