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giovedì 2 febbraio 2017

LE NUOVE REGOLE PER LE CONTABILITA’ SEMPLIFICATE


Dal 1 gennaio 2017, le regole per la determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata cambiano.
Gli imprenditori individuali, gli enti non commerciali e le società di persone che hanno:
·        come oggetto dell’attività la vendita di servizi e ricavi non superiori a 400.000 euro oppure
·        come oggetto dell’attività la cessione di merci (o meglio “altre attività”) e ricavi superiori a 700.000 euro
passano dal criterio di competenza al criterio di cassa.
Le imprese in semplificata se non optano per la contabilità ordinaria, che continua ad avere il regime fiscale per competenza, oppure per il nuovo criterio della “registrazione”, dovranno annotare in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ogni incasso:
a)     il relativo importo;
b)     le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c)     gli estremi della fattura o altro documento emesso.
Dovranno poi annotare in un altro registro i pagamenti e quindi le spese sostenute nell’esercizio avendo cura di fornire le stesse informazioni indicate prima nei punti b) e c).
Come si diceva, le imprese che non vogliono passare alla contabilità ordinaria ma non vogliono gestire il nuovo criterio di cassa e i relativi libri contabili, posso passare al cosiddetto “criterio delle registrazioni”. In base a questo nuovo regime fiscale (limitato alle aziende in contabilità semplificata) il reddito viene determinato in base alle registrazioni (quindi alle fatture registrate) ai fini iva durante l’anno. Questa opzione ha un vincolo triennale.
Si deve evidenziare però che il regime di cassa delle imprese in semplificata è in realtà un regime di cassa “ibrido”.
I ricavi delle imprese in contabilità semplifcata che rimangono nel regime di cassa (da gennaio 2017 è questo il regime naturale delle imprese in semplificata) sono costituiti da:
·        incassi,
·        valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa,
·        dividendi,
·        interessi percepiti nel periodo d’imposta e
·        proventi immobiliari (alcuni per cassa altri per competenza a seconda del tipo di immobile).
Il reddito sarà dato dalla differenza tra questi ricavi percepiti nell’anno e le spese sostenute durante lo stesso anno ed annotate nei registri contabili ma non solo …
Parteciperanno alla formazione del reddito infatti anche:
·        le plusvalenze,
·        le sopravvenienze attive,
·        le sopravvenienze passive,
·        gli ammortamenti,
·        gli accantonamenti di quiescenza e previdenza per i dipendenti,
·        le perdite di beni strumentali,
·        le perdite su crediti e
·        le deduzioni forfettarie previste per particolari categorie di attività, come ad esempio, benzinai e agenti di commercio.
Il criterio di cassa è utile per poter pagare le imposte solo su utili realmente conseguiti (quindi per fatture realmente incassate e/o pagate) ha però come deterrente la contabilità più dettagliata e quindi il bisogno di avere più informazioni.
Il tempo dirà quanti rimarranno nella contabilità semplificata per cassa.
Una caratteristica bizzarra del regime di cassa per le imprese in semplificata è dato dal fatto che le rimanenze finali del 2016 (ultimo anno del regime per competenza) saranno le rimanenze iniziali del 2017 (primo anno del regime per cassa oggetto di questo articolo) ma le rimanenze finali del 2017, essendo ricavi e costi per cassa, non verranno valorizzate nella dichiarazione dei redditi.

Questo significa che il 2017 si chiuderà con le rimanenze inziali (di fatto un costo) e nessuna rimanenza finale (di fatto un ricavo) e quindi le società con magazzini alti, quasi certamente, presenteranno dichiarazioni dei redditi in perdita. Cosa da alcuni vista con favore (non si pagano imposte) ma da altri con sfavore (la banca capirà che la perdita è data solo da questo passaggio fiscale?).

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