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giovedì 26 marzo 2015

730 precompilato ed ordinario

Si avvicina sempre più il periodo del c.d. 730. Da quest’anno però si avranno a disposizione due tipi di modello: quello precompilato e quello ordinario.
            Il modello 730 precompilato consiste nel modello dichiarativo compilato dall’Agenzia delle Entrate con i dati già in suo possesso che, per quest’anno, sono in buona sostanza quelli:
-        contenuti nella Certificazione Unica (che per i dipendenti sostituisce il modello CUD);
-        relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali
-        contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente che “continuano” nella dichiarazione di quest’anno (es. rate delle detrazioni per ristrutturazione edilizia)
Tale modello sarà disponibile, a partire dal 15 aprile, sul sito o negli uffici delle Agenzie delle Entrate.
            I contribuenti potranno accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto d’imposta, il Caf o un professionista incaricato; in tal caso sarà necessaria la delega per l’accesso.
            Una volta reperita la dichiarazione dei redditi la stessa dovrà essere verificata sotto l’aspetto della completezza e correttezza dei dati ivi contenuti. Nel caso in cui i dati risultino incompleti o non corretti si dovrà procedere all’integrazione oppure alla modifica. Ipotesi questa praticamente certa vista che le spese mediche, veterinarie ecc.. non saranno presenti.
Il contribuente che riceve il modello in commento non è obbligato ad utilizzarlo; infatti potrà presentare il 730 ordinario (non precompilato)  che  segue le modalità ordinarie.
            Sia il modello 730 precompilato che quello ordinario, dovranno essere presentati entro il 7 luglio direttamente al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista.
            Nel caso di trasmissione indiretta occorre esibire al professionista o al caf tutti i documenti a conferma dei dati contenuti nella dichiarazione. I Caf o i professionisti dovranno poi procedere alla verifica dell’effettiva correttezza dei dati in modo da poter rilasciare il cd visto di conformità ovvero la certificazione della correttezza dei dati.

             Qualora venga apposto il visto di conformità ma, a seguito di controllo, risultino inesattezza che hanno inciso sulla corretta determinazione delle imposte dovute, il Caf o il professionista sarà tenuto al pagamento di una somma pari all’imposta non versata maggiorata degli interessi e della relative sanzione. In tali casi, pertanto, i soggetti incaricati alla presentazione della dichiarazione saranno soggetti al pagamento di quanto in realtà dovuto dal contribuente a meno che il visto infedele non sia stato rilasciato in conseguenza di comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.

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