Il modello 730/2015
precompilato ha debuttato il 15 aprile; esso interessa i lavoratori dipendenti
ed i pensionati che hanno presentato la dichiarazione nel corso del 2014 relativa
ai redditi del 2013 e coloro che hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la
Certificazione Unica 2015.
Il modello in questione rappresenta
una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale il Fisco ha già
inserito i dati legati a redditi, ritenute, versamenti e ad alcune spese detraibili
o deducibili, ovvero agli elementi ricavabili dalle: Certificazioni Uniche,
dichiarazioni dell’anno precedente e dalle
informazioni già presenti nell’Anagrafe tributaria.
Il contribuente deve verificare se i
dati inseriti sono corretti e completi. Di conseguenza, a seconda dei casi, il
soggetto interessato potrà:
-
Accettare
la dichiarazione senza apporre modifiche;
-
Rettificare
i dati non corretti;
-
Integrare
i dati non presenti nella dichiarazione precompilata esistente.
Nell’esaminare la correttezza dei
dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate i contribuenti dovranno inserire
principalmente le informazioni riguardanti gli oneri deducibili (in particolare
quelli non ricavabili dalle dichiarazioni precedenti) come: le spese mediche,
per istruzione, funebri, asili nido, ecc. L’Agenzia delle Entrate, non essendo
in possesso di tali informazioni, non ha potuto inserirle.
Occorre porre attenzione anche sulla
correttezza dei dati inseriti nel modello. Può capitare anche l’inesatto
recepimento delle informazioni relative agli oneri deducibili o detraibili e agli
interessi passivi sui mutui oppure inerentemente alle assicurazioni possono
emergere delle incongruenze causate dal fatto che le Entrate hanno inserito i
relativi dati riportando nel 2015 (per 2014) le informazioni acquisite nella
dichiarazione dell’anno precedente (ovvero 2014 per 2013). Ogni qualvolta tali
importi siano differenti oppure quando debbano essere inseriti nel 2015 per la
prima volta si dovrà procedere alle modifiche del modello 730 precompilato.
La seconda causa di assenza dei dati (o di
divergenza tra i valori inseriti dal Fisco e quelli effettivi) è un possibile
controllo documentale in corso sulla dichiarazione presentata nel 2012 per il
2011. In tali casi, i relativi valori, saranno di default in attesa di
approvazione da parte del contribuente; ad es. se l’oggetto di monitoraggio
sono le assicurazioni sulla vita, il contribuente sarà obbligato a confermarli e/o
inserirli nel modello 730/2015.
In tutte le sopra descritte
situazioni risulta indispensabile una scrupolosa analisi della documentazione
necessaria per la detraibilità o deducibilità dell’onere, abbinata all’accurato
esame dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.
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