Con la
legge di Stabilità 2015 si prevede, tra
l’altro, l’estensione delle ipotesi di reverse charge. In particolare, in
conformità rispettivamente agli articolo 199 e 199 - bis della Direttiva Iva 2006/112/CE, viene ampliata l’applicazione
dell’inversione contabile anche al settore edile ed energetico anche se le
operazioni vengono svolte direttamente dall’appaltatore. Infatti, a seguito
dell’integrazione dell’art.17 del DPR 633/72, le operazioni del settore edile rientrano
tra le:
a)
prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di
costruzione o ristrutturazione di immobili diverse da quelle indicate nella
voce a ter);
a-ter) prestazioni di servizi di pulizia,
di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici.
La differenza tra le due categorie
di operazioni consiste nel fatto che le prime (lettera a dell’art.17) sono
soggette al reverse charge solo se effettuate da subappaltatori, mentre le
seconde (lettera a-ter dell’art.17),
lo sono in ogni caso.
La diretta conseguenza dell’intervento
in esame, sarà il fatto che le fatture emesse dal 1 gennaio 2015, per le
prestazioni di elettricisti, idraulici ecc avventi per l’oggetto l’installazione degli impianti,
saranno soggette al c.d. reverse charge in ogni caso quando rese nei confronti
delle imprese (anche se emesse da parte del primo appaltatore).
Le nuove ipotesi di applicazione
dell’inversione contabile generano una serie di incertezze. Innanzitutto la
possibilità che entrambe le operazioni possano rientrare contemporaneamente
nelle due circostanze delineate dal’art.17 del DPR 633/72.
Si deve infatti considerare che la
demolizione degli edifici rientra nel l’inversione contabile in ogni caso, ma
normalmente in presenza di una ricostruzione di un fabbricato la demolizione
viene affidata alla stessa impresa che poi procede alla costruzione
dell’edificio (in tal caso il reverse charge si applica solamente in presenza
di subappaltatori). In presenza di un unico appalto non è chiaro come si debba
gestire la fatturazione e se si debba scomporre l’operazione oggetto di appalto
in due:
·
la
demolizione soggetta al reverse charge,
·
la
realizzazione dell’edificio soggetta all’Iva ordinaria (e al reverse charge
solo in alcuni casi).
Problematica
potrebbe essere anche l’applicazione delle regole di inversione contabile nei
casi indicati dalla lettera a ter dell’art.17 DPR 633/72. Infatti, in relazione
dei servizi di pulizia, il reverse charge sarebbe applicabile alle prestazioni
che riguardano gli edifici, in particolare la pulizia del cantiere. La lettura
letterale acconsente a ritenere che il
reverse charge si applichi in ogni caso, pertanto anche quanto i servizi in
oggetti riguardano le pulizie giornaliere negli uffici.