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giovedì 8 gennaio 2015

Abuso del diritto

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 dicembre 2014, ha dato il via ad una serie di importantissime riforme. In ambito fiscale, particolare rilevanza assume il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, approvato dal Consiglio in via preliminare.
Lo schema del decreto legislativo prevede l’introduzione di un nuovo articolo 10-bis nello Statuto del Contribuente, disciplinante l’abuso del diritto e l’elusione fiscale. I due concetti vengono equiparati ed riguarderanno tanto le imposte dirette quanto indirette, fatta salva la disciplina speciale in materia doganale.
            Le nuove disposizioni delineano anche gli elementi costitutivi di abuso e/o elusione del diritto, specificando le seguenti condizioni:
1)    L’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate,  vale a dire i fatti, gli atti e i contratti che non sono in grado di produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
2)    La realizzazione di un vantaggio fiscale indebito (ovvero quelli anche non immediati ma realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario);
3)    La circostanza che il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione, cioè quando tale vantaggio è fondamentale rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dalla operazione stessa.
            Non potranno tuttavia essere considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.
            L’abuso del diritto dovrà essere accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. Il contribuente avrà la possibilità di dimostrare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali. Solo successivamente potrà essere emesso l’atto impositivo, il quale dovrà essere specificatamente motivato.
            L’elusione fiscale non dà luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Lo schema del D.Lgs espressamente prevede l’esclusione della punibilità penale anche per casi già segnalati all’autorità giudiziaria. Le operazioni elusive rimangono tuttavia soggette alle sanzioni amministrative tributarie.
             Infine occorre notare che in forza delle nuove disposizioni introdotte, dovrebbe essere abrogato l’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 interamente dedicato all’elusione fiscale.

            Le previsioni del decreto avranno l’efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della norma e si applicano anche alle operazioni effettuate prima ma non ancora accertate. 

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