In Italia, per tutto il
primo semestre (per i trimestrali) e per i primi 9 mesi (per i mensili) del
2019, se le fatture elettroniche sono emesse (la fattura si intende emessa
quando viene inviata/accettata al/dal SDI) in ritardo ma concorrono comunque
alla liquidazione del corretto periodo (trimestre o mese a seconda dei casi) il
ritardo non sarà sanzionato.
Dal 1 luglio per emettere
la fattura ci saranno 10 giorni e la concessione appena descritta non sarà più
considerata come valida (a parte per mensili che avranno comunque 3 mesi in più
di “bonus”).
Bene, ma quando è
possibile detrarre l’iva? Siccome l’unica fattura che ha valore fiscale è
quella elettronica, nulla contando l’eventuale copia cartacea fornita “per
cortesia”, l’unico momento dal quale sarà possibile detrarre l’IVA è quello dal
quale si riceve la fattura elettronica; in altre parole da quando si riceve la
fattura nella propria area del sito dell’agenzia delle entrate (o sul proprio
gestionale).
Prendiamo il caso di due
contribuenti con liquidazione IVA mensile. Se il venditore Tizio emette (invia
al SDI) la fattura, datata 28 febbraio, il 4 marzo, non vi saranno sanzioni per il venditore se la
farà concorrere nella liquidazione del mese di febbraio. L’acquirente Caio però
per poterla detrarre nella liquidazione iva del mese di febbraio (mese di
effettuazione dell’operazione) dovrà riceverla entro e non oltre il 15 marzo.
Se dovesse riceverla dopo, l’acquirente potrà detrarre l’iva solo dal mese di
ricevimento (se Caio riceve la fattura il 16 marzo può detrarla dal mese di
marzo compreso – ed entro il mese di dicembre).
Tutto questo perché Caio
deve ricevere la fattura elettronica entro il 15 del mese seguente il periodo
(mese o trimestre) di effettuazione dell’operazione ma attenzione alle
operazioni del mese di dicembre perché, in questo caso, la detrazione spetta solo
nel periodo di possesso della fattura e quindi le fatture elettroniche datate
31/12 molto probabilmente si potranno detrarre solo da gennaio dell’anno
seguente.
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