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giovedì 12 febbraio 2015

acquisti intracomunitari nel nuovo regime dei c.d. forfettari

 I soggetti che nel 2015 applicheranno il nuovo regime forfettario potranno acquistare e vendere prodotti e servizi anche con soggetti residenti o stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea.
L’agenzia delle entrate ha chiarito che le cessioni di beni o servizi verso soggetti passivi comunitari non sono mai inquadrate come cessioni intracomunitarie e quindi le relative fatture di vendita non soggiaceranno mai al regime del reverse charge. Il soggetto forfettario emetterà una normale fattura di vendita senza iva in quanto contribuente forfettario. Anche nel caso di vendite a privati comunitari si emetterà la comune fattura senza addebito di iva come se la vendita fosse stata fatta ad un privato italiano. È da notare che anche nel caso si debba aprire una partita iva in un altro stato membro per la vendita in loco le fatture lì emesse dovranno essere senza addebito di iva come se fossero state emesse con partita iva italiana.
Nel caso di acquisti da fornitori comunitari le cose si complicano in quanto si deve vedere se nell’anno precedente il soggetto minimo abbia superato o meno la soglia dei 10.000 euro annui di acquisti.
Se non sono stati effettuati acquisti da fornitori comunitari superiori a 10.000 euro l’acquisto del soggetto forfettario non viene considerato intracomunitario e di conseguenza il fornitore dovrà emettere fattura nei confronti del soggetto forfettario con iva di legge (del proprio paese) anche se le normali regole imporrebbero l’inversione contabile.

Se sono stati superati i 10.000 euro di acquisti da fornitori comunitari, in questo caso, l’acquisto viene inquadrato come intracomunitario anche per il soggetto forfettario e quindi la fattura di acquisto sarà assoggettata al regime del reverse charge con il gravoso problema che il soggetto forfettario, non potendo detrarsi l’iva, dovrà versare l’iva considerata a debito nelle casse dello stato; il tutto senza averla mai di fatto incassata. 

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