Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 febbraio 2011
ha sancito, a partire dal 1 gennaio 2011, la possibilità di estinguere, totalmente o parzialmente, le
somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (compresi
gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione) mediante la compensazione con i crediti relativi
alle imposte erariali.
I crediti utilizzabili
sono quelli di tipo erariale, quali crediti Irpef o Ires, Iva, Irap, crediti
per addizionali comunali e regionali e ogni altro credito collocabile nella
sezione Erario del modello F24, ad eccezione dei crediti Inps ed Inail che sono
esclusi dalla compensazione.
Il pagamento in
compensazione deve essere effettuato tramite modello F24 Accise. Nella Sezione
“Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in
corrispondenza del campo codice tributo, va inserito il termine RUOL, nel campo
“ente” va indicata la lettera “R”, e nel campo “prov.” va indicata la sigla
della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il
debito risulta a carico.
Nel caso di F24 a saldo
zero, e quindi nel caso in cui l’intero l’importo della cartella venga coperto
dalla compensazione, non si rende necessaria l’effettuazione di altre
operazioni. Qualora, invece, il
pagamento sia parziale, il contribuente dovrà presentare ad Equitalia un modulo specifico, con cui dichiarare l’avvenuto pagamento in
compensazione tramite F24 Accise ed indicare la parte del debito erariale da
imputare a pagamento. In quest’ultimo caso, la scelta dei debiti da
compensare va effettuata:
-
entro 3 giorni dalla consegna della delega di pagamento, se il contribuente
presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel;
-
contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli
dell’Agente della riscossione.
Occorre ricordare che, a decorrere dal
2011, esiste un divieto di utilizzo di
crediti erariali in compensazione con altri debiti da pagare con F24 (es:
Irpef, Irap, IMU) in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali
ed oneri accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali sia
scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e
scaduti. Dopo di che, si potranno utilizzare i crediti disponibili per
compensare le imposte da versare con il modello F24. Il divieto riguarda
esclusivamente la “compensazione
orizzontale”; resta, quindi, esclusa dal divieto la compensazione
“verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo. L’inosservanza del divieto comporta
l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a
ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
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