Dal 1 gennaio 2017, le regole per
la determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità
semplificata cambiano.
Gli imprenditori individuali, gli
enti non commerciali e le società di persone che hanno:
·
come oggetto dell’attività la vendita di servizi e
ricavi non superiori a 400.000 euro oppure
·
come oggetto dell’attività la cessione di merci (o
meglio “altre attività”) e ricavi superiori a 700.000 euro
passano dal criterio di
competenza al criterio di cassa.
Le imprese in semplificata se non
optano per la contabilità ordinaria, che continua ad avere il regime fiscale
per competenza, oppure per il nuovo criterio della “registrazione”, dovranno
annotare in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ogni incasso:
a)
il relativo importo;
b)
le generalità, l’indirizzo e il comune di
residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c)
gli estremi della fattura o altro documento
emesso.
Dovranno poi annotare in un altro
registro i pagamenti e quindi le spese sostenute nell’esercizio avendo cura di
fornire le stesse informazioni indicate prima nei punti b) e c).
Come si diceva, le imprese che
non vogliono passare alla contabilità ordinaria ma non vogliono gestire il
nuovo criterio di cassa e i relativi libri contabili, posso passare al
cosiddetto “criterio delle registrazioni”. In base a questo nuovo regime
fiscale (limitato alle aziende in contabilità semplificata) il reddito viene
determinato in base alle registrazioni (quindi alle fatture registrate) ai fini
iva durante l’anno. Questa opzione ha un vincolo triennale.
Si deve evidenziare però che il
regime di cassa delle imprese in semplificata è in realtà un regime di cassa
“ibrido”.
I ricavi delle imprese in
contabilità semplifcata che rimangono nel regime di cassa (da gennaio 2017 è questo
il regime naturale delle imprese in semplificata) sono costituiti da:
·
incassi,
·
valore normale dei beni assegnati ai soci o
destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa,
·
dividendi,
·
interessi percepiti nel periodo d’imposta e
·
proventi immobiliari (alcuni per cassa altri per
competenza a seconda del tipo di immobile).
Il reddito sarà dato dalla
differenza tra questi ricavi percepiti nell’anno e le spese sostenute durante
lo stesso anno ed annotate nei registri contabili ma non solo …
Parteciperanno alla formazione
del reddito infatti anche:
·
le plusvalenze,
·
le sopravvenienze attive,
·
le sopravvenienze passive,
·
gli ammortamenti,
·
gli accantonamenti di quiescenza e previdenza per
i dipendenti,
·
le perdite di beni strumentali,
·
le perdite su crediti e
·
le deduzioni forfettarie previste per particolari
categorie di attività, come ad esempio, benzinai e agenti di commercio.
Il criterio di cassa è utile per
poter pagare le imposte solo su utili realmente conseguiti (quindi per fatture
realmente incassate e/o pagate) ha però come deterrente la contabilità più
dettagliata e quindi il bisogno di avere più informazioni.
Il tempo dirà quanti rimarranno
nella contabilità semplificata per cassa.
Una caratteristica bizzarra del
regime di cassa per le imprese in semplificata è dato dal fatto che le
rimanenze finali del 2016 (ultimo anno del regime per competenza) saranno le
rimanenze iniziali del 2017 (primo anno del regime per cassa oggetto di questo
articolo) ma le rimanenze finali del 2017, essendo ricavi e costi per cassa,
non verranno valorizzate nella dichiarazione dei redditi.
Questo significa che il 2017 si
chiuderà con le rimanenze inziali (di fatto un costo) e nessuna rimanenza
finale (di fatto un ricavo) e quindi le società con magazzini alti, quasi
certamente, presenteranno dichiarazioni dei redditi in perdita. Cosa da alcuni
vista con favore (non si pagano imposte) ma da altri con sfavore (la banca capirà
che la perdita è data solo da questo passaggio fiscale?).
Nessun commento:
Posta un commento