Fino al 31 dicembre 2015, se una
persona voleva comprare una abitazione con l’agevolazione “prima casa” non
doveva avere:
·
Un’altra casa nello stesso Comune in cui era situata
l’abitazione che intendeva comprare con le agevolazioni in oggetto;
·
già acquistato una casa con l’agevolazione “prima
casa”
Se “Mario Rossi” avesse voluto
comprare un immobile con le agevolazioni prima casa nello stesso Comune in cui
aveva già un altro immobile, oppure in altro Comune ma avendo già sfruttato le
agevolazioni prima casa, avrebbe dovuto vendere l’immobile, già di proprietà,
prima dell’acquisto desiderato.
Con la legge di Stabilità
208/2015, dal 2016, nel caso in cui una persona voglia comprare un’abitazione
con le agevolazioni prima casa avendole però già sfruttate, lo potrà fare ma
solo a condizione che entro un anno dal (ri)acquisto dell’immobile con le
agevolazioni “prima casa” rivenda l’immobile precedentemente comprato con
l’agevolazione citata.
Nel caso in cui l’impedimento
all’agevolazione sia invece la possidenza di un altro immobile nello stesso
Comune, non ci sono cambiamenti nella norma e quindi l’unica soluzione era e
rimane quella di vendere l’immobile prima dell’acquisto “agevolato” della casa.
Durante Telefisco 2016 è stato
chiarito che la nuova norma si applica agli acquisti di immobili posti in
essere dal 1 gennaio 2016.
Non è possibile quindi ad
esempio:
·
aver acquistato un immobile in data 1/10/2015
senza agevolazione prima casa perché già sfruttata
·
rivendere l’immobile acquistato con le agevolazioni
prima casa entro un anno dall’acquisto del “secondo” immobile e poi
·
chiedere il rimborso delle imposte pagate in sede
di acquisto della “seconda” casa eccedenti quelle che si sarebbero pagate se si
fosse potuto comprarla con le agevolazioni prima casa.
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