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mercoledì 17 giugno 2015

slittati i termini di versamento delle imposte - ma non per tutti

Il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi è prorogato dal 16 giugno al 6 luglio 2015. Lo slittamento previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno non riguarda, tuttavia, tutti i contribuenti.
            La proroga del termine di pagamento interessa essenzialmente, gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 Euro; il differimento risulta applicabile anche nei casi in cui vengano operate cause di esclusione o inapplicabilità agli studi.
            Potranno pagare entro il 6 luglio anche i contribuenti nei regimi agevolati: minimi (coloro che devono versare imposta sostitutiva in misura del 5%)  e forfettari, vale a dire i contribuenti che sono entrati nel nuovo regime introdotto dall’ultima legge di stabilità, soggetti alla imposta sostitutiva  pari 15 %. Infine sono soggetti allo slittamento del pagamento anche i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato per trasparenza da un soggetto che esercita un’attività  per la quale sia stato approvato uno studio di settore (soci di srl trasparente compresi).
            Tutti coloro che rientrano nella proroga possono pagare entro il 6 luglio, senza maggiorazione, e dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Lo slittamento riguarda principalmente le imposte dovute in base alle dichiarazioni (sia saldo 2014 che primo acconto 2015) ma coinvolge anche: le imposte sostitutive,  i contributi  previdenziali Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti nelle gestioni separate ed il diritto annuale in  Camera di commercio.
             Coloro che non rientrano nella proroga devono provvedere a versare quanto dovuto entro il 16 giugno oppure entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. I  contribuenti persone fisiche che compilano l’Unico e quelli che presentano il modello 730 senza sostituto d’imposta, essendo estranei allo slittamento in commento,  dovranno pertanto seguire le ordinarie scadenze.