A
partire dal 1 gennaio 2015, a seguito delle disposizioni del Decreto sulle
Semplificazioni, non è più il fornitore ad essere obbligato ad inviare
all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con i dati delle dichiarazioni
d’intento ricevute; tale impegno è ora a cura degli esportatori abituali.
Gli esportatori abituali, ossia i
soggetti che nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, hanno
registrato esportazioni, od altre operazioni assimilate, per un ammontare
superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare
beni o forniture dei servizi in esenzione IVA, a patto che emettano le c.d. Lettere
di intento. Tali documenti devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia
delle Entrate con conseguente rilascio della relativa ricevuta telematica.
Solamente dopo aver eseguito l’obbligo in esame, lo stesso esportatore dovrà consegnare al fornitore la dichiarazione d’intento
e la relativa ricevuta.
Il fornitore, dopo aver ricevuto e
controllato tale documentazione, potrà emettere fattura senza l’addebito
dell’Iva e con la dicitura “operazione non imponibile”.
La Risoluzione 34/E/15 dell’Agenzia
delle Entrate porta ulteriori semplificazioni nella disciplina in oggetto. Il
Fisco, sentito il parare delle Dogane, ha ammesso la possibilità per il
contribuente di redigere un’unica dichiarazione d’intento cumulativa, valida
per tutte le operazioni. Così viene abbandonato il sistema “one to one” che
esigeva la presentazione delle dichiarazione di intendo per ogni singola
bolletta doganale. Da ora in poi sarà sufficiente la comunicazione "cumulativa" trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, e la ricevuta telematica che attesta la relativa trasmissione. La nuova procedura fa venir meno l'obbligo di controllare volta per volta ciascuna operazione.
Non è ancora disponibile il modello aggiornato delle lettere di intento, ma la dicitura (della risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985 finora in vigore) “nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo”, nell'attuale modello non è più valida. In attesa dei nuovi modelli delle dichiarazioni (come riportato nella recente risoluzione): “l’operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento, inserendo, in quest’ultimo caso, l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che presume di utilizzare all’importazione nell’anno solare”.
Non è ancora disponibile il modello aggiornato delle lettere di intento, ma la dicitura (della risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985 finora in vigore) “nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo”, nell'attuale modello non è più valida. In attesa dei nuovi modelli delle dichiarazioni (come riportato nella recente risoluzione): “l’operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento, inserendo, in quest’ultimo caso, l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che presume di utilizzare all’importazione nell’anno solare”.
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