Visualizzazioni totali

domenica 9 febbraio 2020

Il certificato che semplifica la nuova norma sulle ritenute nell’appalto


Il 6 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema del certificato che le imprese (appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici) potranno richiedere all’Agenzia delle Entrate stessa per poter comunicare al loro committente la sussistenza dei requisiti che consente loro di non applicare la nuova disciplina riservata alle ritenute legati ai contratti di appalto, subappalto e affidamento.
Con l’articolo 4 del D.L. 124/2019 (c.d. “Decreto fiscale”) le imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi:
·         di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 ad un’impresa
·         tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento 
·         caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
·         con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma
dovranno verificare il regolare pagamento delle ritenute legate ai dipendenti impiegati.
Per poterlo fare, le imprese appaltatirci, affidatarie e subappaltatrici dovranno produrre al committente, oltre agli F24 anche:
  • l’elenco contenente:
    • il nominativo di tutti i lavoratori, identificati utilizzando il codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente per l’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente,
    • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente di cui al punto precedente,
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del/dei lavoratore/i, con la separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono evitare di produrre al committente questo mare di documenti, in alternativa, una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (quella il cui schema è stato approvato il 6/2/20).
Per poter ottenere questa certificazione, le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, “in oggetto” devono:
  1. risultare in attività da almeno tre anni (requisito da verificare con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni),
  2. essere in regola con gli obblighi dichiarativi 
  3. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
    1. Queste disposizioni non si applicano per le somme:
      1. oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza
      2. la cui sussistenza del requisito sia verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.
Questa certificazione, importante per evitare complicati atti burocratici, ha una validità limitata di quattro mesi dalla data del rilascio. Da evidenziare che è esente da imposta di bollo e da altri tributi speciali (ci mancava solo che si facessero pagare..).

mercoledì 13 novembre 2019

“SCONTO” DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE



L’agenzia delle entrate con la risoluzione 93/E del 12 novembre 2019 ha confermato la “riduzione” del 10% per il secondo acconto delle imposte (quello del 30/11, che quest’anno slitta al 2/12) per:
·         i contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale (Isa),
·       i contribuenti «collegati», in pratica: i soci di società di persone, quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza, i collaboratori di imprese familiari
·         i contribuenti forfettari
·         i contribuenti minimi.
Per questi contribuenti, in compenso, dal prossimo anno, la prima rata dell’acconto sarà più alta. La percentuale dovuta sarà del 50%, invece dell’attuale 40%. La percentuale del secondo acconto poi si abbasserà dal 60% al 50%
Il prossimo anno non cambieranno invece le percentuali degli acconti per tutti gli altri contribuenti (non soggetti agli Isa, non forfettari o non minimi). Per questi, l’acconto sarà sempre dovuto nella misura del 40% come prima rata e del 60% come seconda rata (o 100% per chi versa in unica rata).
Dal prossimo anno, quindi, contribuenti diversi pagheranno acconti in percentuali diverse … con una possibile ulteriore confusione in un sistema fiscale che già complicato.


lunedì 20 maggio 2019

PIU' TEMPO PER LE FATTURE (ELETTRONICHE E NON)



Secondo il disegno di legge appena approvato dalla Camera che confluirà nel DL Crescita, dal 1° luglio 2019 ci sarà più tempo per emettere le fatture immediate, ma si dovranno gestire due date: la data del documento e la data di emissione.

Il problema delle due date dovrebbe riguardare solo i casi di emissione di fatture cartacee. Per le fatture elettroniche non dovrebbero esserci problemi pratici visto che la data dell’emissione del documento non dovrebbe essere indicata sulla fattura, ma dovrebbe essere indicata automaticamente dal sistema d’interscambio (SDI).
Purtroppo, ad oggi, l’Amministrazione finanziaria deve dare ancora una conferma definitiva.

Le fatture cartacee ed elettroniche devono contenere, in base all’articolo 21 del Dpr 633/72, la data di emissione del documento e, in base al Dl 119/2018, dal 1° luglio 2019, la fattura potrebbe essere emessa entro i 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione ma il termine dovrebbe essere ampliato a 15 giorni (in attuazione dell’articolo 1 del disegno di legge di semplificazione fiscale che è stato approvato dalla Camera e che dovrebbe confluire come emendamento nel Dl crescita).

Siccome la data di effettuazione dell’operazione coincide, in generale:
·        per le cessioni di beni con la  consegna e spedizione al cliente del bene
·        per le prestazioni di servizi con il pagamento del corrispettivo,
e quella di emissione è, in pratica, la data in cui il documento viene trasmesso o consegnato al cliente (per la fattura elettronica la data di trasmissione allo SdI), le due date spesso non coincideranno.

