La
Legge di Stabilità 2015, tra varie novità fiscali, introduce il cosiddetto
split payment, in altre parole la scissione del pagamento. Il nuovo meccanismo
riguarda i rapporti con gli enti pubblici ed indica un’inversione di alcuni
adempimenti ai fini dell’Iva. In particolare, in virtù del novellato art.17 – ter DPR 633/72, si traslano gli obblighi
di versamento dell’Iva dal soggetto cedente e/o prestatore all’ente pubblico.
Infatti, quest’ultimo dovrà versare direttamente all’Erario l’iva esposta in
fattura da parte del soggetto fornitore.
La nuova disciplina si applica alle
operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità
dell’imposta di verifichi successivamente alla stessa data ossia al momento del
pagamento della fattura oppure, su opzione dell’Amministrazione acquirente, al
momento della ricezione della fattura. Ne consegue, che a partire dal 2015, le
imprese che intrattengono rapporti con le P.A., dovranno gestire con particolare
attenzione le operazioni in commento. Innanzitutto, è necessario tenere conto
che l’Iva andrà annottata nel registro vendite ma senza che questa concorra
alla liquidazione dell’imposta periodica. Infatti, nella fattura dovrà essere
indicato che l’Iva non verrà incassata dal cedente ai sensi dell’art.17- ter
del DPR 633/72.
Le uniche operazioni escluse dal
nuovo meccanismo sono quelle per le quali l’ente pubblico è debitore d’imposta
in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge nonché per i compensi inerenti
le prestazioni di servizi assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta di reddito. A tal proposito è da evidenziare l’interpretazione del 19
gennaio 2015 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti nella quali si
sostiene che anche le parcelle dei professionisti (che sono soggetta a ritenuta
a titolo d’acconto) siano escluse dallo split payment alla pari dei compensi
soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
Le modalità e i termini relativi al
versamento dell’imposta saranno stabiliti dagli appositi decreti attuativi del
ministero. IL MEF ha anticipato che il pagamento dell’imposta da parte
dell’P.A. potrà avvenire secondo le seguenti e alternative modalità:
- l’utilizzo di un distinto versamento dell’IVA dovuta per
ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- un distinto versamento dell’IVA
dovuta in ciascun giorno del mese considerando tutte le fatture per le
quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- un versamento cumulativo entro il
giorno 16 di ciascun mese dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture
per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
In attesa dell’emanazione del
decreto attuativo e per permettere l’adeguamento dei sistemi informativi di
gestione amministrativo contabile delle Pubbliche Amministrazioni sono stati
predefiniti tempi più lunghi per l’applicazione del nuovo meccanismo. Infatti, le amministrazioni fino al 31 marzo,
accantoneranno le somme corrispondenti al successivo versamento dell’imposta
che, in ogni caso, sarà dovuta entro il 16 aprile 2015. Da quella data, il
meccanismo sopra descritto sarà completamente a regime.
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