L’Agenzia
delle Entrate, con la Risoluzione 102/E, ha esteso l’obbligo di effettuazione delle
movimentazioni finanziarie con sistemi di pagamento tracciabili, per importi eccedenti
il limite di 516,47 Euro, a tutti i soggetti che applicano il Regime speciale
della Legge 398/91.
Tale regime speciale è applicabile
alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alle Pro-Loco e alle Associazioni
senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie
filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite
senza fini di lucro. Non possono godere di questo regime altre figure tipiche
del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le
fondazioni, i comitati, gli enti religiosi.
In presenza delle condizioni
necessarie, l'opzione deve essere comunicata all'Ufficio SIAE competente per
domicilio fiscale prima dell'inizio dell'anno solare per il quale
l'associazione intende usufruire del regime forfetario. Successivamente occorre
comunicarlo all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate
attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. L'opzione è
vincolante per 5 anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di
250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo
a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime
ordinario.
La Legge 398/91 prevede una serie di
agevolazioni come:
·
l'esonero
dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, di redazione dell’inventario e del bilancio;
·
l'esonero
dall'obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i
compensi incassati e dall'obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che
per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità);
·
l'esonero
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e la
determinazione forfettaria dell'IVA:
·
la
determinazione forfettaria del reddito imponibile: il reddito imponibile è
determinato forfettariamente, applicando cioè un coefficiente di redditività
all'ammontare dei proventi commerciali (al netto d'IVA) conseguiti nel periodo
di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l'intero importo delle
plusvalenze patrimoniali.
L’art. 37, comma 2, legge 342/2000
ha fissato, limitatamente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche,
un limite pari a Euro 516,47 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a
favore dell'Associazione, o pagamento da essa effettuato, dovrà
obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o
postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.
L’agenzia
delle Entrate ora sembra interpretare tale limite per il pagamento tracciato a
tutte le associazioni possono optare per il regime ora descritto indipendentemente
dal fatto che lo abbiano optato o meno.
Il
ricorso ai mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni
di denaro è volto a garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte
dell’amministrazione finanziaria e tale obbligo è strettamente correlato con la
possibilità di applicare le disposizioni agevolative della legge 398/91 tanto
che il mancato adempimento del suddetto vincolo comporta la decadenza dal
regime forfettario.
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