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domenica 9 febbraio 2020

Il certificato che semplifica la nuova norma sulle ritenute nell’appalto


Il 6 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema del certificato che le imprese (appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici) potranno richiedere all’Agenzia delle Entrate stessa per poter comunicare al loro committente la sussistenza dei requisiti che consente loro di non applicare la nuova disciplina riservata alle ritenute legati ai contratti di appalto, subappalto e affidamento.
Con l’articolo 4 del D.L. 124/2019 (c.d. “Decreto fiscale”) le imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi:
·         di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 ad un’impresa
·         tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento 
·         caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
·         con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma
dovranno verificare il regolare pagamento delle ritenute legate ai dipendenti impiegati.
Per poterlo fare, le imprese appaltatirci, affidatarie e subappaltatrici dovranno produrre al committente, oltre agli F24 anche:
  • l’elenco contenente:
    • il nominativo di tutti i lavoratori, identificati utilizzando il codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente per l’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente,
    • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente di cui al punto precedente,
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del/dei lavoratore/i, con la separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono evitare di produrre al committente questo mare di documenti, in alternativa, una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (quella il cui schema è stato approvato il 6/2/20).
Per poter ottenere questa certificazione, le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, “in oggetto” devono:
  1. risultare in attività da almeno tre anni (requisito da verificare con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni),
  2. essere in regola con gli obblighi dichiarativi 
  3. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
    1. Queste disposizioni non si applicano per le somme:
      1. oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza
      2. la cui sussistenza del requisito sia verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.
Questa certificazione, importante per evitare complicati atti burocratici, ha una validità limitata di quattro mesi dalla data del rilascio. Da evidenziare che è esente da imposta di bollo e da altri tributi speciali (ci mancava solo che si facessero pagare..).