Con il D. Lgs. 139/2015 sono
state introdotte nuove regole per la redazione dei bilanci di esercizio; l’OIC
ha poi, di conseguenza, aggiornato i principi contabili nazionali.
I nuovi bilanci saranno diversi
sia nella “forma” che nella “sostanza” infatti, oltre ad avere una diversa
riclassificazione avranno anche, in alcune sue parti, un diverso criterio
valutativo da seguire.
Per alcune società, però, esistono
delle eccezioni e quindi, ad esempio, le PMI possono evitare i (complessi)
calcoli del costo ammortizzato con l’attualizzazione dei crediti e debiti. Le società che
predispongono i bilanci in forma abbreviata possono, infatti, continuare a
valutare i loro crediti e debiti con le regole in essere nel 2015.
Senza entrare troppo nel
dettaglio, operazione che porterebbe un articolo di diverse pagine, vediamo
che:
le
società con bilancio abbreviato, come anche le micro imprese ex
art. 2435 ter del C.C., possono ad esempio:
·
continuare a valutare i crediti ed i debiti al
valore nominale
·
non attualizzare i costi di transazione per i
mutui (perizie, imposte sostitutive ..) continuando ad ammortizzarli per la
durata del mutuo di riferimento
·
evitare la redazione del rendiconto finanziario
che da quest’anno, non essendo più parte della nota integrativa, diventa
autonomo elemento costitutivo del bilancio
Più
in generale, le imprese possono evitare alcune novità normative
quando la loro adozione sia irrilevante.
Questo può capitare ad esempio
quando la valutazione al costo ammortizzato non si discosti di molto dalla
“vecchia” valutazione. Un esempio sono i crediti ed i debiti con scadenza
contrattuale inferiore ai 12 mesi
per quanto riguarda, invece, lo storno delle spese residue di pubblicità e
ricerca capitalizzate fino al 2015, nel bilancio d’esercizio 2016, non si
potranno avere semplificazioni e si dovrà quindi procedere ad una
riclassificazione delle partite straordinarie.
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