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mercoledì 23 dicembre 2015

Una nuova interpretazione dell'Agenzia delle Entrate per il Reverse Charge nell'edilizia


Nella circolare numero 37/E, l’agenzia delle Entrate ritorna sul tema del reverse charge in edilizia.
Tra le varie risposte date dall’Agenzia delle Entrare faccio notare quella riguardante il concetto di fabbricato (risposta al quesito numero 6).
Secondo l’Agenzia delle Entrate ora non si deve più intendere per fabbricato (a questi fini) il solo edificio. Nel concetto si devono ricomprendere anche tutti quegli impianti e manufatti esterni che però sono funzionali all’edificio stesso.
In altri termini, ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse charge”.
Questo significa, nel concreto, che da ora sono ricomprese nel reverse charge prestazioni che prima ne erano escluse.
Nella circolare si elencano ad esempio:
·        gli impianti di sorveglianza perimetrali,
·        gli impianti citofonici,
·        i motori esterni degli impianti di climatizzazione e
·        le tubazioni esterne degli impianti idraulici.
Ne consegue che, in base alla nuova interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, si devono escludere dall’inversione contabile, impianti che sono ubicati all’interno del fabbricato ma che non sono funzionali o serventi all’edificio stesso. Per fare un esempio l’Agenzia delle Entrate afferma che la realizzazione di celle frigorifere per il mantenimento della merce in un capannone industriale non sono interessate dal reverse charge.
Sempre nella circolare 37/E si afferma che se l’impianto fotovoltaico è funzionale all’edificio è sempre soggetto a reverse charge indipendentemente dalla sua ubicazione mentre se l’impianto è autonomamente accatastato è soggetto al regime ordinario
Per fortuna, l’Agenzia ricorda che, considerando la complessità della norma (io aggiungerei anche i cambiamenti di interpretazioni) “i comportamenti difformi adottati anteriormente all’emanazione della circolare non sono soggetti a sanzione”.

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