Nella circolare numero 37/E, l’agenzia delle Entrate ritorna sul tema
del reverse charge in edilizia.
Tra le varie risposte date
dall’Agenzia delle Entrare faccio notare quella riguardante il concetto di
fabbricato (risposta al quesito numero 6).
Secondo l’Agenzia delle Entrate ora non si deve più intendere
per fabbricato (a questi fini) il solo edificio. Nel concetto si devono
ricomprendere anche tutti quegli impianti e manufatti esterni che però sono
funzionali all’edificio stesso.
“In altri termini, ogni qual volta l’installazione di un impianto sia
funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato
all’esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse
charge”.
Questo significa, nel concreto,
che da ora sono ricomprese nel reverse charge prestazioni che prima ne erano
escluse.
Nella circolare si elencano ad
esempio:
·
gli impianti di sorveglianza perimetrali,
·
gli impianti citofonici,
·
i motori esterni degli impianti di climatizzazione
e
·
le tubazioni esterne degli impianti idraulici.
Ne consegue che, in base alla
nuova interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, si devono escludere
dall’inversione contabile, impianti che sono ubicati all’interno del fabbricato
ma che non sono funzionali o serventi all’edificio stesso. Per fare un esempio
l’Agenzia delle Entrate afferma che la realizzazione di celle frigorifere per
il mantenimento della merce in un capannone industriale non sono interessate
dal reverse charge.
Sempre nella circolare 37/E si
afferma che se l’impianto fotovoltaico è funzionale all’edificio è sempre
soggetto a reverse charge indipendentemente dalla sua ubicazione mentre se
l’impianto è autonomamente accatastato è soggetto al regime ordinario
Per fortuna, l’Agenzia ricorda
che, considerando la complessità della norma (io aggiungerei anche i
cambiamenti di interpretazioni) “i
comportamenti difformi adottati anteriormente all’emanazione della circolare
non sono soggetti a sanzione”.
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