Il Legislatore italiano, a decorrere
dall'anno 2008, ha introdotto l’esenzione ICI a favore dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. Tale
agevolazione spettava ai contribuenti che possedevano un fabbricato a titolo di
proprietà (o altro diritto reale) dove i loro familiari dimoravano abitualmente.
La dimora abituale della famiglia era equiparata, salvo prova contraria, con
quella della residenza anagrafica. La prova doveva essere fornita dallo stesso
contribuente, il quale per poter usufruire dell’esenzione doveva dimostrare la
propria abitazione principale in un immobile diverso da quello della residenza
anagrafica.
Alla
luce di ciò sopra esposto si sono verificati numerosi casi in cui i coniugi
avevano separato le loro residenze in due immobili diversi al fine di usufruire
per entrambi delle agevolazioni prima casa. Tale comportamento ha generato un
notevole contenzioso, a seguito degli accertamenti effettuati dai Comuni ai
fini ICI poi proseguiti con accertamenti sulla attuale IMU.
In
merito dell’agevolazione dell’Ici sulla prima casa si è pronunciata anche la
giurisprudenza tanto che di recente, con la sentenza 746/66/15 del 3 marzo 2015
della CTR Lombardia, sezione staccata Brescia, i giudici hanno disconosciuto il
beneficio dell’ICI a una contribuente tedesca che aveva acquistato un
fabbricato in Italia, nel quale per ragioni di lavoro risiedeva e dimorava. Il marito della interessata,
tuttavia, continuava a stare in Germania.
La
Ctr bresciana ha indicato che la nozione dell’abitazione principale ai fini Ici
richiede che il contribuente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente
nella stessa unità immobiliare. I giudici hanno ritenuto opportuno raffrontare
la nozione dell’abitazione principale ai fini dell’ICI con la omologa
definizione ai fini delle imposte dei redditi. Da tale confronto emerge che per
poter usufruire dell’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili, occorre la
convivenza nella medesima abitazione del proprietario e del suo nucleo (mentre
ai fini delle imposte sui redditi è sufficiente che l’uno o l’arto dimori
nell’unità interessata). In
considerazione di ciò la Ctr ha rigettato l’appello del contribuente e
confermato il diniego delle agevolazioni opposto precedentemente dal Comune.
La
pronuncia della Commissione di Brescia fa nascere comunque alcuni dubbi che
vanno inevitabilmente considerati anche ai fini IMU. Viene spontaneo infatti
domandarsi su quali criteri sia stata individuata la residenza della famiglia a
Berlino anziché in Italia. Ai sensi dell’art. 104 CC, i contribuenti hanno il
diritto di fissare la loro residenza dietro un comune accordo e considerando le
proprie necessità. In considerazione di ciò non si dovrebbe impedire di
individuare l’abitazione principale in Italia e non come nel caso specifico in
Germania. Infatti, in presenza di coppie senza figli, anche in considerazione
dell’interpretazione rigorosa adottata dalla Cassazione ai fini Ici, dovrebbe
essere lasciata libertà ai contribuenti di individuare la residenza della
famiglia senza imporre le soluzione apodittiche, dettate solo dal pregiudizio.
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