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martedì 3 novembre 2015

Recesso di socio da società di persone o da srl

L’osservatorio societario del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia, Prato ha rilasciato alcuni principi di comportamento tra cui uno inerente il recesso del socio. I notai studiano nel dettaglio il caso di recesso da società di persone e da società a responsabilità limitata.
Secondo il Consiglio notarile sopra citato i soci di società di persone e di s.r.l. possono convenire che uno di essi receda dalla società, anche se non si è verificata nessuna causa legale.
Nel caso di recesso da società di persone, la liquidazione della quota del socio socio può essere effettuata distribuendo:
·         le riserve oppure
·         riducendo il capitale sociale,
nel primo caso la cessazione ha efficacia immediata mentre nel caso di riduzione del capitale sociale trova applicazione l’articolo 2306 del Codice civile. Questo significa che la delibera di riduzione del capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese; sempre che nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione faccia opposizione.
Per completezza espositiva si deve evidenziare che nel caso in cui avvenga uno scioglimento convenzionale del rapporto sociale di un socio di società semplice, il recesso è sempre immediatamente efficace.
Nel caso invece di recesso di socio di s.r.l la liquidazione della quota può essere effettuata utilizzando riserve disponibili, o, in mancanza, riducendo il capitale sociale, fermo il diritto di opposizione dei creditori sociali.
I notai fiorentini fanno notare che, in questo caso, la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio uscente non deve essere compiuta  in ossequio al caso di recesso ex lege. Tutto questo perché non ricorre una causa legale di recesso.
Questo significa che quindi è possibile convenire convenzionalmente l’importo da liquidare al socio recedente.

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