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mercoledì 27 maggio 2015

Agevolazioni ICI ed IMU - particolare attenzione alla residenza dei coniugi

Il Legislatore italiano, a decorrere dall'anno 2008, ha introdotto l’esenzione ICI a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale agevolazione spettava ai contribuenti che possedevano un fabbricato a titolo di proprietà (o altro diritto reale) dove i loro familiari dimoravano abitualmente. La dimora abituale della famiglia era equiparata, salvo prova contraria, con quella della residenza anagrafica. La prova doveva essere fornita dallo stesso contribuente, il quale per poter usufruire dell’esenzione doveva dimostrare la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello della residenza anagrafica.
            Alla luce di ciò sopra esposto si sono verificati numerosi casi in cui i coniugi avevano separato le loro residenze in due immobili diversi al fine di usufruire per entrambi delle agevolazioni prima casa. Tale comportamento ha generato un notevole contenzioso, a seguito degli accertamenti effettuati dai Comuni ai fini ICI poi proseguiti con accertamenti sulla attuale IMU.
            In merito dell’agevolazione dell’Ici sulla prima casa si è pronunciata anche la giurisprudenza tanto che di recente, con la sentenza 746/66/15 del 3 marzo 2015 della CTR Lombardia, sezione staccata Brescia, i giudici hanno disconosciuto il beneficio dell’ICI a una contribuente tedesca che aveva acquistato un fabbricato in Italia, nel quale per ragioni di lavoro risiedeva e  dimorava. Il marito della interessata, tuttavia, continuava a stare in Germania.
            La Ctr bresciana ha indicato che la nozione dell’abitazione principale ai fini Ici richiede che il contribuente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente nella stessa unità immobiliare. I giudici hanno ritenuto opportuno raffrontare la nozione dell’abitazione principale ai fini dell’ICI con la omologa definizione ai fini delle imposte dei redditi. Da tale confronto emerge che per poter usufruire dell’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili, occorre la convivenza nella medesima abitazione del proprietario e del suo nucleo (mentre ai fini delle imposte sui redditi è sufficiente che l’uno o l’arto dimori nell’unità interessata).  In considerazione di ciò la Ctr ha rigettato l’appello del contribuente e confermato il diniego delle agevolazioni opposto precedentemente dal Comune.
            La pronuncia della Commissione di Brescia fa nascere comunque alcuni dubbi che vanno inevitabilmente considerati anche ai fini IMU. Viene spontaneo infatti domandarsi su quali criteri sia stata individuata la residenza della famiglia a Berlino anziché in Italia. Ai sensi dell’art. 104 CC, i contribuenti hanno il diritto di fissare la loro residenza dietro un comune accordo e considerando le proprie necessità. In considerazione di ciò non si dovrebbe impedire di individuare l’abitazione principale in Italia e non come nel caso specifico in Germania. Infatti, in presenza di coppie senza figli, anche in considerazione dell’interpretazione rigorosa adottata dalla Cassazione ai fini Ici, dovrebbe essere lasciata libertà ai contribuenti di individuare la residenza della famiglia senza imporre le soluzione apodittiche, dettate solo dal pregiudizio.

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