I professionisti e gli
imprenditori individuali che utilizzano la propria abitazione anche come sede
della propria attività posso dedurre e detrarre i servizi e le utenze
“domestiche” se acquistate con la propria partita iva.
La deduzione del costo e la
detrazione dell’IVA però è parziale.
Locazione
i costi di locazione dell’appartamento utilizzato promiscuamente dall’imprenditore individuale o dal professionista sono deducibili al 50% a condizione che il titolare di partita iva non disponga di altri immobili (ovunque nel caso dell’imprenditore individuale e nel medesimo comune nel caso del professionista) adibiti esclusivamente all’esercizio d’impresa arte o professione
i costi di locazione dell’appartamento utilizzato promiscuamente dall’imprenditore individuale o dal professionista sono deducibili al 50% a condizione che il titolare di partita iva non disponga di altri immobili (ovunque nel caso dell’imprenditore individuale e nel medesimo comune nel caso del professionista) adibiti esclusivamente all’esercizio d’impresa arte o professione
L’eventuale IVA per la
locazione dell’immobile non può invece essere in ogni caso detratta.
Utenze
i costi,
ora considerati, sostenuti dai professionisti
posso essere dedotti al 50% a prescindere dai metri quadrati utilizzati
effettivamente per l’attività professionale. Il limite del 50% non può essere
variato anche se il professionista riuscisse a dimostrare che la percentuale di
abitazione utilizzata per l’attività professionale è maggiore del 50%
(circolare 35/E/2012, paragrafo 2.2)
Non è
invece possibile dedurre il costo se il professionista dispone nello stesso
Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o
professione (Art. 54, co. 3 DPR 917/82).
I costi, ora considerati,
sostenuti dagli imprenditori individuali non sono invece considerati nel
Tuir.
In base ad una vecchia circolare
del 1975 (la n. 9/50091), ad esempio, le spese di riscaldamento degli immobili
adibiti ad abitazione ed a sede dell’attività possono essere dedotti per la
parte inerente la sfera commerciale con una ripartizione proporzionale in base
ad elementi certi e obiettivamente comprovanti (non quindi con una percentuale
a forfait come per i professionisti).
La detrazione dell’Iva sulle
utenze in questione non trova invece differenze tra professionisti e
imprenditori individuali.
Per determinare la percentuale di
detraibilità dell’Iva si deveno utilizzare criteri oggettivi e coerenti come ad
esempio la cubatura dei locali; se, ad esempio, il 30% viene utilizzato per
l’attività allora la percentuale di detraibilità Iva sarà il 30% (circolare
24/12/2007, n. 328, paragrafo 3.2).
Da aggiungere infine che per
poter dedurre il costo e detrarre l’Iva (meglio dire una parte del costo e dell’Iva)
non può essere richiesta la fornitura del servizio ad uso domestico con iva al
10%. Si deve richiedere la fornitura con Iva al 22% in quanto l’aliquota Iva al
10% presuppone l’esclusivo uso domestico dell’utenza.
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