Gli
esportatori abituali, ossia i soggetti che
nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato
esportazioni, od altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10%
del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni o forniture
dei servizi in esenzione IVA, a patto che emettano le c.d. Lettere di intento. Tali
documenti devono essere predisposti in duplice esemplare, numerate progressivamente
per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in
un apposito registro e consegnate al fornitore prima dell’effettuazione
dell’operazione.
I soggetti che, a loro volta, effettuano
le cessioni di beni o che forniscono i servizi ai contribuenti che si avvalgono
della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta sono
tenuti a comunicare, all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati
contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi ricevute.
L’art. 20 della D.Lgs sulle
semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri, riporta
un’importante novità nella disciplina delle dichiarazioni d’intento. Infatti,
per le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate a decorrere dal 2015,
sarà cura dell’esportatore abituale effettuare la trasmissione telematica delle
dichiarazioni all’agenzia delle Entrate, con successiva consegna del modello di
invio e ricevuta di presentazione al fornitore o prestatore ovvero in dogana.
Il fornitore non sarà più tenuto ad
effettuare l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione con i dati
delle dichiarazioni d’intento ricevute. Tuttavia il fornitore dovrà attendere la
consegna dei relativi documenti dall’esportatore, in quanto solo dopo aver
ricevuto e controllato tale documentazione, potrà emettere fattura senza
l’addebito dell’Iva e con la dicitura “operazione non imponibile”.
L’unico onere in capo del fornitore o prestatore, a parte
la verifica dei documenti ricevuti, sarà, dal 2015, quello di riepilogare,
nella dichiarazione annuale dell’Iva, i dati contenuti nelle lettere d’intento
ricevute nonché i dati delle operazioni effettuate senza addebito dell’Iva nei
confronto dei singoli esportatori. A tale scopo il modello Iva relativo al 2015 dovrà essere opportunamente
integrato ed entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di
semplificazioni dovrà essere emanato un provvedimento che illustrerà le
modalità applicative della nuove disposizioni.
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