In base al Provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate del 8 marzo 2017, per poter accedere al
regime fiscale dell’art. 24 bis del TUIR, non è necessario un interpello ma è
sufficiente una opzione nella dichiarazione dei redditi.
Il regime fiscale oggetto di
questo articolo è opzionabile dalle persone che si trasferiscono in Italia a
condizione che non fossero già residenti in Italia nei 9 anni precedenti.
Il regime fiscale, già presente
in altri stati come ad esempio il Regno Unito, prevede il pagamento, in Italia,
di una imposta sostitutiva annuale di 100.000 euro (più 25.000 euro per ogni
familiare se si vuole) sui redditi prodotti all’estero; i redditi prodotti in
Italia saranno soggetti all’ordinaria tassazione.
L’opzione, tacitamente rinnovata
ogni anno, può durare al massimo 15 anni. Se si ritiene che l’opzione non sia
più conveniente, è possibile dichiararne l’uscita in qualsiasi momento
(ovviamente prima dello scadere dei 15 anni).
L’istanza di interpello, che
mette comunque al riparo da possibili contestazioni del fisco, può essere
inviata anche prima della ricorrenza dei requisiti richiesti in base al TUIR.
L’istanza di interpello può
essere utile, ad esempio, ad evitare che, qualche anno dopo l’opzione,
l’Agenzia delle Entrate sostenga che la persona che ha preso la residenza in
Italia, nei 9 anni precedenti, avesse qui il centro dei sui interessi
(affettivi, personali e/o economici) disconoscendo quindi l’opzione per la c.d.
flat tax per i redditi esteri.
Per quanto riguarda la
convenienza si deve considerare principalmente che:
·
i redditi prodotti in Italia sono comunque tassati
ordinariamente e quindi se il principale
reddito è quello prodotto in Italia la convenienza si “attenua”
·
in base alle convenzioni contro le doppie
imposizione è possibile che i redditi prodotti all’estero sia oggetto di
imposizione fiscale solo nello stato estero. Optando per la flat tax, le
imposte pagate all’estero non possono essere portate in detrazione dalla flat
tax pagata in Italia sui redditi esteri; a meno che lo stato estero (o alcuni
degli stati esteri) non sia escluso dal perimetro dell’imposizione sostitutiva.
In conclusione, questo regime
fiscale, ripeto presente anche in altri stati, è di fatto conveniente quando:
·
si hanno alti(ssimi) redditi all’estero
·
le imposte pagate all’estero sono molto basse o
meglio nulle
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