I soggetti che nel 2015 applicheranno il nuovo
regime forfettario potranno acquistare e vendere prodotti e servizi anche con
soggetti residenti o stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea.
L’agenzia delle entrate ha
chiarito che le cessioni di beni o servizi verso soggetti passivi comunitari
non sono mai inquadrate come cessioni intracomunitarie e quindi le relative
fatture di vendita non soggiaceranno mai al regime del reverse charge. Il soggetto
forfettario emetterà una normale fattura di vendita senza iva in quanto
contribuente forfettario. Anche nel caso di vendite a privati comunitari si
emetterà la comune fattura senza addebito di iva come se la vendita fosse stata
fatta ad un privato italiano. È da notare che anche nel caso si debba aprire
una partita iva in un altro stato membro per la vendita in loco le fatture lì
emesse dovranno essere senza addebito di iva come se fossero state emesse con
partita iva italiana.
Nel caso di acquisti da fornitori
comunitari le cose si complicano in quanto si deve vedere se nell’anno
precedente il soggetto minimo abbia superato o meno la soglia dei 10.000 euro
annui di acquisti.
Se non sono stati effettuati
acquisti da fornitori comunitari superiori a 10.000 euro l’acquisto del
soggetto forfettario non viene considerato intracomunitario e di conseguenza il
fornitore dovrà emettere fattura nei confronti del soggetto forfettario con iva
di legge (del proprio paese) anche se le normali regole imporrebbero l’inversione
contabile.
Se sono stati superati i 10.000
euro di acquisti da fornitori comunitari, in questo caso, l’acquisto viene
inquadrato come intracomunitario anche per il soggetto forfettario e quindi la
fattura di acquisto sarà assoggettata al regime del reverse charge con il
gravoso problema che il soggetto forfettario, non potendo detrarsi l’iva, dovrà
versare l’iva considerata a debito nelle casse dello stato; il tutto senza
averla mai di fatto incassata.
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