Il primo invio dei dati relativi
alle liquidazioni periodiche IVA scade il 31 maggio.
In generale la scadenza è la fine
del secondo mese seguente il trimestre di riferimento. Fa eccezione il secondo trimestre
in quanto la scandenza non è il 31 agosto ma il 16 settembre.
Tutti i soggetti passivi IVA sono
obbligati all’invio dei dati ad eccezione dei contribuenti non obbligati alla
presentazione della dichiarazione annuale iva.
In base alla bozza presente sul
sito dell’Agenzia delle Entrate emerge che i dati devono essere comunicati
(trimestralmente sia che le liquidazioni siano mensili o trimestrali) non solo
nel caso in cui la liquidazioni porti ad un debito iva ma anche nel caso in cui
il risultato della liquidazione faccia emergere un credito.
I dati da comunicare sono:
·
L’ammontare delle operazioni attive e passive,
·
L’Iva esigibile,
·
L’Iva detratta,
·
L’Iva dovuta o a credito,
·
I debiti o crediti del periodo precedente,
·
i versamenti auto Ue,
·
i crediti di imposta,
·
gli interessi trimestrali,
·
gli acconti e
·
l’Iva da versare
considerando il fatto che tutto
questo deve essere compilato per ogni liquidazione periodica e che la comunicazione
deve avvenire trimestralmente, i contribuenti:
·
con liquidazioni iva mensili devono compilare un
modulo per ogni mese del trimestre inviando un file con tre moduli
·
con liquidazioni iva trimestrali devono compilare
un solo modulo e quindi invieranno un
file con un modulo per l’intero trimestre
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