In base all’art 2, comma 1 del DL
50/2017, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti sorge nel momento
in cui l’imposta diventa esigibile ed è esercitato al più tardi con la
dichiarazione relativa all’anno in cui
il diritto alla detrazione è sorto.
Questo limite temporale alla
detrazione IVA è in vigore dal 24 aprile (di quest’anno) perché fino al 23
aprile l’IVA poteva essere detratta al più tardi con la dichiarazione relativa
al secondo anno successivo quello in cui il diritto era nato.
In pratica, ora, l’IVA sui beni
ricevuti nel mese di dicembre deve essere detratta entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale IVA anche se la fattura si riceve
dopo dicembre.
Nel caso in cui si riceva una
fattura entro il 16 marzo (termine per il pagamento del saldo IVA) si riuscirà
a detrarre correttamente l’IVA; nel caso in cui la fattura arrivi dopo il 16
marzo ma entro il 30 aprile (scadenza per l’invio della dichiarazione IVA) si
potrà comunque detrarre l’IVA che in dichiarazione annuale risulterà essere
indicata come un credito (differenza tra saldo iva con fattura ricevuta dopo il
16 marzo e importo effettivamente pagato il 16 marzo)
Potrebbe sembrare tutto chiaro
non fosse che con l’articolo 2 del DL 50/2017 si dispone che la fattura deve
essere registrata anteriormente alla liquidazione periodica e comunque entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale ma all’articolo 1 del DPR
100/98 si sostiene che un principio base dell’IVA è che l’imposta è detraibile
se la fattura viene registrata nel periodo in cui si esercita la detrazione.
Speriamo che queste
contraddizioni normative vengano risolte velocemente