Fino al
periodo d’imposta relativo al 2015, gli accertamenti per le imposte sui
redditi, Iva ed Irap devono essere notificati:
·
Entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei
redditi (in pratica 5 anni dall’anno oggetto di accertamento) oppure
·
Entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la
dichiarazione, nei casi di nullità oppure omessa presentazione (in pratica 6
anni dall’anno oggetto di accertamento).
Dal periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 in poi, gli accertamenti
per le imposte sui redditi, Iva ed Irap devono essere invece notificati:
·
Entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei
redditi (in pratica 6 anni dall’anno oggetto di accertamento) oppure
·
Entro il 31 dicembre del
settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la
dichiarazione, nei casi di nullità oppure omessa presentazione (in pratica 8
anni dall’anno oggetto di accertamento).
Sottolineo che per il
perfezionamento della notifica per l'ufficio, vale la data di consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, mentre per il
destinatario vale la data di ricezione dell'atto.
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