È stato pubblicato sulla
«Gazzetta Ufficiale» 231 del 5 ottobre 2015 il decreto 21 settembre 2015 con il
quale il ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato le disposizioni in
merito alla tassazione in Italia delle persone che risiedono all’estero ( i
cosiddetti «non residenti Schumacker»).
Queste disposizioni, che hanno
aggiunto il comma 3-bis all’articolo 24 del Dpr 917/1986 del Tuir, sono state
introdotte per evitare la procedura di infrazione per violazione, tanto per
cambiare, delle norme comunitarie legate ai soggetti fiscalmente non residenti
che producono reddito sul territorio italiano.
Prima, i soggetti fiscalmente non
residenti in Italia non potevano godere dell’intero sistema di deduzioni e
detrazioni concesso ai contribuenti fiscalmente residenti; per questo motivo l’Italia
è stata censurata a livello comunitario e di conseguenza il legislatore italiano
ha (dovuto) introdurre il comma 3-bis nell’art. 24 del Tuir. Ad onor del vero,
la novella normativa va a modificare le deduzioni e detrazioni fiscali dei soli
soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato
aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisce il c.d.
adeguato scambio di informazioni.
Con l’aggiunta del comma 3-bis si
norma che l’imposta è ora dovuta sulla base delle disposizioni contenute negli
articoli da 1 a 23 del Tuir, alla sola condizione, però, che:
·
il soggetto produca in Italia almeno il 75% del
reddito complessivamente realizzato (il c.d. reddito mondiale) e che
·
il contribuente non goda di analoghe agevolazioni
fiscali nello Stato di residenza.
Importante sottolineare che l’articolo
1 del decreto ministeriale citato ha previsto che in questo caso, ai soli fini
della determinazione del reddito complessivamente prodotto:
·
i redditi soggetti a imposizione nello Stato di
residenza o di produzione sono calcolati avendo come base di riferimento i dati
indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza;
·
i redditi prodotti nel territorio dello Stato e
dichiarati in Italia, oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni
contro le doppie imposizioni, non vengono considerati come redditi prodotti
all’estero.
Tutto questo, tra l’altro, va a
semplificare la determinazione, fino ad oggi complessa, del reddito prodotto
dai non residenti oggetto del presente articolo, in quanto, ora, il punto di
riferimento dei redditi esteri è “semplicemente” quello che risulta dalla
dichiarazione dei redditi del paese di residenza o da un documento ad esso
assimilabile.
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