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martedì 5 maggio 2015

ristrutturazione edilizia e successioni

            La nuova Legge di Stabilità ha prorogato per tutto il 2015 la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e del bonus ristrutturazioni e mobili del 50%. Le Entrate hanno pubblicato le relative guide per le agevolazioni fiscali che riguardano la casa, chiarendo nel contempo alcuni quesiti problematici. In particolare con la Circolare n.17/E del 24 aprile scorso vengono forniti importanti chiarimenti su numerose questioni interpretative, poste da Caf ed operatori del settore, relative ad esempio alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo.
            In relazione al bonus casa, L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che se su un immobile, già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, vengono effettuati nuovi lavori - a patto che non consistano nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati – il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento del pagamento dei bonifici. L’agevolazione è fruibile solamente nel caso in cui il nuovo intervento sia autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa in vigore.
            La Circolare delle Entrate affronta anche la questione della possibilità di successione delle agevolazioni nel caso di decesso del contribuente che usufruiva dei bonus sulla casa (o comunque lo avrebbe fatto). In primo luogo, Il Fisco nega la possibilità di trasferimento agli eredi dell’agevolazione sui mobili e grandi elettrodomestici, finalizzata all’arredo dell’immobile oggetto di interventi.
            La detrazione sulle ristrutturazioni non viene invece preclusa agli eredi ma la successione viene subordinata alla cosiddetta detenzione materiale e diretta del bene. L’erede assegnatario potrà fruire dell’agevolazione solamente se detiene materialmente e in modo diretto l’immobile ed a prescindere dalla circostanza che egli abbia adibito l’immobile ad abitazione principale. La detenzione così intesa deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si intenda fruire delle rate residue di detrazione. Qualora tale immobile venga concesso in comodato o locazione, il bonus in questione non potrà essere beneficiato fino a che la detenzione materiale e diretta del bene non sia riottenuta.  
            Sempre in tema di ristrutturazioni, la Circolare affronta anche il caso in cui il bonifico sia disposto da un soggetto diverso dal contribuente al quale spetta la detrazione. Le Entrate ritengono che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione debba essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle leggi in vigore, ridendosi in tal modo soddisfatto il requisito della norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.

            Un’unica questione sollevata dalle Entrate nella circolare in questione è il credito d’imposta spettante per il riacquisto della prima casa entro un anno dalla  vendita dell’abitazione, acquistata con i benefici prima casa. Tale credito può essere utilizzato, anche in parte, per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per il secondo acquisto e la parte restante potrà essere utilizzata per compensare l’Irpef o gli altri debiti tributari e contributivi, mediante F24. 

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