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giovedì 23 marzo 2017

COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA


Il primo invio dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA scade il 31 maggio.
In generale la scadenza è la fine del secondo mese seguente il trimestre di riferimento. Fa eccezione il secondo trimestre in quanto la scandenza non è il 31 agosto ma il 16 settembre.
Tutti i soggetti passivi IVA sono obbligati all’invio dei dati ad eccezione dei contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale iva.
In base alla bozza presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate emerge che i dati devono essere comunicati (trimestralmente sia che le liquidazioni siano mensili o trimestrali) non solo nel caso in cui la liquidazioni porti ad un debito iva ma anche nel caso in cui il risultato della liquidazione faccia emergere un credito.
I dati da comunicare sono:
·        L’ammontare delle operazioni attive e passive,
·        L’Iva esigibile,
·        L’Iva detratta,
·        L’Iva dovuta o a credito,
·        I debiti o crediti del periodo precedente,
·        i versamenti auto Ue,
·        i crediti di imposta,
·        gli interessi trimestrali,
·        gli acconti e
·        l’Iva da versare

considerando il fatto che tutto questo deve essere compilato per ogni liquidazione periodica e che la comunicazione deve avvenire trimestralmente, i contribuenti:
·        con liquidazioni iva mensili devono compilare un modulo per ogni mese del trimestre inviando un file con tre moduli

·        con liquidazioni iva trimestrali devono compilare un solo modulo e quindi invieranno  un file con un modulo per l’intero trimestre

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