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lunedì 23 maggio 2016

L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON PUO’ VINCERE SOLO CON UNA PERIZIA “DI PARTE”


Secondo la Corte di Cassazione “È illegittima la rettifica del valore di compravendita di un terreno se fondata esclusivamente su una perizia redatta dall'Ufficio: si tratta, infatti, di una valutazione di parte che va raffrontata con eventuali altri elementi prodotti dal contribuente
Come spesso succede l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non vero il valore di compravendita, in questo caso, di un terreno edificabile basandosi su una stima redatta dall’Agenzia del Territorio. Conseguenza: maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
Il contribuente, raggiunto dall’avviso di accertamento, aveva proposto ricorso in commissione tributaria, sia in primo che in secondo grado.
Dopo aver perso sia in primo che in secondo grado il contribuente aveva proposto ricorso anche in Cassazione lamentando, tra le varie, che il giudice di secondo grado aveva fondato la sua decisione solo sulla stima redatta dall’Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10222/2016 ha ricordato che l’amministrazione finanziaria, avanti il giudice, è sullo stesso piano del contribuente e quindi la relazione di stima dell’immobile, che era stata redatta dall’Agenzia del Territorio e quindi da un organo interno alla stessa amministrazione, è una relazione tecnica di parte e non una perizia d’ufficio.
Il giudice di secondo grado, continua la Corte di Cassazione, può basare la sua decisione solo sulla perizia dell’Agenzia delle Entrate ma deve spiegare perché questa sia “più corretta e convincente” delle prove prodotte dal contribuente.
La “perizia” dell’Agenzia delle Entrate è solo una prova prodotta da una delle parti del processo tributario e non ha, di per sé, valore superiore alla documentazione prodotta dal contrbuente.

Speriamo che questa sentenza della Cassazione faccia terminare una lunga fila di avvisi di accertamento basati su stime, ad essere garbati, “discutibili”.

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