Dal 1 luglio 2018 le
cessioni di benzina e gasolio nei confronti di titolari di partita iva dovranno
essere giustificate esclusivamente con fatture elettroniche.
Da luglio, quindi, (anche)
facendo benzina dal distributore stradale, per dedurre il costo e detrarre
l’iva, i titolari di partita iva dovranno richiedere la fattura elettronica; la
scheda carburante non avrà più alcun valore fiscale.
Dal 1 luglio, inoltre,
per poter dedurre il costo e detrarre l’iva legata al carburante si dovrà
obbligatoriamente pagare con carta di credito o con bancomat. Il pagamento in
contanti verrà, ovviamente, accettato dal benzinaio ma non verrà riconosciuto
ai fini fiscali.
Bisogna sottolineare che
si deve ritenere che la carta di credito od il bancomat, dovranno essere
intestati al titolare di partita iva che acquista il carburante. Se un
professionista fa benzina in autostrada e la carta di credito è ad esempio del
coniuge non sarà possibile dedurre il costo e detrarre l’iva.
La fattura elettronica
sarà emessa nel formato Xml ed inviata attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI) per poi essere conservata dieci anni nell’apposito cloud.
Oggi chi paga solo con
carta di credito o con bancomat, può utilizzare l’estratto conto in luogo della
scheda carburante come documento utile per la deduzione del costo e per la
detrazione dell’iva. Dal tenore letterale della norma, però, è pensabile che
questo non si potrà più fare. Si spera che venga fatta chiarezza su questo ultimo
punto del mio articolo.