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giovedì 22 gennaio 2015

Split payment - nuovo sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione

La Legge di Stabilità 2015, tra varie novità fiscali, introduce il cosiddetto split payment, in altre parole la scissione del pagamento. Il nuovo meccanismo riguarda i rapporti con gli enti pubblici ed indica un’inversione di alcuni adempimenti ai fini dell’Iva. In particolare, in virtù del novellato art.17 – ter DPR 633/72, si traslano gli obblighi di versamento dell’Iva dal soggetto cedente e/o prestatore all’ente pubblico. Infatti, quest’ultimo dovrà versare direttamente all’Erario l’iva esposta in fattura da parte del soggetto fornitore.
            La nuova disciplina si applica alle operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta di verifichi successivamente alla stessa data ossia al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione dell’Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura. Ne consegue, che a partire dal 2015, le imprese che intrattengono rapporti con le P.A., dovranno gestire con particolare attenzione le operazioni in commento. Innanzitutto, è necessario tenere conto che l’Iva andrà annottata nel registro vendite ma senza che questa concorra alla liquidazione dell’imposta periodica. Infatti, nella fattura dovrà essere indicato che l’Iva non verrà incassata dal cedente ai sensi dell’art.17- ter del DPR 633/72.
            Le uniche operazioni escluse dal nuovo meccanismo sono quelle per le quali l’ente pubblico è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge nonché per i compensi inerenti le prestazioni di servizi assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta di reddito. A tal proposito è da evidenziare l’interpretazione del 19 gennaio 2015 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti nella quali si sostiene che anche le parcelle dei professionisti (che sono soggetta a ritenuta a titolo d’acconto) siano escluse dallo split payment alla pari dei compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
            Le modalità e i termini relativi al versamento dell’imposta saranno stabiliti dagli appositi decreti attuativi del ministero. IL MEF ha anticipato che il pagamento dell’imposta da parte dell’P.A. potrà avvenire secondo le seguenti e alternative modalità:
  • l’utilizzo di un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
  • un distinto versamento dell’IVA dovuta in ciascun giorno del mese considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  • un versamento cumulativo entro il giorno 16 di ciascun mese dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

            In attesa dell’emanazione del decreto attuativo e per permettere l’adeguamento dei sistemi informativi di gestione amministrativo contabile delle Pubbliche Amministrazioni sono stati predefiniti tempi più lunghi per l’applicazione del nuovo meccanismo.  Infatti, le amministrazioni fino al 31 marzo, accantoneranno le somme corrispondenti al successivo versamento dell’imposta che, in ogni caso, sarà dovuta entro il 16 aprile 2015. Da quella data, il meccanismo sopra descritto sarà completamente a regime.

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