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giovedì 14 maggio 2015

equitalia - come pagare con i propri crediti verso lo stato

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 febbraio 2011 ha sancito, a partire dal 1 gennaio 2011, la possibilità di estinguere, totalmente o parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione) mediante la compensazione con i crediti relativi alle imposte erariali.
            I crediti utilizzabili sono quelli di tipo erariale, quali crediti Irpef o Ires, Iva, Irap, crediti per addizionali comunali e regionali e ogni altro credito collocabile nella sezione Erario del modello F24, ad eccezione dei crediti Inps ed Inail che sono esclusi dalla compensazione.
            Il pagamento in compensazione deve essere effettuato tramite modello F24 Accise. Nella Sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza del campo codice tributo, va inserito il termine RUOL, nel campo “ente” va indicata la lettera “R”, e nel campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta a carico.
            Nel caso di F24 a saldo zero, e quindi nel caso in cui l’intero l’importo della cartella venga coperto dalla compensazione, non si rende necessaria l’effettuazione di altre operazioni. Qualora, invece, il pagamento sia parziale, il contribuente dovrà presentare ad Equitalia un modulo specifico, con cui dichiarare l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise ed indicare la parte del debito erariale da imputare a pagamento. In quest’ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata:
-        entro 3 giorni dalla consegna della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel;
-        contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.
            Occorre ricordare che, a decorrere dal 2011, esiste un divieto di utilizzo di crediti erariali in compensazione con altri debiti da pagare con F24 (es: Irpef, Irap, IMU) in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed oneri accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Dopo di che, si potranno utilizzare i crediti disponibili per compensare le imposte da versare con il modello F24. Il divieto riguarda esclusivamente la “compensazione orizzontale”; resta, quindi, esclusa dal divieto la compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo. L’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. 

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