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domenica 15 gennaio 2017

TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE


Fino al periodo d’imposta relativo al 2015, gli accertamenti per le imposte sui redditi, Iva ed Irap devono essere notificati:
·        Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (in pratica 5 anni dall’anno oggetto di accertamento) oppure
·        Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione, nei casi di nullità oppure omessa presentazione (in pratica 6 anni dall’anno oggetto di accertamento).
Dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 in poi, gli accertamenti per le imposte sui redditi, Iva ed Irap devono essere invece notificati:
·        Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (in pratica 6 anni dall’anno oggetto di accertamento) oppure
·        Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione, nei casi di nullità oppure omessa presentazione (in pratica 8 anni dall’anno oggetto di accertamento).

Sottolineo che per il perfezionamento della notifica per l'ufficio, vale la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, mentre per il destinatario vale la data di ricezione dell'atto.

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