Il 3 dicembre scorso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 282) il regolamento di attuazione della
norma che concede la deduzione Irpef del 20% sul prezzo di acquisto degli
appartamenti destinati alla locazione.
In buona sostanza la norma concede
alla persona fisica che acquista una unità immobiliare (non
nell’esercizio della sua impresa) una deduzione dal reddito pari al 20% del
prezzo di acquisto a condizione che:
·
L’acquisto sia effettuato tra il 1/1/14 ed il
31/12/17
·
L’unità immobiliare sia:
o
a destinazione residenziale
o
di nuova costruzione (oppure oggetto di interventi
di restauro o di ristrutturazione se invendute alla data del 12/11/14)
·
l’immobile abbia conseguito l’agibilità tra la
data del 1/1/14 ed quella del 31/12/17
Al fine di meglio inquadrare
l’immobile che potenzialmente può portare alla agevolazione oggetto del
presente articolo si deve aggiungere che per unità immobiliari invendute si
intendono le abitazioni che alla data del 12/11/14 erano già almeno
parzialmente costruite e/o quelle per le quali, alla stessa data, era già stato
rilasciato il titolo abitativo edilizio oppure era stato dato avvio ad
adempimenti come la stipula di una convenzione tra il Comune ed il fautore
dell’intervento edilizio.
Perché si possa vantare l’agevolazione
l’unità immobiliare deve essere destinata entro e non oltre sei mesi
dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, a locazione (non è
possibile vantare l’agevolazione se l’immobile è locato ai figli) per un
periodo continuativo di almeno otto anni (si tratta del classico contratto 4 +
4).
Esistono poi dei divieti, ai fini
della presente agevolazione, per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle
zone agricole ed agli immobili con determinate classi energetiche
Venendo ora all’essenza dell’agevolazione
la stessa si concretizza nella possibilità di dedurre il 20% della parte del
prezzo di acquisto (o di costruzione), non eccedente comunque i 300.000 euro
iva compresa, e degli interessi passivi legati ai mutui contratti per
l’acquisto dell’unità immobiliare.
La deduzione da vantare in sede
di dichiarazione dei redditi deve essere spalmata su otto anni in quote
costanti a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del
contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali
previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
A conclusione del presente
articolo si deve aggiungere che la deduzione spetta “ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare in
relazione alla quota di proprietà”, come del resto era logico supporre.
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