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mercoledì 8 marzo 2017

NUOVI BILANCI E, IN QUALCHE CASO, VECCHIE REGOLE


Con il D. Lgs. 139/2015 sono state introdotte nuove regole per la redazione dei bilanci di esercizio; l’OIC ha poi, di conseguenza, aggiornato i principi contabili nazionali.
I nuovi bilanci saranno diversi sia nella “forma” che nella “sostanza” infatti, oltre ad avere una diversa riclassificazione avranno anche, in alcune sue parti, un diverso criterio valutativo da seguire.
Per alcune società, però, esistono delle eccezioni e quindi, ad esempio, le PMI possono evitare i (complessi) calcoli del costo ammortizzato con l’attualizzazione dei  crediti e debiti. Le società che predispongono i bilanci in forma abbreviata possono, infatti, continuare a valutare i loro crediti e debiti con le regole in essere nel 2015.
Senza entrare troppo nel dettaglio, operazione che porterebbe un articolo di diverse pagine, vediamo che:
le società con bilancio abbreviato, come anche le micro imprese ex art. 2435 ter del C.C., possono ad esempio:
·        continuare a valutare i crediti ed i debiti al valore nominale
·        non attualizzare i costi di transazione per i mutui (perizie, imposte sostitutive ..) continuando ad ammortizzarli per la durata del mutuo di riferimento
·        evitare la redazione del rendiconto finanziario che da quest’anno, non essendo più parte della nota integrativa, diventa autonomo elemento costitutivo del bilancio
Più in generale, le imprese possono evitare alcune novità normative quando la loro adozione sia irrilevante.
Questo può capitare ad esempio quando la valutazione al costo ammortizzato non si discosti di molto dalla “vecchia” valutazione. Un esempio sono i crediti ed i debiti con scadenza contrattuale inferiore ai 12 mesi

per quanto riguarda, invece, lo storno delle spese residue di pubblicità e ricerca capitalizzate fino al 2015, nel bilancio d’esercizio 2016, non si potranno avere semplificazioni e si dovrà quindi procedere ad una riclassificazione delle partite straordinarie.

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