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mercoledì 1 aprile 2015

TFR in busta paga

La Legge di stabilità 2015 prevede, in via del tutto sperimentale e per i periodi di paga ricompresi tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, la possibilità di richiedere la liquidazione periodica delle quote maturate mensilmente relative al trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori dipendenti. A seguito di istanza del lavoratore, redatta sul modello previsto dall’apposito decreto attuativo, i datori di lavoro saranno obbligati a corrispondere la cosiddetta quota integrativa della retribuzione (Quir) pari alla misura integrale della quota maturanda del Tfr determinata in base all’art. 2120 del Codice Civile, al netto del contributo previsto dalla legge 297/1982.
            La Quir è soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
            Il pagamento decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta e proseguirà fino al periodo di paga che scadrà il 30 giugno 2018 o a quello in cui si verificherà la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.    
            I destinatari della nuova disciplina sono i dipendenti appartenenti esclusivamente al settore privato che risultino occupati da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro.  La possibilità di anticipare il Tfr in busta paga viene preclusa per i:
      -       -  Lavoratori domestici;
      -        - Lavoratori del settore agricolo;
      - Datori di lavoro che siano sottoposti a procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti o che siano ricorsi a programmi di cassa integrazione straordinaria o in deroga.
            Sono altrettanto esclusi dalla facoltà in oggetto i dipendenti che abbiano messo il Tfr a garanzia di contratti di finanziamento, almeno fino alla notifica, da parte del mutuante, dell’estinzione del credito oggetto del contratto.
            L’anticipo del Tfr potrà risultare particolarmente gravoso per i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a 50 poiché rappresenterà un esborso finanziario aggiuntivo, essedo l’accantonamento al fondo TFR normalmente “conservato in azienda”. In considerazione di ciò è stata prevista la possibilità di accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia Inps da parte dei datori di lavori con meno di 50 dipendenti; in tal caso la liquidazione mensile del Tfr avverrà dal terzo mese successivo a quello dell’istanza.

            Per le aziende con un organico superiore a 50 addetti, che accantonano  le quote di Tfr già presso il fondo di tesoreria Inps, il peso finanziario dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto sarà invece invariato.

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