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lunedì 15 maggio 2017

NUOVO LIMITE TEMPORALE PER LA DETRAIBILITA’ IVA


In base all’art 2, comma 1 del DL 50/2017, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione  relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Questo limite temporale alla detrazione IVA è in vigore dal 24 aprile (di quest’anno) perché fino al 23 aprile l’IVA poteva essere detratta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo quello in cui il diritto era nato.
In pratica, ora, l’IVA sui beni ricevuti nel mese di dicembre deve essere detratta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA anche se la fattura si riceve dopo dicembre.
Nel caso in cui si riceva una fattura entro il 16 marzo (termine per il pagamento del saldo IVA) si riuscirà a detrarre correttamente l’IVA; nel caso in cui la fattura arrivi dopo il 16 marzo ma entro il 30 aprile (scadenza per l’invio della dichiarazione IVA) si potrà comunque detrarre l’IVA che in dichiarazione annuale risulterà essere indicata come un credito (differenza tra saldo iva con fattura ricevuta dopo il 16 marzo e importo effettivamente pagato il 16 marzo)
Potrebbe sembrare tutto chiaro non fosse che con l’articolo 2 del DL 50/2017 si dispone che la fattura deve essere registrata anteriormente alla liquidazione periodica e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ma all’articolo 1 del DPR 100/98 si sostiene che un principio base dell’IVA è che l’imposta è detraibile se la fattura viene registrata nel periodo in cui si esercita la detrazione.

Speriamo che queste contraddizioni normative vengano risolte velocemente

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