L’articolo 73 del Tuir identifica
tra i soggetti passivi Ires anche le c.d. società «esterovestite».
Al comma 3 dell’articolo 73 del
Tuir si riconosce come residente (fiscalmente) in Italia il soggetto estero in
base, alternativamente:
·
alla sede legale
·
a quella amministrativa o
·
all’oggetto principale
se tutto questo va comunque
provato dall’amministrazione finanziaria, al comma 5-bis, si presume, in questo
caso con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, la
residenza dei soggetti esteri che controllano società ed enti residenti in
Italia se, alternativamente:
1. sono
controllati anche indirettamente da soggetti residenti in Italia;
2. prevedono
un organo amministrativo composto prevalentemente da soggetti residenti in
Italia.
Secondo quanto indicato dalla
Guardia di Finanza (circolare del 2008), gli accertamenti si basano
fondamentalmente su:
·
residenza degli amministratori,
·
controllo della presenza all’estero degli amministratori
residenti in Italia in occasione delle riunioni (biglietti, ricevute di
alberghi);
·
presenza o meno di amministratori “di professione”,
schermo di una reale gestione dall’Italia. Sono emersi in sede di controllo
amministratori residenti fuori dai confini italiani che “riuscivano” ad
amministrare centinaia di società sparse in diversi stati;
·
la corrispondenza (fax o e-mail);
·
il luogo di stipula dei contratti e
·
l’accensione di conti correnti in Italia.
Per potersi difendere, il
contribuente, oltre al problema legato ai punti precedenti, dovrà dimostrare
che:
·
gli amministratori esteri hanno elevato grado di autonomia
gestionale;
·
la sede estera è strutturata e dispone di utenze e
possibilmente di dipendenti;
·
la società estera adempie regolarmente ai relativi
obblighi contabili e fiscali;
·
la localizzazione estera è dettata da ragioni
economiche e non è il risultato di un disegno puramente fiscale.
Secondo le sentenze della Ctr
Milano 18 aprile 2013 n. 59 e della Cassazione 7 febbraio 2013 n. 2869 non
sussiste esterovestizione in assenza di vantaggi fiscali e secondo la sentenza
della Ctr Roma 1694/41/14 non esiste esterovestizione in caso di costruzioni di
mero artificio.
A tale riguardo la Cassazione
(sentenza n.43809/2015 relativa al caso Dolce e Gabbana) ha affermato il
principio secondo cui “in ipotesi di
controllo ex articolo 2359 C.c., l’esterovestizione non dipende da impulsi
gestionali o direttive amministrative della controllante italiana alla
controllata estera, ma è dirimente che quest’ultima non sia una costruzione di
puro artificio; in tal senso si può fare riferimento alla semplice nozione di
ufficio contenuta nell’articolo 162 Tuir (stabile organizzazione)”. Con la
conseguente possibile tassazione della stabile organizzazione ….
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