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giovedì 4 febbraio 2016

novità sulle agevolazioni prima casa


Fino al 31 dicembre 2015, se una persona voleva comprare una abitazione con l’agevolazione “prima casa” non doveva avere:
·        Un’altra casa nello stesso Comune in cui era situata l’abitazione che intendeva comprare con le agevolazioni in oggetto;
·        già acquistato una casa con l’agevolazione “prima casa”
Se “Mario Rossi” avesse voluto comprare un immobile con le agevolazioni prima casa nello stesso Comune in cui aveva già un altro immobile, oppure in altro Comune ma avendo già sfruttato le agevolazioni prima casa, avrebbe dovuto vendere l’immobile, già di proprietà, prima dell’acquisto desiderato.
Con la legge di Stabilità 208/2015, dal 2016, nel caso in cui una persona voglia comprare un’abitazione con le agevolazioni prima casa avendole però già sfruttate, lo potrà fare ma solo a condizione che entro un anno dal (ri)acquisto dell’immobile con le agevolazioni “prima casa” rivenda l’immobile precedentemente comprato con l’agevolazione citata.
Nel caso in cui l’impedimento all’agevolazione sia invece la possidenza di un altro immobile nello stesso Comune, non ci sono cambiamenti nella norma e quindi l’unica soluzione era e rimane quella di vendere l’immobile prima dell’acquisto “agevolato” della casa.
Durante Telefisco 2016 è stato chiarito che la nuova norma si applica agli acquisti di immobili posti in essere dal 1 gennaio 2016.
Non è possibile quindi ad esempio:
·        aver acquistato un immobile in data 1/10/2015 senza agevolazione prima casa perché già sfruttata
·        rivendere l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa entro un anno dall’acquisto del “secondo” immobile e poi

·        chiedere il rimborso delle imposte pagate in sede di acquisto della “seconda” casa eccedenti quelle che si sarebbero pagate se si fosse potuto comprarla con le agevolazioni prima casa.

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