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mercoledì 30 settembre 2015

voluntary disclosure - il secondo rinvio dei termini

Forse perché hanno compreso le esigenze dei commercialisti (mah!), forse sperando in un gettito maggiore (…), ieri pomeriggio è stata decisa la proroga al 30 novembre per l’invio delle richieste di accesso alla procedura di voluntary disclosure (la scadenza era oggi), mentre la relazione di accompagnamento potrà essere inviata entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’agenzia delle entrate dell’istanza. Ipotizzando un invio dell’istanza il 30 novembre si avrà tempo per l’invio della relazione di accompagnamento (e relativi allegati) entro il 30 dicembre.
Coinvolti nel differimento sono anche quelli che hanno già inviato l’istanza infatti, la relazione governativa al decreto legge di ieri ha precisato che “non è precluso, a coloro che abbiano già presentato l’istanza, anche integrativa, «entro la data di entrata in vigore del presente decreto, di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015»”. Non è previsto, cosa assolutamente non trascurabile, un incremento delle sanzioni.
Di tutto rilievo è anche il fatto che il decreto legge sulle nuove scadenze della voluntary disclosure produrrà gli effetti di una proroga anche se sarà pubblicato dopo il 30 settembre.
Da parte loro, gli uffici preposti avranno tempo per notificare gli atti di contestazione e gli avvisi di accertamento relativi a tutte le annualità oggetto della procedura di voluntary disclosure fino al 31 dicembre 2016.
Conseguenza della proroga dei termini in oggetto sono anche:
·        La validità legale della procedura di adesione all’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1 bis e 1 quinquies del Dlgs 218/1997 (abrogata dalla legge 190 del 2014) solo ai fini della voluntary disclosure.
·        La depenalizzazione del reato di riciclaggio estesa agli atti compiuti fino al 30 novembre 2015.

A conclusione si deve evidenziare che è stato chiarito
·         che non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge 231 del 2007 (antiriciclaggio) per le violazioni inerenti il divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri in qualunque forma palesati;
·         che non solo l’Avs svizzera, ma anche le prestazioni del secondo pilastro subiscono, in voluntary disclosure, la tassazione del 5 per cento.

www.studio-alessio.it

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