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lunedì 14 dicembre 2015

Deducibile l'acquisto della casa se poi locata

Il 3 dicembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 282) il regolamento di attuazione della norma che concede la deduzione Irpef del 20% sul prezzo di acquisto degli appartamenti destinati alla locazione.
In buona sostanza la norma concede alla persona fisica che acquista una unità immobiliare (non nell’esercizio della sua impresa) una deduzione dal reddito pari al 20% del prezzo di acquisto a condizione che:
·        L’acquisto sia effettuato tra il 1/1/14 ed il 31/12/17
·        L’unità immobiliare sia:
o   a destinazione residenziale
o   di nuova costruzione (oppure oggetto di interventi di restauro o di ristrutturazione se invendute alla data del 12/11/14)
·        l’immobile abbia conseguito l’agibilità tra la data del 1/1/14 ed quella del 31/12/17
Al fine di meglio inquadrare l’immobile che potenzialmente può portare alla agevolazione oggetto del presente articolo si deve aggiungere che per unità immobiliari invendute si intendono le abitazioni che alla data del 12/11/14 erano già almeno parzialmente costruite e/o quelle per le quali, alla stessa data, era già stato rilasciato il titolo abitativo edilizio oppure era stato dato avvio ad adempimenti come la stipula di una convenzione tra il Comune ed il fautore dell’intervento edilizio.
Perché si possa vantare l’agevolazione l’unità immobiliare deve essere destinata entro e non oltre sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, a locazione (non è possibile vantare l’agevolazione se l’immobile è locato ai figli) per un periodo continuativo di almeno otto anni (si tratta del classico contratto 4 + 4).
Esistono poi dei divieti, ai fini della presente agevolazione, per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle zone agricole ed agli immobili con determinate classi energetiche
Venendo ora all’essenza dell’agevolazione la stessa si concretizza nella possibilità di dedurre il 20% della parte del prezzo di acquisto (o di costruzione), non eccedente comunque i 300.000 euro iva compresa, e degli interessi passivi legati ai mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare.
La deduzione da vantare in sede di dichiarazione dei redditi deve essere spalmata su otto anni in quote costanti a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
A conclusione del presente articolo si deve aggiungere che la deduzione spetta “ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà”, come del resto era logico supporre.

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