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mercoledì 7 ottobre 2015

deduzioni e detrazioni per i non residenti in Italia

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 231 del 5 ottobre 2015 il decreto 21 settembre 2015 con il quale il ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato le disposizioni in merito alla tassazione in Italia delle persone che risiedono all’estero ( i cosiddetti «non residenti Schumacker»).
Queste disposizioni, che hanno aggiunto il comma 3-bis all’articolo 24 del Dpr 917/1986 del Tuir, sono state introdotte per evitare la procedura di infrazione per violazione, tanto per cambiare, delle norme comunitarie legate ai soggetti fiscalmente non residenti che producono reddito sul territorio italiano.
Prima, i soggetti fiscalmente non residenti in Italia non potevano godere dell’intero sistema di deduzioni e detrazioni concesso ai contribuenti fiscalmente residenti; per questo motivo l’Italia è stata censurata a livello comunitario e di conseguenza il legislatore italiano ha (dovuto) introdurre il comma 3-bis nell’art. 24 del Tuir. Ad onor del vero, la novella normativa va a modificare le deduzioni e detrazioni fiscali dei soli soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisce il c.d. adeguato scambio di informazioni.
Con l’aggiunta del comma 3-bis si norma che l’imposta è ora dovuta sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del Tuir, alla sola condizione, però, che:
·         il soggetto produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato (il c.d. reddito mondiale) e che
·         il contribuente non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza.
Importante sottolineare che l’articolo 1 del decreto ministeriale citato ha previsto che in questo caso, ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto:
·        i redditi soggetti a imposizione nello Stato di residenza o di produzione sono calcolati avendo come base di riferimento i dati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza;
·        i redditi prodotti nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non vengono considerati come redditi prodotti all’estero.
Tutto questo, tra l’altro, va a semplificare la determinazione, fino ad oggi complessa, del reddito prodotto dai non residenti oggetto del presente articolo, in quanto, ora, il punto di riferimento dei redditi esteri è “semplicemente” quello che risulta dalla dichiarazione dei redditi del paese di residenza o da un documento ad esso assimilabile.

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