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domenica 25 gennaio 2015

Reverse charge - ora anche le imprese di pulizia

Con la legge di Stabilità  2015 si prevede, tra l’altro, l’estensione delle ipotesi di reverse charge. In particolare, in conformità rispettivamente agli articolo 199 e 199 - bis della Direttiva Iva 2006/112/CE, viene ampliata l’applicazione dell’inversione contabile anche al settore edile ed energetico anche se le operazioni vengono svolte direttamente dall’appaltatore. Infatti, a seguito dell’integrazione dell’art.17 del DPR 633/72, le operazioni del settore edile rientrano tra le:
a) prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili diverse da quelle indicate nella voce a ter);
a-ter) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
            La differenza tra le due categorie di operazioni consiste nel fatto che le prime (lettera a dell’art.17) sono soggette al reverse charge solo se effettuate da subappaltatori, mentre le seconde (lettera a-ter dell’art.17), lo sono in ogni caso.
            La diretta conseguenza dell’intervento in esame, sarà il fatto che le fatture emesse dal 1 gennaio 2015, per le prestazioni di elettricisti, idraulici ecc avventi  per l’oggetto l’installazione degli impianti, saranno soggette al c.d. reverse charge in ogni caso quando rese nei confronti delle imprese (anche se emesse da parte del primo appaltatore).
            Le nuove ipotesi di applicazione dell’inversione contabile generano una serie di incertezze. Innanzitutto la possibilità che entrambe le operazioni possano rientrare contemporaneamente nelle due circostanze delineate dal’art.17 del DPR 633/72.
            Si deve infatti considerare che la demolizione degli edifici rientra nel l’inversione contabile in ogni caso, ma normalmente in presenza di una ricostruzione di un fabbricato la demolizione viene affidata alla stessa impresa che poi procede alla costruzione dell’edificio (in tal caso il reverse charge si applica solamente in presenza di subappaltatori). In presenza di un unico appalto non è chiaro come si debba gestire la fatturazione e se si debba scomporre l’operazione oggetto di appalto in due:
·         la demolizione soggetta al reverse charge,
·         la realizzazione dell’edificio soggetta all’Iva ordinaria (e al reverse charge solo in alcuni casi).

            Problematica potrebbe essere anche l’applicazione delle regole di inversione contabile nei casi indicati dalla lettera a ter dell’art.17 DPR 633/72. Infatti, in relazione dei servizi di pulizia, il reverse charge sarebbe applicabile alle prestazioni che riguardano gli edifici, in particolare la pulizia del cantiere. La lettura letterale acconsente  a ritenere che il reverse charge si applichi in ogni caso, pertanto anche quanto i servizi in oggetti riguardano le pulizie giornaliere negli uffici.

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