Proprio per questo divario, il legislatore ha voluto che la fattura riporti entrambe le date e, per ageolare chi deve emetterele fatture elettroniche, è stato proposto che, per loro, la doppia indicazione non interessi in quanto, per le fatture elettroniche, la data di emissione è, e sarà, determinata direttamente dal sistema d’interscambio nel momento in cui la fattura verrà ricevuta.
Purtroppo, la doppia data dovrà inevitabilmente essere gestita “manualmente” per le fatture analogiche.

Rimaniamo ora in attesa delle conferme dell’amministrazione finanziaria.

www.studio-alessio.it

domenica 17 febbraio 2019

FATTURE ELETTRONICHE, QUANDO SI DETRAE L’IVA?




In Italia, per tutto il primo semestre (per i trimestrali) e per i primi 9 mesi (per i mensili) del 2019, se le fatture elettroniche sono emesse (la fattura si intende emessa quando viene inviata/accettata al/dal SDI) in ritardo ma concorrono comunque alla liquidazione del corretto periodo (trimestre o mese a seconda dei casi) il ritardo non sarà sanzionato.


Dal 1 luglio per emettere la fattura ci saranno 10 giorni e la concessione appena descritta non sarà più considerata come valida (a parte per mensili che avranno comunque 3 mesi in più di “bonus”).

Bene, ma quando è possibile detrarre l’iva? Siccome l’unica fattura che ha valore fiscale è quella elettronica, nulla contando l’eventuale copia cartacea fornita “per cortesia”, l’unico momento dal quale sarà possibile detrarre l’IVA è quello dal quale si riceve la fattura elettronica; in altre parole da quando si riceve la fattura nella propria area del sito dell’agenzia delle entrate (o sul proprio gestionale).
Prendiamo il caso di due contribuenti con liquidazione IVA mensile. Se il venditore Tizio emette (invia al SDI) la fattura, datata 28 febbraio, il 4 marzo,  non vi saranno sanzioni per il venditore se la farà concorrere nella liquidazione del mese di febbraio. L’acquirente Caio però per poterla detrarre nella liquidazione iva del mese di febbraio (mese di effettuazione dell’operazione) dovrà riceverla entro e non oltre il 15 marzo. Se dovesse riceverla dopo, l’acquirente potrà detrarre l’iva solo dal mese di ricevimento (se Caio riceve la fattura il 16 marzo può detrarla dal mese di marzo compreso – ed entro il mese di dicembre).

Tutto questo perché Caio deve ricevere la fattura elettronica entro il 15 del mese seguente il periodo (mese o trimestre) di effettuazione dell’operazione ma attenzione alle operazioni del mese di dicembre perché, in questo caso, la detrazione spetta solo nel periodo di possesso della fattura e quindi le fatture elettroniche datate 31/12 molto probabilmente si potranno detrarre solo da gennaio dell’anno seguente.


E-INVOICE. WHEN DO WE DEDUCT THE V.A.T.?




In Italy, for the whole first semester (for the quarterly ones) and for the first 9 months (for the monthly ones) of  2019, if the e-invoices are issued (the invoice is considered issued when it is sent /accepted to/by the SDI) late, the delay will not be sanctioned if the e-invoices are included in the correct VAT settlemtent (in the correct quarter or month, depending on the case).

From 1st July there will be 10 days to issue the invoice and what I’ve just described will no longer be considered valid (except for monthly ones that will have 3 months more as "bonus").

Well, but when is it possible to deduct the VAT? As the only invoice that has fiscal value is the electronic one, nothing counting any provided paper copy, the only moment from which you can deduct the VAT is the one from which you receive the e-invoice; in other words, when you receive the e-invoice in your area of ​​the revenue and custom agency’s website (or in your own management system).
For example, in the case of two tax payers with monthly VAT settlement, if the seller issues (delivers to the SDI) the e-invoice, dated 28th February, on 4th March, there will be no penalties for the seller if he includes it in the VAT settlement of the month of February. The buyer, however, to be able to deduct it in the VAT settlement of the month of February (month of the operation) must receive it no later than 15th March. If the buyer receives it later, he will only be able to deduct VAT from the month of receipt (for instance, if the buyer receives the invoice on 16th March he can deduct it from the month of March included on – and within the month of December).

This is due because the buyer must receive the e-invoice by the 15th of the following month the period (month or quarter) of the operation; but pay attention to the operations of the month of December because, in this case, the deduction is just up to the period of e-invoice’s possession  and therefore the e-invoices dated 31/12 will most likely only be deducted from January of the following year.


www.studio-alessio.it

lunedì 24 settembre 2018

CONFRONTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI NEL MONDO





Lo scorso venerdì una delle clienti inglesi mi ha detto che i contributi previdenziali in Italia sono alti. Se si sommano le imposte ed i contributi il suo guadagno viene dimezzato.


