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giovedì 7 gennaio 2016

gli agricoltori non pagheranno più l'IRAP


La legge di stabilità per il 2016 sopprime l’Irap per le attività agricole indicate all’articolo 32 del Tuir.
L’esonero riguarda tutti i soggetti che svolgono le attività agricole che rientrano nel c.d. reddito agrario. In buona sostanza dall’esercizio 2016 coloro che scontavano una aliquota IRAP ridotta al 1,9% come da circolare 141/E/1998 non pagheranno più l’irap
Ad esempio, una società per azioni che svolge una attività agricola (ex art. 32 del TUIR) che non può determinare il reddito su base catastale è, comunque, esclusa dall’IRAP
Continuano, invece, a dover scontare l’Irap e a pagarla con l’aliquota del 3,9%:
·         le attività agricole non rientranti nel reddito agrario come le attività di allevamento con terreno insufficiente
·         le attività di produzione di energia elettrica per la quota non rientrante nel reddito agrario,
·         l’agriturismo e
·         le attività connesse di produzione di servizi ovvero di produzione di beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015.


Si conclude aggiungendo che le imprese agricole che producono energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche continuano ad essere inquadrate come agricole connesse e rientranti nel reddito agrario a eccezione, però, della parte che eccede la franchigia e la tariffa incentivante.

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