La nuova Legge di Stabilità ha prorogato per tutto il 2015 la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e del bonus ristrutturazioni e mobili del 50%. Le Entrate hanno pubblicato le relative guide per le agevolazioni fiscali che riguardano la casa, chiarendo nel contempo alcuni quesiti problematici. In particolare con la Circolare n.17/E del 24 aprile scorso vengono forniti importanti chiarimenti su numerose
questioni interpretative, poste da Caf ed operatori del settore, relative ad
esempio alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo.
In relazione al bonus casa,
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che se su un immobile, già oggetto di
interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, vengono effettuati nuovi
lavori - a patto che non consistano nella mera prosecuzione degli interventi
già realizzati – il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in
vigore al momento del pagamento dei bonifici. L’agevolazione è fruibile
solamente nel caso in cui il nuovo intervento sia autonomamente certificato
dalla documentazione richiesta dalla normativa in vigore.
La Circolare delle Entrate affronta
anche la questione della possibilità di successione delle agevolazioni nel caso
di decesso del contribuente che usufruiva dei bonus sulla casa (o comunque lo
avrebbe fatto). In primo luogo, Il Fisco nega la possibilità di trasferimento agli
eredi dell’agevolazione sui mobili e grandi elettrodomestici, finalizzata
all’arredo dell’immobile oggetto di interventi.
La detrazione sulle ristrutturazioni
non viene invece preclusa agli eredi ma la successione viene subordinata alla
cosiddetta detenzione materiale e diretta del bene. L’erede assegnatario potrà
fruire dell’agevolazione solamente se detiene materialmente e in modo diretto l’immobile
ed a prescindere dalla circostanza che egli abbia adibito l’immobile ad
abitazione principale. La detenzione così intesa deve sussistere non solo per
l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si
intenda fruire delle rate residue di detrazione. Qualora tale immobile venga
concesso in comodato o locazione, il bonus in questione non potrà essere
beneficiato fino a che la detenzione materiale e diretta del bene non sia
riottenuta.
Sempre in tema di ristrutturazioni,
la Circolare affronta anche il caso in cui il bonifico sia disposto da un soggetto
diverso dal contribuente al quale spetta la detrazione. Le Entrate ritengono
che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto
indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione debba
essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti
dalle leggi in vigore, ridendosi in tal modo soddisfatto il requisito della
norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.
Un’unica questione sollevata dalle
Entrate nella circolare in questione è il credito d’imposta spettante per il
riacquisto della prima casa entro un anno dalla
vendita dell’abitazione, acquistata con i benefici prima casa. Tale
credito può essere utilizzato, anche in parte, per il pagamento dell’imposta di
registro dovuta per il secondo acquisto e la parte restante potrà essere
utilizzata per compensare l’Irpef o gli altri debiti tributari e contributivi,
mediante F24.
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