“Il reverse charge per consolle da gioco, tablet, Pc e
computer portatili si applica soltanto nella fase distributiva che precede
il commercio al dettaglio. Pertanto, le cessioni agli utilizzatori
finali sono soggette alle regole ordinarie, anche nel caso in cui la cessione
avvenga nei confronti di un soggetto titolare di partita Iva.”
Questa è la precisazione
contenuta nella circolare 21/E emanata dall’agenzia delle Entrate.
Il Dlgs 11 febbraio 2016, n. 24,
ha modificato l’articolo 17 del Dpr 633/1972 prevedendo che il meccanismo del
reverse charge si estendesse ad alcuni prodotti del comparto elettronico (vedi
articolo del blog del 6 maggio 2016).
La circolare precisa che per
individuare correttamente i beni soggetti all’inversione contabile (oggetto del
nuovo art. 17 DPR 633/72) si deve fare riferimento al codice di nomenclatura
combinata (?!?).
A parte questo, la circolare ha
chiarito un importante punto, quello soggettivo.
Con la circolare 59/E/2010, a
proposito di reverse charge su cellulari e microprocessori, l’Agenzia delle
Entrate, aveva precisato che il regime dell’inversione contabile si applicava
solo fino alla fase immediatamente precedente il commercio al dettaglio.
Con la circolare 21/E/2016, in
sostanza, si conferma che quanto detto ora per la circolare 59/E/10 vale anche
per i nuovi beni inclusi nel reverse charge (console da gioco, tablet, tablet
PC e computer portatili).
Quindi, per esempio: se un
commercialista acquista un Tablet da utilizzare per la propria attività la
fattura dovrà essere soggetta ad IVA al 22%, se un acquirente, titolare di
partita iva, acquista lo stesso Tablet con per rivenderlo, la fattura dovrà
essere emessa in reverse charge.
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