La cedolare secca è un regime
facoltativo di tassazione delle locazioni che consiste nel pagamento di
un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sul reddito così prodotto.
Tale regime è disponibile per le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di un diritto
reale di godimento. L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari che
appartengono alle categorie catastali da
A1 a A11 e che sono locate a uso abitativo e per le relative pertinenze.
L’applicazione della cedolare secca viene preclusa per la categoria A10- uffici
o studi privati; tale regime non può essere utilizzato per i contratti conclusi
con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro
autonomo, indipendentemente dal successivo uso dell’immobile.
La
scelta della cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per
tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone del locazione, anche
se previsto nel contratto; in compenso non sono dovute nè l’imposta di registro
nè l’imposta di bollo.
L’opzione
comporta adozione delle regole della cedolare per l’intero periodo di durata
del contratto, o della proroga oppure, qualora l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il
residuo periodo di durata del contratto. Il locatore, comunque, in ciascuna
annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione
può revocare l’opzione.
L’opzione
della cedolare secca comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva calcolata
utilizzando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito nel contratto dalle parti. Le disposizioni
sulla cedolare secca prevedono anche un’aliquota ridotta, limitatamente per i
contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei
comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione
abitativa. Dal 2013 l’aliquota applicabile per questi contratti, pari al 15%,
viene ulteriormente ridotta al 10% (per il quadriennio 2014-2017). La stessa
aliquota è utilizzabile per i contratti stipulati nei comuni per i quali è
stato deliberato lo stato di emergenza a
seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Resta pertanto invariata
l’aliquota del 21% per la cedolare secca per i
contratti a canone libero.
Per
i contribuenti che hanno scelto la cedolare secca si avvicina ora la scadenza per
il versamento del secondo acconto dell’imposta in esame; infatti il pagamento degli
acconti va effettuato a giugno (o luglio) e entro il 1 dicembre (il 30 novembre
è una domenica).
Coloro
che ricadessero nei casi di riduzione delle aliquote per il periodo 2014
possono ora pagare il secondo acconto considerando la nuova aliquota. Va detto
che tale alternativa è solo una possibilità.
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