Alla luce di quell’incontro, premesso che sono d’accordo con lei, ho confrontato il carico fiscale e contributivo nel mondo (abitualmente devo osservare “solo” 6 diversi Paesi).


A livello mondiale si sta vedendo una diminuzione più o meno generale di diminuzione delle aliquote fiscale ma non contributive.


Gli Stati Uniti quest’anno hanno diminuito al 21% l’aliquota delle imposte sulle società (forse con effetti negativi sugli accordi bilaterali), l’Olanda ha proposto di cancellare la tassazione sui dividenti, la Francia, sempre quest’anno, ha abbassato l’aliquota al 28% per i redditi fino 500.000 euro, il Regno Unito, dal 1 aprile 2017, ha abbassato la corporate tax (la nostra IRES) al 19%, in Italia l’IRES (l’imposta per le società di capitali) è stata abbassata al 24% ed è stato creato un sistema fiscale semplificato per le piccole imprese individuali.


Come si vede dalla tabella sotto riportata dove sono presenti i principali stati dell’Unione Europea (fonte il Sole 24 Ore), l’Italia, è a metà del ranking europeo considerando il solo tax rate ma considerando tax rate e contribution rate, purtroppo sale al 4 posto preceduta da: Francia, Grecia e Germania.


Il Regno Unito ha un tax and contribution rate decisamente migliore (è secondo solo all’Irlanda) ma, considerando la grande incertezza portata dalla Brexit, il dato può essere visto come significativo solo fino a marzo del prossimo anno. Dopo, le conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea potrebbero portare conseguenze negative non compensabili con la bassa tassazione fiscale e contributiva.




paese
imposta società di capitali
contributi + imposta sulle società
%
%
U.E.
Francia
33,33
62,20
Grecia
29,00
51,70
Spagna
25,00
46,90
Paesi Bassi
25,00
40,70
Italia
24,00
48,00
Portogallo
21,00
39,80
Regno Unito
19,00
30,70
Germania
15,83
48,90
Irlanda
12,50
26,00
Extra U.E.
Brasile
34,00
68,40
Messico
30,00
52,10
Australia
30,00
47,50
Cina
25,00
67,30
Giappone
23,20
47,40
Turchia
22,00
41,10
USA
21,00
43,80
Russia
20,00
47,50
Canada
15,00
20,90







TAXES AND CONTRIBUTIONS AROUND THE WORLD





Last Friday one of the British customers told me that in Italy pension contributions are (too) high. Adding taxes and contributions, her income is halved.


In light of that meeting, given that I agree with her, I compared the tax and contributions rate in the world (usually I have to observe "only" 6 different countries).


In the world, there is a, more or less, general decrease in tax rates but not in contribution rate.


The United States, this year, has reduced the corporate tax rate to 21% (perhaps with negative effects on bilateral agreements), Netherlands’ government has proposed to cancel the taxation on the dividends, France, this year, has lowered the rate at 28% for incomes up to 500,000 euro, the United Kingdom, from 1st April 2017, lowered the corporate tax (our IRES) to 19%, in Italy the IRES (the tax for limited companies) ) was lowered to 24% and a simplified tax system was created for small traders.

As described  in the table below, where the main European Union countries are present (source: il Sole 24 Ore), considering only the tax rate Italy is in the middle of the European ranking but adding the tax and the contribution rate, unfortunately, It’s in the 4th place preceded by: France, Greece and Germany.


The United Kingdom has a much better tax and contribution rate (it is second only to Ireland) but, considering the great uncertainty brought by the Brexit, the figure can only be seen as significant until March 2019. Afterwards, the consequences of the exit of the United Kingdom from the European Union could lead to negative consequences that can not be offset by low tax and low pension contribution rate.




Country
Company tax
Pension contribution
+ company tax
%
%
E.U.
France
33,33
62,20
Greece
29,00
51,70
Spain
25,00
46,90
Netherlands
25,00
40,70
Italy
24,00
48,00
Portugal
21,00
39,80
U.K
19,00
30,70
Germany
15,83
48,90
Ireland
12,50
26,00
Extra E.U.
Brazil
34,00
68,40
Mexico
30,00
52,10
Australia
30,00
47,50
China
25,00
67,30
Japan
23,20
47,40
Turkey
22,00
41,10
USA
21,00
43,80
Russia
20,00
47,50
Canada
15,00
20,90


www.studio-alessio.it