Per poter applicare in modo
corretto il meccanismo del reverse charge nel settore edile, in alcuni casi,
può essere utile scomporre il singolo contratto per superare alcuni problemi
legati alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di
impianti e completamento di edifici.
Secondo le istruzioni fornite
dall’Agenzia delle Entrate con le circolari 14/E e 37/E del 2015, per applicare
correttamente il meccanismo del reverse charge in edilizia si deve verificare:
·
L’eventuale scomposizione dell’intervento
realizzato dal prestatore
·
La corretta individuazione delle singole
prestazioni coinvolte attraverso i codici Ateco 2007 (individuati nella
circolare 14/E del 2015)
In riferimento ai codici Ateco
individuati si posso citare ad esempio:
·
Il codice 43.21.01: Installazione di impianti
elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e
riparazione)
·
Il codice 43.21.02: Installazione di impianti
elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Si deve precisare che le
prestazioni ex art 17 co 6 lettera a-ter del DPR 633/72 soggiaciono al regime
dell’inversione contabile indipendentemente dal rapporto contrattuale stipulato
e dalla tipoligia di attività esercitata. Per queste fattispecie si deve
verificare la singola prestazione rientrante nel contratto.
Siccome, ad esempio, in un
contratto di manutenzione straordinaria di un edificio non si ha un’unica
attività Ateco di “manutenzione straordinaria” ma si hanno diverse attività che
assieme vanno a costituire la manutenzione straordinaria (es. manutenzione di
impianto elettrico, sostituzione di infissi ecc..) si deve scomporre il
contratto in tutta una serie di “sotto contratti” in modo da definire i diversi
tipi di attività che lo vanno a comporre. Per ogni tipo di “sotto attività” si
deve quindi verificare se esistono o meno i presupposti per l’inversione
contabile o per il regime normale.
Se la scomposizione, sempre
secondo le circolari citate, dovesse risultare difficoltosa per la presenza di
un unico contratto di appalto, in questo caso si dovrebbe applicare a tutte le
operazioni solo ed esclusivamente il regime iva ordinario e quindi anche a
quelle che teoricamente avrebbero (se si fosse potuto definirle
correttamente) dovuto soggiacere al
regime dell’inversione contabile.
La complessità del contratto è
riconosciuta nei casi di:
1.
Contratto unico di appalto avente per oggetto:
a. la
costruzione di un edificio
b. interventi
di restauro e di risanamento conservativo
2.
prestazioni soggette a reverse charge per
interventi edilizi di frazionamento o accorpamento dell’unità immobiliare di
cui all’art 3 co. 1 lettera b) del DPR 380/2001 (interventi che ora ricadono
tra le manutenzioni straordinarie)
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