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giovedì 13 novembre 2014

cedolare secca - il secondo acconto si avvicina

La cedolare secca è un regime facoltativo di tassazione delle locazioni che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sul reddito così prodotto. Tale regime è disponibile per le persone fisiche  titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari che appartengono alle categorie  catastali da A1 a A11 e che sono locate a uso abitativo e per le relative pertinenze. L’applicazione della cedolare secca viene preclusa per la categoria A10- uffici o studi privati; tale regime non può essere utilizzato per i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo uso dell’immobile.

La scelta della cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone del locazione, anche se previsto nel contratto; in compenso non sono dovute nè l’imposta di registro nè l’imposta di bollo.

L’opzione comporta adozione delle regole della cedolare per l’intero periodo di durata del contratto, o della proroga oppure, qualora l’opzione sia esercitata  nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. Il locatore, comunque, in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione può revocare l’opzione.

L’opzione della cedolare secca comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva calcolata utilizzando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito  nel contratto dalle parti. Le disposizioni sulla cedolare secca prevedono anche un’aliquota ridotta, limitatamente per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. Dal 2013 l’aliquota applicabile per questi contratti, pari al 15%, viene ulteriormente ridotta al 10% (per il quadriennio 2014-2017). La stessa aliquota è utilizzabile per i contratti stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato  di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Resta pertanto invariata l’aliquota del 21% per la cedolare secca per i  contratti a canone libero.

Per i contribuenti che hanno scelto la cedolare secca si avvicina ora la scadenza per il versamento del secondo acconto dell’imposta in esame; infatti il pagamento degli acconti va effettuato a giugno (o luglio) e entro il 1 dicembre (il 30 novembre è una domenica).

Coloro che ricadessero nei casi di riduzione delle aliquote per il periodo 2014 possono ora pagare il secondo acconto considerando la nuova aliquota. Va detto che tale alternativa è solo una possibilità. 

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