La legge di stabilità per il 2016
sopprime l’Irap per le attività agricole indicate all’articolo 32 del Tuir.
L’esonero riguarda tutti i
soggetti che svolgono le attività agricole che rientrano nel c.d. reddito
agrario. In buona sostanza dall’esercizio
2016 coloro che scontavano una aliquota IRAP ridotta al 1,9% come da
circolare 141/E/1998 non pagheranno più l’irap
Ad esempio,
una società per azioni che svolge una attività agricola (ex art. 32 del TUIR)
che non può determinare il reddito su base catastale è, comunque, esclusa
dall’IRAP
Continuano, invece, a dover
scontare l’Irap e a pagarla con l’aliquota del 3,9%:
·
le attività agricole non rientranti nel reddito
agrario come le attività di allevamento con terreno insufficiente
·
le attività di produzione di energia elettrica per
la quota non rientrante nel reddito agrario,
·
l’agriturismo e
·
le attività connesse di produzione di servizi
ovvero di produzione di beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015.
Si conclude aggiungendo che le imprese agricole che producono energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche continuano ad essere inquadrate come agricole connesse e rientranti nel reddito agrario a eccezione, però, della parte che eccede la franchigia e la tariffa incentivante.
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