Visualizzazioni totali

venerdì 28 novembre 2014

la tracciabilità nelle associazioni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 102/E, ha esteso l’obbligo di effettuazione delle movimentazioni finanziarie con sistemi di pagamento tracciabili, per importi eccedenti il limite di 516,47 Euro, a tutti i soggetti che applicano il Regime speciale della Legge 398/91.
            Tale regime speciale è applicabile alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alle Pro-Loco e alle Associazioni senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono godere di questo regime altre figure tipiche del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi.
            In presenza delle condizioni necessarie, l'opzione deve essere comunicata all'Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale prima dell'inizio dell'anno solare per il quale l'associazione intende usufruire del regime forfetario. Successivamente occorre comunicarlo all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. L'opzione è vincolante per 5 anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.
            La Legge 398/91 prevede una serie di agevolazioni come:
·         l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili,  di redazione dell’inventario e del bilancio;
·         l'esonero dall'obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati e dall'obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità);
·         l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e la determinazione forfettaria dell'IVA:
·         la determinazione forfettaria del reddito imponibile: il reddito imponibile è determinato forfettariamente, applicando cioè un coefficiente di redditività all'ammontare dei proventi commerciali (al netto d'IVA) conseguiti nel periodo di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
            L’art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha fissato, limitatamente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, un limite pari a Euro 516,47 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a favore dell'Associazione, o pagamento da essa effettuato, dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.
L’agenzia delle Entrate ora sembra interpretare tale limite per il pagamento tracciato a tutte le associazioni possono optare per il regime ora descritto indipendentemente dal fatto che lo abbiano optato o meno.

Il ricorso ai mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro è volto a garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria e tale obbligo è strettamente correlato con la possibilità di applicare le disposizioni agevolative della legge 398/91 tanto che il mancato adempimento del suddetto vincolo comporta la decadenza dal regime forfettario. 

Nessun commento:

Posta un commento