La legge di stabilità 2016 (n.
208/2015) ha introdotto varie modifiche al c.d. regime forfettario.
Ricordo sinteticamente che i
contribuenti che, tra le varie caratteristiche (un po’ lunga a scriversi
sinteticamente ora), non superano determinate soglie di ricavi o compensi
incassati, differenziati a seconda della categoria economica, possono
determinare il reddito in maniera forfettaria e quindi, in sintesi:
1.
Vedersi riconosciuti i costi in base ad una
percentuale fissa che varia, anch’essa, in base all’attività svolta,
indipendentemente dall’effettivo esistere di costi sostenuti
2.
Scontare un’unica aliquota sostitutiva di irpef,
addizionali regionali e comunali ed irap pari al 15% o 5% a seconda dei casi
Per
quanto riguarda il punto 1 il limite oltre il quale non è possibile
essere considerati contribuenti forfettari è stato innalzato in genere di
10.000,00 euro; fanno eccezione i professionisti il cui limite è stato
innalzato di 15.000,00.
Le nuove soglie sono, a parere di
più parti, applicabili già con base di riferimento il 2015. Questo significa
che se un professionista nel 2015 ha incassato 20.000,00 euro (prima il limite
era 15.000,00) potrà, nel 2016, rientrare nel regime forfettario visto e
considerato che il nuovo limite è pari 30.000,00 euro.
Per
quanto riguarda il punto 2, fino all’anno scorso (quando ancora era
possibile optare per il regime dei minimi con una aliquota impositiva pari al
5%) l’aliquota per i forfettari era, ordinariamente, pari al 15%.
Dal quest’anno le aliquote
variano a seconda delle caratteristiche del contribuente forfettario:
·
5% nel caso in cui il contribuente abbia iniziato
l’attività e abbia le stesse caratteristiche che fino all’anno scorso lo
portavano ed essere inquadrabile come contribuente minimo. L’aliquota è applicabile,
indipendentemente dall’età per 5 esercizi.
·
15% nel caso in cui il contribuente sia un
contribuente forfettario ma non abbia le caratteristiche indicate nel punto
precedente
Una importante novità, tra
le varie caratteristiche che devono avere i contribuenti per rientrare nel
regime forfettario, è rappresentato dalla coesistenza tra reddito d’impresa
o lavoro autonomo e reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato.
Fino ad ora si doveva verificare
che il reddito d’impresa o da lavoro autonomo fosse prevalente rispetto a
quello di lavoro dipendente od ad esso assimilato.
Da quest’anno la norma è stata,
in questa parte, semplificata stabilendo più semplicemente che il reddito da
lavoro dipendente o ad esso assimilato non superi la soglia di 30.000,00 euro.
Se il lavoro dipendente è cessato
prima che si intraprenda l’attività inquadrabile con il regime forfettario il
controllo sul compenso da lavoro dipendente non va fatto.
Ultima novità elencata in questo
articolo riguarda i contributi inps.
Fino all’anno passato gli
artigiani ed i commercianti che abbracciavano il regime forfettario poteva
chiedere di pagare i contributi previdenziali sul reddito effettivo e non sul
minimale.
Da quest’anno le cose cambiano.
Ora vi è solo, in alternativa al pagamento classico dei contributi commercianti
ed artigiani, la possibilità di chiedere una riduzione del 35%.
Nessun commento:
Posta un commento