L’osservatorio societario del
Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia, Prato ha
rilasciato alcuni principi di comportamento tra cui uno inerente il recesso del
socio. I notai studiano nel dettaglio il caso di recesso da società di persone
e da società a responsabilità limitata.
Secondo il Consiglio notarile
sopra citato i soci di società di persone e di s.r.l. possono convenire che uno
di essi receda dalla società, anche se non si è verificata nessuna causa
legale.
Nel caso di recesso da società di persone, la liquidazione della quota del socio socio può essere effettuata distribuendo:
Nel caso di recesso da società di persone, la liquidazione della quota del socio socio può essere effettuata distribuendo:
·
le riserve oppure
·
riducendo il capitale sociale,
nel primo caso la cessazione ha
efficacia immediata mentre nel caso di riduzione del capitale sociale trova applicazione
l’articolo 2306 del Codice civile. Questo significa che la delibera di
riduzione del capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal
giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese; sempre che nessun
creditore sociale anteriore all’iscrizione faccia opposizione.
Per completezza espositiva si
deve evidenziare che nel caso in cui avvenga uno scioglimento convenzionale del
rapporto sociale di un socio di società semplice, il recesso è sempre
immediatamente efficace.
Nel caso invece di recesso di
socio di s.r.l la liquidazione della quota può essere effettuata utilizzando
riserve disponibili, o, in mancanza, riducendo il capitale sociale, fermo il
diritto di opposizione dei creditori sociali.
I notai fiorentini fanno notare
che, in questo caso, la determinazione del valore di liquidazione della
partecipazione del socio uscente non deve essere compiuta in ossequio al caso di recesso ex lege. Tutto questo
perché non ricorre una causa legale di recesso.
Questo significa che quindi è
possibile convenire convenzionalmente l’importo da liquidare al socio
recedente.
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