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mercoledì 13 novembre 2019

“SCONTO” DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE



L’agenzia delle entrate con la risoluzione 93/E del 12 novembre 2019 ha confermato la “riduzione” del 10% per il secondo acconto delle imposte (quello del 30/11, che quest’anno slitta al 2/12) per:
·         i contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale (Isa),
·       i contribuenti «collegati», in pratica: i soci di società di persone, quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza, i collaboratori di imprese familiari
·         i contribuenti forfettari
·         i contribuenti minimi.
Per questi contribuenti, in compenso, dal prossimo anno, la prima rata dell’acconto sarà più alta. La percentuale dovuta sarà del 50%, invece dell’attuale 40%. La percentuale del secondo acconto poi si abbasserà dal 60% al 50%
Il prossimo anno non cambieranno invece le percentuali degli acconti per tutti gli altri contribuenti (non soggetti agli Isa, non forfettari o non minimi). Per questi, l’acconto sarà sempre dovuto nella misura del 40% come prima rata e del 60% come seconda rata (o 100% per chi versa in unica rata).
Dal prossimo anno, quindi, contribuenti diversi pagheranno acconti in percentuali diverse … con una possibile ulteriore confusione in un sistema fiscale che già complicato.


lunedì 20 maggio 2019

PIU' TEMPO PER LE FATTURE (ELETTRONICHE E NON)



Secondo il disegno di legge appena approvato dalla Camera che confluirà nel DL Crescita, dal 1° luglio 2019 ci sarà più tempo per emettere le fatture immediate, ma si dovranno gestire due date: la data del documento e la data di emissione.

Il problema delle due date dovrebbe riguardare solo i casi di emissione di fatture cartacee. Per le fatture elettroniche non dovrebbero esserci problemi pratici visto che la data dell’emissione del documento non dovrebbe essere indicata sulla fattura, ma dovrebbe essere indicata automaticamente dal sistema d’interscambio (SDI).
Purtroppo, ad oggi, l’Amministrazione finanziaria deve dare ancora una conferma definitiva.

Le fatture cartacee ed elettroniche devono contenere, in base all’articolo 21 del Dpr 633/72, la data di emissione del documento e, in base al Dl 119/2018, dal 1° luglio 2019, la fattura potrebbe essere emessa entro i 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione ma il termine dovrebbe essere ampliato a 15 giorni (in attuazione dell’articolo 1 del disegno di legge di semplificazione fiscale che è stato approvato dalla Camera e che dovrebbe confluire come emendamento nel Dl crescita).

Siccome la data di effettuazione dell’operazione coincide, in generale:
·        per le cessioni di beni con la  consegna e spedizione al cliente del bene
·        per le prestazioni di servizi con il pagamento del corrispettivo,
e quella di emissione è, in pratica, la data in cui il documento viene trasmesso o consegnato al cliente (per la fattura elettronica la data di trasmissione allo SdI), le due date spesso non coincideranno.

Proprio per questo divario, il legislatore ha voluto che la fattura riporti entrambe le date e, per ageolare chi deve emetterele fatture elettroniche, è stato proposto che, per loro, la doppia indicazione non interessi in quanto, per le fatture elettroniche, la data di emissione è, e sarà, determinata direttamente dal sistema d’interscambio nel momento in cui la fattura verrà ricevuta.
Purtroppo, la doppia data dovrà inevitabilmente essere gestita “manualmente” per le fatture analogiche.

Rimaniamo ora in attesa delle conferme dell’amministrazione finanziaria.

www.studio-alessio.it

domenica 17 febbraio 2019

FATTURE ELETTRONICHE, QUANDO SI DETRAE L’IVA?




In Italia, per tutto il primo semestre (per i trimestrali) e per i primi 9 mesi (per i mensili) del 2019, se le fatture elettroniche sono emesse (la fattura si intende emessa quando viene inviata/accettata al/dal SDI) in ritardo ma concorrono comunque alla liquidazione del corretto periodo (trimestre o mese a seconda dei casi) il ritardo non sarà sanzionato.


Dal 1 luglio per emettere la fattura ci saranno 10 giorni e la concessione appena descritta non sarà più considerata come valida (a parte per mensili che avranno comunque 3 mesi in più di “bonus”).

Bene, ma quando è possibile detrarre l’iva? Siccome l’unica fattura che ha valore fiscale è quella elettronica, nulla contando l’eventuale copia cartacea fornita “per cortesia”, l’unico momento dal quale sarà possibile detrarre l’IVA è quello dal quale si riceve la fattura elettronica; in altre parole da quando si riceve la fattura nella propria area del sito dell’agenzia delle entrate (o sul proprio gestionale).
Prendiamo il caso di due contribuenti con liquidazione IVA mensile. Se il venditore Tizio emette (invia al SDI) la fattura, datata 28 febbraio, il 4 marzo,  non vi saranno sanzioni per il venditore se la farà concorrere nella liquidazione del mese di febbraio. L’acquirente Caio però per poterla detrarre nella liquidazione iva del mese di febbraio (mese di effettuazione dell’operazione) dovrà riceverla entro e non oltre il 15 marzo. Se dovesse riceverla dopo, l’acquirente potrà detrarre l’iva solo dal mese di ricevimento (se Caio riceve la fattura il 16 marzo può detrarla dal mese di marzo compreso – ed entro il mese di dicembre).

Tutto questo perché Caio deve ricevere la fattura elettronica entro il 15 del mese seguente il periodo (mese o trimestre) di effettuazione dell’operazione ma attenzione alle operazioni del mese di dicembre perché, in questo caso, la detrazione spetta solo nel periodo di possesso della fattura e quindi le fatture elettroniche datate 31/12 molto probabilmente si potranno detrarre solo da gennaio dell’anno seguente.


E-INVOICE. WHEN DO WE DEDUCT THE V.A.T.?




In Italy, for the whole first semester (for the quarterly ones) and for the first 9 months (for the monthly ones) of  2019, if the e-invoices are issued (the invoice is considered issued when it is sent /accepted to/by the SDI) late, the delay will not be sanctioned if the e-invoices are included in the correct VAT settlemtent (in the correct quarter or month, depending on the case).

From 1st July there will be 10 days to issue the invoice and what I’ve just described will no longer be considered valid (except for monthly ones that will have 3 months more as "bonus").

Well, but when is it possible to deduct the VAT? As the only invoice that has fiscal value is the electronic one, nothing counting any provided paper copy, the only moment from which you can deduct the VAT is the one from which you receive the e-invoice; in other words, when you receive the e-invoice in your area of ​​the revenue and custom agency’s website (or in your own management system).
For example, in the case of two tax payers with monthly VAT settlement, if the seller issues (delivers to the SDI) the e-invoice, dated 28th February, on 4th March, there will be no penalties for the seller if he includes it in the VAT settlement of the month of February. The buyer, however, to be able to deduct it in the VAT settlement of the month of February (month of the operation) must receive it no later than 15th March. If the buyer receives it later, he will only be able to deduct VAT from the month of receipt (for instance, if the buyer receives the invoice on 16th March he can deduct it from the month of March included on – and within the month of December).

This is due because the buyer must receive the e-invoice by the 15th of the following month the period (month or quarter) of the operation; but pay attention to the operations of the month of December because, in this case, the deduction is just up to the period of e-invoice’s possession  and therefore the e-invoices dated 31/12 will most likely only be deducted from January of the following year.


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