Forse perché hanno compreso le
esigenze dei commercialisti (mah!), forse sperando in un gettito maggiore (…),
ieri pomeriggio è stata decisa la proroga al 30 novembre per l’invio delle
richieste di accesso alla procedura di voluntary disclosure (la scadenza era
oggi), mentre la relazione di accompagnamento potrà essere inviata entro 30
giorni dalla ricezione da parte dell’agenzia delle entrate dell’istanza. Ipotizzando
un invio dell’istanza il 30 novembre si avrà tempo per l’invio della relazione
di accompagnamento (e relativi allegati) entro il 30 dicembre.
Coinvolti nel differimento sono
anche quelli che hanno già inviato l’istanza infatti, la relazione governativa
al decreto legge di ieri ha precisato che “non è precluso, a coloro che abbiano
già presentato l’istanza, anche integrativa, «entro la data di entrata in
vigore del presente decreto, di produrre i relativi documenti entro il 30
dicembre 2015»”. Non è previsto, cosa assolutamente non trascurabile, un
incremento delle sanzioni.
Di tutto rilievo è anche il fatto
che il decreto legge sulle nuove scadenze della voluntary disclosure produrrà
gli effetti di una proroga anche se sarà pubblicato dopo il 30 settembre.
Da parte loro, gli uffici
preposti avranno tempo per notificare gli atti di contestazione e gli avvisi di
accertamento relativi a tutte le annualità oggetto della procedura di voluntary
disclosure fino al 31 dicembre 2016.
Conseguenza della proroga dei
termini in oggetto sono anche:
·
La validità legale della procedura di adesione
all’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1 bis e 1 quinquies
del Dlgs 218/1997 (abrogata dalla legge 190 del 2014) solo ai fini della
voluntary disclosure.
·
La depenalizzazione del reato di riciclaggio
estesa agli atti compiuti fino al 30 novembre 2015.
A conclusione si deve evidenziare che è stato chiarito
·
che non si applicano le sanzioni amministrative
previste dalla legge 231 del 2007 (antiriciclaggio) per le violazioni inerenti
il divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con
intestazione fittizia aperti presso Stati esteri in qualunque forma palesati;
·
che non solo l’Avs svizzera, ma anche le
prestazioni del secondo pilastro subiscono, in voluntary disclosure, la
tassazione del 5 per cento.
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