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domenica 15 novembre 2015

Tassate in Italia le società estere se esterovestite

L’articolo 73 del Tuir identifica tra i soggetti passivi Ires anche le c.d. società «esterovestite».
Al comma 3 dell’articolo 73 del Tuir si riconosce come residente (fiscalmente) in Italia il soggetto estero in base, alternativamente:
·         alla sede legale
·         a quella amministrativa o
·         all’oggetto principale
se tutto questo va comunque provato dall’amministrazione finanziaria, al comma 5-bis, si presume, in questo caso con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, la residenza dei soggetti esteri che controllano società ed enti residenti in Italia se, alternativamente:
1.       sono controllati anche indirettamente da soggetti residenti in Italia;
2.       prevedono un organo amministrativo composto prevalentemente da soggetti residenti in Italia.
Secondo quanto indicato dalla Guardia di Finanza (circolare del 2008), gli accertamenti si basano fondamentalmente su:
·         residenza degli amministratori,
·         controllo della presenza all’estero degli amministratori residenti in Italia in occasione delle riunioni (biglietti, ricevute di alberghi);
·         presenza o meno di amministratori “di professione”, schermo di una reale gestione dall’Italia. Sono emersi in sede di controllo amministratori residenti fuori dai confini italiani che “riuscivano” ad amministrare centinaia di società sparse in diversi stati;
·         la corrispondenza (fax o e-mail);
·         il luogo di stipula dei contratti e
·         l’accensione di conti correnti in Italia.
Per potersi difendere, il contribuente, oltre al problema legato ai punti precedenti, dovrà dimostrare che:
·         gli amministratori esteri hanno elevato grado di autonomia gestionale;
·         la sede estera è strutturata e dispone di utenze e possibilmente di dipendenti;
·         la società estera adempie regolarmente ai relativi obblighi contabili e fiscali;
·         la localizzazione estera è dettata da ragioni economiche e non è il risultato di un disegno puramente fiscale.
Secondo le sentenze della Ctr Milano 18 aprile 2013 n. 59 e della Cassazione 7 febbraio 2013 n. 2869 non sussiste esterovestizione in assenza di vantaggi fiscali e secondo la sentenza della Ctr Roma 1694/41/14 non esiste esterovestizione in caso di costruzioni di mero artificio.
A tale riguardo la Cassazione (sentenza n.43809/2015 relativa al caso Dolce e Gabbana) ha affermato il principio secondo cui “in ipotesi di controllo ex articolo 2359 C.c., l’esterovestizione non dipende da impulsi gestionali o direttive amministrative della controllante italiana alla controllata estera, ma è dirimente che quest’ultima non sia una costruzione di puro artificio; in tal senso si può fare riferimento alla semplice nozione di ufficio contenuta nell’articolo 162 Tuir (stabile organizzazione)”. Con la conseguente possibile tassazione della stabile organizzazione ….

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