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giovedì 20 ottobre 2016

QUANDO LA CASA E’ ANCHE STUDIO O AZIENDA


I professionisti e gli imprenditori individuali che utilizzano la propria abitazione anche come sede della propria attività posso dedurre e detrarre i servizi e le utenze “domestiche” se acquistate con la propria partita iva.
La deduzione del costo e la detrazione dell’IVA però è parziale.
Locazione
i costi di locazione dell’appartamento utilizzato promiscuamente dall’imprenditore individuale o dal professionista sono deducibili al 50% a condizione che il titolare di partita iva non disponga di altri immobili (ovunque nel caso dell’imprenditore individuale e nel medesimo comune nel caso del professionista) adibiti esclusivamente all’esercizio d’impresa arte o professione
L’eventuale IVA per la locazione dell’immobile non può invece essere in ogni caso detratta.
Utenze
i costi, ora considerati, sostenuti dai professionisti posso essere dedotti al 50% a prescindere dai metri quadrati utilizzati effettivamente per l’attività professionale. Il limite del 50% non può essere variato anche se il professionista riuscisse a dimostrare che la percentuale di abitazione utilizzata per l’attività professionale è maggiore del 50% (circolare 35/E/2012, paragrafo 2.2)
Non è invece possibile dedurre il costo se il professionista dispone nello stesso Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione (Art. 54, co. 3 DPR 917/82).
I costi, ora considerati, sostenuti dagli imprenditori individuali non sono invece considerati nel Tuir.
In base ad una vecchia circolare del 1975 (la n. 9/50091), ad esempio, le spese di riscaldamento degli immobili adibiti ad abitazione ed a sede dell’attività possono essere dedotti per la parte inerente la sfera commerciale con una ripartizione proporzionale in base ad elementi certi e obiettivamente comprovanti (non quindi con una percentuale a forfait come per i professionisti).
La detrazione dell’Iva sulle utenze in questione non trova invece differenze tra professionisti e imprenditori individuali.
Per determinare la percentuale di detraibilità dell’Iva si deveno utilizzare criteri oggettivi e coerenti come ad esempio la cubatura dei locali; se, ad esempio, il 30% viene utilizzato per l’attività allora la percentuale di detraibilità Iva sarà il 30% (circolare 24/12/2007, n. 328, paragrafo 3.2).

Da aggiungere infine che per poter dedurre il costo e detrarre l’Iva (meglio dire una parte del costo e dell’Iva) non può essere richiesta la fornitura del servizio ad uso domestico con iva al 10%. Si deve richiedere la fornitura con Iva al 22% in quanto l’aliquota Iva al 10% presuppone l’esclusivo uso domestico dell’utenza.

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