Il
Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 dicembre 2014, ha dato il via ad
una serie di importantissime riforme. In ambito fiscale, particolare rilevanza
assume il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco
e contribuente, approvato dal Consiglio in via preliminare.
Lo
schema del decreto legislativo prevede l’introduzione di un nuovo articolo
10-bis nello Statuto del Contribuente, disciplinante l’abuso del diritto e
l’elusione fiscale. I due concetti vengono equiparati ed riguarderanno tanto le
imposte dirette quanto indirette, fatta salva la disciplina speciale in materia
doganale.
Le nuove disposizioni delineano
anche gli elementi costitutivi di abuso e/o elusione del diritto, specificando
le seguenti condizioni:
1)
L’assenza
di sostanza economica delle operazioni effettuate, vale a dire i fatti, gli atti e i contratti
che non sono in grado di produrre effetti significativi diversi dai vantaggi
fiscali;
2)
La
realizzazione di un vantaggio fiscale indebito (ovvero quelli anche non
immediati ma realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con
i principi dell’ordinamento tributario);
3)
La
circostanza che il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione, cioè quando
tale vantaggio è fondamentale rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dalla
operazione stessa.
Non potranno tuttavia essere
considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali,
non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a
finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero
dell’attività professionale del contribuente.
L’abuso del diritto dovrà essere
accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al
contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di
sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene
configurabile un abuso del diritto. Il contribuente avrà la possibilità di dimostrare
l’esistenza di valide ragioni extrafiscali. Solo successivamente potrà essere
emesso l’atto impositivo, il quale dovrà essere specificatamente motivato.
L’elusione fiscale non dà luogo a
fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Lo schema del D.Lgs
espressamente prevede l’esclusione della punibilità penale anche per casi già
segnalati all’autorità giudiziaria. Le operazioni elusive rimangono tuttavia
soggette alle sanzioni amministrative tributarie.
Infine occorre notare che in forza delle nuove
disposizioni introdotte, dovrebbe essere abrogato l’articolo 37-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 interamente dedicato
all’elusione fiscale.
Le
previsioni del decreto avranno l’efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore della norma e si applicano anche
alle operazioni effettuate prima ma non ancora accertate.
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