Secondo la Corte di Cassazione “È illegittima la rettifica del
valore di compravendita di un terreno se fondata esclusivamente su
una perizia redatta dall'Ufficio: si tratta, infatti, di una valutazione di
parte che va raffrontata con eventuali altri elementi prodotti dal contribuente”
Come spesso succede l’Agenzia
delle Entrate ha ritenuto non vero il valore di compravendita, in questo caso,
di un terreno edificabile basandosi su una stima redatta dall’Agenzia del
Territorio. Conseguenza: maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
Il contribuente, raggiunto
dall’avviso di accertamento, aveva proposto ricorso in commissione tributaria,
sia in primo che in secondo grado.
Dopo aver perso sia in primo che
in secondo grado il contribuente aveva proposto ricorso anche in Cassazione
lamentando, tra le varie, che il giudice di secondo grado aveva fondato la sua
decisione solo sulla stima redatta dall’Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione, con la
sentenza 10222/2016 ha ricordato che l’amministrazione finanziaria, avanti il
giudice, è sullo stesso piano del contribuente e quindi la relazione di stima
dell’immobile, che era stata redatta dall’Agenzia del Territorio e quindi da un
organo interno alla stessa amministrazione, è una relazione tecnica di parte e
non una perizia d’ufficio.
Il giudice di secondo grado,
continua la Corte di Cassazione, può basare la sua decisione solo sulla perizia
dell’Agenzia delle Entrate ma deve spiegare perché questa sia “più corretta e convincente” delle prove
prodotte dal contribuente.
La “perizia” dell’Agenzia delle
Entrate è solo una prova prodotta da una delle parti del processo tributario e
non ha, di per sé, valore superiore alla documentazione prodotta dal
contrbuente.
Speriamo che questa sentenza
della Cassazione faccia terminare una lunga fila di avvisi di accertamento
basati su stime, ad essere garbati, “discutibili”.
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